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Fatturazione elettronica: l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti per le associazioni in 398

Lo scorso 15 gennaio si è tenuto un videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti con l’Agenzia delle Entrate per avere risposta agli innumerevoli quesiti posti sul tema della fatturazione elettronica. A seguito di tale videoforum è stato pubblicato un documento congiunto che sintetizza le risposte, e che può essere reperito sia sul sito del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti sia nell’area Documenti ufficiali del nostro sito.

In questa sede analizzeremo le risposte ai dubbi sorti dalle recenti novità in tema di fatturazione elettronica che hanno coinvolto le associazioni in regime forfettario L. 398/1991, e che avevamo trattato nelle precedenti circolari n. 92/2018, 96/2018, e nella pubblicazione del 2 gennaio scorso.

Si segnala che le risposte fornite, dopo i molti dubbi interpretativi sorti con le recenti modifiche normative, sembrano improntate ad un criterio di effettiva semplificazione e di buon senso. Resta fermo che stiamo analizzando le risposte offerte nel corso di un videoforum e non il contenuto di un documento di prassi amministrativa.

1.Le associazioni in regime 398 con volume di proventi commerciali superiori a 65mila euro possono emettere direttamente le fatture elettroniche.

Grandi problemi interpretativi erano sorti con l’introduzione della norma (art 10 comma 01 D.L. 119/2018) che prevede che siano i cessionari/committenti (alias i clienti) ad emettere le fatture elettroniche per conto delle associazioni in regime 398 con proventi commerciali superiori a 65mila euro. Con la risposta al quesito 2.14 l’Agenzia delle Entrate afferma che tale previsione non è vincolante, potendo le associazioni emettere direttamente le fatture elettroniche. La disposizione introduce pertanto una facoltà, non un obbligo.

2.14. D: A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’Iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente?

R: La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento.


2. Il cessionario/committente che emette fattura per prestazioni erogate da una associazione in regime 398 con ricavi commerciali superiori a 65mila euro deve emettere una fattura “in nome e per conto”. Come l’associazione può verificare la corretta emissione.

Altro dubbio circa l’applicazione delle disposizioni normative di recente introduzione era relativo alla modalità di emissione della fattura elettronica che il cessionario/committente doveva predisporre per le prestazioni delle associazioni in regime 398: doveva trattarsi dell’emissione di una fattura elettronica “in nome e per conto” o doveva trattarsi di una “autofattura”? E, in quest’ultimo caso, l’associazione avrebbe perso il diritto alla detrazione del 50% dell’Iva?

Con la risposta al quesito 2.13 l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui non sia l’associazione ad emettere direttamente la fattura elettronica, il cliente dovrà emettere una fattura elettronica “in nome e per conto” dell’associazione, riportando i dati dell’associazione nella sezione cedente/prestatore, i suoi dati nella sezione cessionario/committente e indicherà che la sta emettendo per conto dell’associazione indicando il codice “CC” nel campo cedente/prestatore. Con tale soluzione la fattura risulterà come emessa dall’associazione verso il suo cliente, scongiurando così il rischio della perdita del diritto alla detrazione del 50% dell’IVA in capo alle associazioni in regime ‘398.

Per quanto riguarda la verifica da parte dell’associazione del corretto adempimento da parte del cessionario/committente, l’Agenzia risponde che l’associazione dovrà attivare il proprio cassetto fiscale dove, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, potranno essere consultate le fatture elettroniche emesse dal cliente in nome e per conto dell’associazione. L’Agenzia però dimentica di ricordare che a partire dal 3 maggio 2019 il riscontro delle fatture emesse dal cliente saranno possibili solo se l’associazione sottoscriverà l’accordo con l’Agenzia per la conservazione elettronica delle fatture.

2.13. D: Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il cliente per "emettere e registrare" le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l'Iva?  

R: Si potrà riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell’area riservata dell’Associazione le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di PIVA).


3.Le semplificazioni sulla fatturazione elettronica previste per le associazioni in regime 398 si applicano a tutte le tipologie associative che adottano tale regime fiscale e non solo alle ASD.

