Con la Legge 207/2024 (Legge di Bilancio per il 2025) pubblicata nella G.U. n. 305 del 31/12/2024 è stata prevista l’applicazione per l’attività alpinistica dell’aliquota Iva agevolata al 5%. Tale previsione è stata introdotta con i commi 64 e 65 dell’art. 1 della suddetta legge.
Con DL 113/2024 l’aliquota IVA ridotta era già stata applicata alla realizzazione dei corsi per attività sportiva invernale (vedi Arsea Comunica n. 68/2024) a condizione che tali attività:
- fossero riconosciute dalla Federazione Italiana Sport Invernali
- fossero realizzate, anche in forme organizzate, da soggetti iscritti in appositi albi regionali e nazionali.
Tale aliquota agevolata risulta applicabile in tutti quei casi in cui l’attività non sia organizzata da una ASD/SSD iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, nel qual caso è applicata l’esenzione integrale dell’Iva secondo quanto previsto all’articolo 36bis dal DL 75/2023.
Con il presente provvedimento tale aliquota agevolata al 5% è stata estesa anche alle attività alpinistiche a patto che tali attività corsistiche siano riferite all’ “insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo” (art.2, comma 1, lettera c Legge n. 6/1989 - Ordinamento della professione di guida alpina).
Arsea Comunica n. 3 del 05/01/2025
Alessandro Mastacchi
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