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FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGIME 398: le possibili novità.

Con la presente nota si intende fornire aggiornamenti in materia di fatturazione elettronica per le realtà in regime forfettario Legge 398/1991, in particolare analizzeremo quanto è stato approvato nei giorni scorsi dall’aula del Senato, ma che deve ancora trovare una definitiva conversione in legge.

Veniamo meno alla nostra solita abitudine di fornire gli aggiornamenti sulle novità normative solo quando queste sono definitivamente approvate dal parlamento e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in considerazione dell’importanza delle novità e dei ristretti termini di entrata in vigore previsto per il 01/01/2019.

Nel caso in cui durante l’iter di conversione alla Camera dovessero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato provvederemo a darne tempestiva comunicazione.

Cosa dice l’emendamento[i] approvato.

La novità viene introdotta come emendamento all’articolo 10 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 119/2018) in corso di conversione e introduce l’esonero dall’emissione delle fatture elettroniche per tutti i soggetti in regime forfettario Legge 398/1991, con le seguenti modalità:

1. esonero dall’emissione delle fatture elettroniche se nell’esercizio sociale precedente tali soggetti hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi fino a 65mila euro. In tale circostanza le fatture continueranno ad essere emesse nelle modalità tradizionali;

2. inversione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo al “cessionario o committente” (alias al cliente) nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente tali soggetti abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65mila euro;

3. indipendentemente dal volume d’affari dell’associazione, quindi anche nel caso di soggetti che hanno conseguito proventi commerciali fino a 65mila euro nell’esercizio precedente, se le prestazioni hanno ad oggetto servizi di pubblicità e/o sponsorizzazione queste dovranno essere comunque emesse elettronicamente, ma l’onere dell’emissione ricadrà sempre in capo al “cessionario o committente” (alias al cliente).

Schematizzando:

  

Di fatto quindi in capo ai soggetti in regime forfettario Legge 398/191 viene introdotto un esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica diretta.

Si segnala peraltro che tale esonero non sembra comunque essere completo: infatti in capo a tali soggetti sembra permanere l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni verso le Pubbliche Amministrazioni.

Altri dubbi, che speriamo siano chiariti in tempi molto rapidi, riguardano la determinazione corretta del volume dei 65mila euro e gli effetti di un suo eventuale superamento in corso d’anno, l’obbligo di conservazione digitale delle fatture passive (soprattutto nel caso di emissione di fatture elettroniche verso P.A.), la possibilità di scegliere di procedere comunque alla fatturazione elettronica diretta per chi è sotto ai 65mila euro di fatturato o anche per chi supera tale soglia e quali siano le responsabilità che ricadono in capo al soggetto in regime Legge 398/1991 in riferimento alle fatture emesse per suo conto dal cliente.

Perplessità operative rimangono anche circa l’obbligo di inversione dell’onere di emissione delle fatture elettroniche in capo ai clienti per prestazioni di pubblicità e sponsorizzazioni: molte realtà associative hanno un elevato numero di fatture per pubblicità di piccolo o, a volte, piccolissimo importo e ci domandiamo quanti di questi clienti saranno disponibili, oltre a pagare le fatture, anche a sobbarcarsi l’onere dell’emissione dell’autofattura elettronica, o invece preferiranno semplicemente di rinunciare all’operazione.

Da ultimo ci sembra opportuno ricordare che i soggetti in regime forfettario Legge 398/1991 sono obbligati all’emissione delle fatture esclusivamente per le prestazioni previste all’art. 74 comma 6 ovvero “per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”.

Arsea Comunica n. 92 dell' 08/12/2018




[i] Al comma 1,(dell’art. 10 n.d.r.) premettere i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: ''il regime forfettario di cui all'articolo  1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;  tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta''.

01-bis. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 di cembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari»

 

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