Questo chiarimento, che sinceramente pareva scontato vista la formulazione del dettato normativo,. Vviene fornitao con la risposta al quesito 2.15 in cui si conferma che la normativa si applica a tutte le associazioni senza scopo di lucro.

2.15. D: Il comma 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.

R: La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991.


4.Le associazioni in regime 398 con ricavi commerciali fino a 65mila euro possono comunque adottare il sistema di fatturazione elettronica.

La risposta al quesito 2.17 afferma che le associazioni in regime 398 con ricavi commerciali fino a 65mila euro, e quindi soggetti formalmente esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica per il ciclo attivo e passivo, possono, se vogliono, adottare tale sistema di fatturazione. Viene ribadito, in sostanza, che l’esonero non equivale ad un divieto.

2.17. D: L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

R: Si.


5.Le associazioni in regime 398 con ricavi commerciali fino a 65mila euro non sono tenute alla conservazione elettronica delle fatture dei propri fornitori anche se pervenute a mezzo PEC o codice destinatario.

La risposta al quesito 3.6, riferito agli operatori in regime di vantaggio o forfettario, che godono della medesima condizione di esonero prevista per le associazioni in 398 con proventi commerciali fino a 65mila euro, sembra propendere per la possibilità di conservazione analogica (ovvero cartacea) delle fatture dei propri fornitori anche se questi ha ricevuto le fatture a mezzo PEC o codice destinatario.

Questa risposta è francamente sorprendente perché di segno diametralmente opposto a quanto affermato dalla stessa Agenzia nelle FAQ n. 26 del 27/11/2018 dove afferma che “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.


3.6. D: L’Agenzia delle entrate ha già precisato che “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”. A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo pec del soggetto “minimo” o forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all’insaputa di questi ultimi. In tal caso, l’obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall’iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l’indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.

R: Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.


6. Le associazioni possono gestire le fatture fornitori relative all’attività “istituzionale” in modalità cartacea, e quelle relative all’attività "commerciale" in modalità elettronica.

L’agenzia, rispondendo ai quesiti 1.3 e 2.21, afferma che le associazioni possono trattare con modalità separate le fatture fornitori a seconda che si riferiscano ad attività istituzionali o commerciali: le prime potranno essere gestite in modo cartaceo indicando in anagrafica solo il C.F. dell’associazione, mentre le seconde in modalità elettronica indicando in anagrafica anche la P.IVA dell’associazione. Però ad un quesito analogo a quello posto nel punto 1.3 viene data risposta più perentoria e meno “possibilista” nel quesito 2.26: infatti in questao viene affermato che le regole usuali sono che per le fatture relative all’attività istituzionale i fornitori dovranno indicare in fattura solo il C.F. dell’associazione, mentre in quelle relative all’attività commerciale dovranno indicare la P.IVA dell’associazione.

Tale trattamento differenziato però rappresenta una complicazione che appare francamente inutile, tanto che anche l’Agenzia consiglia di trattare tutte le fatture fornitori in modalità elettronica e di conservarle sottoscrivendo l’accordo gratuito con l’Agenzia stessa all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.


1.3. D: Un ente non commerciale che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità separata, può invitare i propri fornitori "istituzionali" ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura come un "privato" e invitare i propri fornitori "commerciali" ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita iva fornendo loro l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario), senza però inserirlo nell'area riservata, in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture "commerciali"? Oppure in presenza sia di codice fiscale sia di partita iva e quindi di coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il contribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in formato elettronico, lasciando a lui l'onere di distinguere quelle commerciali da quelle istituzionali ai fini della liquidazione Iva? L’ente non commerciale ha l’obbligo di conservazione elettronica delle sole fatture “commerciali” per le quali ha fornito l’indirizzo telematico?

R: È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con PIVA che quelle con CF numerico, dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come FE, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.



2.21.D: Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?

R: È una scelta dell’operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente



2.26. D: Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita IVA e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA?

R: Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la PIVA


Arsea Comunica n. 12 del 18/01/2019

 

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