In questa sezione trovate i contributi che Istituzioni, pubbliche e private, hanno offerto nel definire la disciplina degli Enti senza scopo di lucro.
23-11-2004
CONSULTA LIBERAMENTE
Atto di indirizzo di carattere generale (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329) "in relazione alla irrilevanza, ai fini della qualificazione della natura privata di una fondazione, della partecipazione di un soggetto fondatore che rivesta natura di ente pubblico".
01-03-2004
CONSULTA LIBERAMENTE
Il Dossier, oltre a ripercorre il lavoro effettuato nel 2003 ed i pareri espressi, si sofferma su alcuni tempi che necessiterebbero di un intervento legislativo. Si evidenzia in particolare
1) l'incoerenza nel trattamento tributario di enti svolgenti la medesima attività: il caso delle “scuole materne”;
2) alcuni problemi nell’applicazione della nozione di Onlus alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca scientifica;
3) il ruolo delle organizzazioni intermediarie di fondi e la nozione di Onlus;
4) il processo di registrazione delle organizzazioni del Terzo settore e la competenza regionale in materia come fattore che non garantisce uniformità di trattamento;
5) il riconoscimento della qualifica di Onlus ad alcune organizzazioni attive nel settore dell’assistenza: la circostanza che in alcuni casi (vedi strutture residenziali per anziani) l'Agenzia delle Entrate contesti la natura di ONLUS del sodalizio quando l'interessato non versi in condizione di svantaggio;
6) l'incertezza degli effetti tecnici delle carenze statutarie, rilevate dopo l’iscrizione all’apposita Anagrafe dell’art. 11 D.Lgs. 460/1997, sui requisiti per il mantenimento della qualifica di Onlus, in particolare l'Agenzia per le ONLUS auspica un chiarimento in merito alla circostanza che anche una sola carenza formale statutaria possa realmente comportare il venir meno integrale della qualifica di Onlus come affermato dall'Agenzia delle Entrate;
7) la proposta di eliminazione delle casistiche di responsabilità solidale sulle imposte per gli amministratori delle Onlus: "la responsabilità solidale per i predetti soggetti, sulle imposte dovute dall’ente, ovvero addirittura sui terzi che hanno beneficiato con le deduzioni o le detrazioni della qualifica indebita di Onlus del soggetto, rappresenta una casistica di severità senza pari nel sistema tributario, dove al massimo si è conosciuta la responsabilità solidale sulle sanzioni";
8) l'eliminazione dell’equiparazione dei “tesserati” agli associati, nel contesto dell’art.111 T.U.I.R., e 4 D.P.R. 633/72.
SCARICA PDF01-07-2003
CONSULTA LIBERAMENTE
Il Bollettino descrive le attività svolte dall'Agenzia per le ONLUS nel periodo marzo-giugno 2003. Si evidenziano in particolare i seguenti pareri:
1) sulla possibilità per le organizzazioni di volontariato di essere destinatarie di voucher socio-sanitari;
2) sul regime tributario degli immobili strumentali alle
attività istituzionali delle Onlus beneficiarie dall’esclusione impositiva di
cui all’art. 12 del D.Lgs. 460/1997;
3) sulla possibilità delle associazioni di consumatori di qualificarsi come ONLUS;
4) sulla possibilità di esercitare, da parte delle associazioni di volontariato, il servizio di trasporto sanitario in base alla normativa vigente e alle medesime condizioni di mercato indicate dalla legge regionale;
5) sulla possibilità per una Onlus di detenere partecipazioni in società di capitali;
6) sulla possibilità di cedere da parte di una Onlus, l’utilizzo del proprio marchio;
7) sulla circostanza che il concetto di assistenza sociale - i cui elementi essenziali sono desumibili dall’art. 2 della Legge 8.11.2000, n. 328 - risulta ben più ampio di quello “residuale” proposto dall’Agenzia delle Entrate.
01-03-2003
CONSULTA LIBERAMENTE
Il Dossier, oltre a sintetizzare il lavoro svolto nel primo anno di vita dell'Agenzia per le ONLUS e a riportare i pareri espressi (si evidenziano i pareri sullo schema di circolare concernente“le modalità di esercizio del controllo relativo alle organizzazioni iscritte all’anagrafe unica delle onlus" e sugli aspetti giuridici e tributari relativi a possibili applicazioni della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000), riporta alcune proposte di riforma in campo civilistico (l'Agenzia lamenta una "legislazione non sistematica e la necessità di chiare nozioni fondamentali", afferma la necessità di creare "un contesto trasparente per stimolare la fiducia", auspica Organizzazioni "con adeguati meccanismi di governo", la definizione di "Un chiaro ordine di priorità") e fiscale (si evidenziano in particolare le note relative a "Esercitabilità di attività commerciali da parte di enti di volontariato e possibile decadenza dallo status di onlus", "Aggiornamento legislativo tributario sulle differenti connotazioni di associazioni di promozione sociale", "Razionalizzazione del regime tributario delle somministrazioni di alimenti e bevande a soci e non soci, con attenzione ai profili sulle qualifiche soggettive", "Esplicazione concreta del concetto di attività occasionale, a ogni fine in cui esso rileva, per gli enti del terzo settore con particolare riguardo all’art. 108 comma 2-bis", "Miglioramento della definizione di attività connessa e di attività accessoria, in relazione all’attività istituzionale, nel regime delle onlus", "Eliminazione del requisito del finanziamento statale centrale come presupposto essenziale per il riconoscimento della qualità di onlus “di diritto” agli enti con scopi culturali")
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