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Novità per il mondo sportivo dal decreto Omnibus

In vigore dal 10 agosto 2024, il D.L. n. 113/2024, meglio noto come decreto Omnibus, contiene alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo attinenti ai seguenti aspetti:

1) Disciplina iva;

2) Bonus pubblicità;

3) Disciplina iva per gli sport invernali

4) Trattamento cessione cavalli.

Come di consueto il provvedimento dovrà essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi alla sua approvazione, processo calendarizzato a partire dal due settembre.

 

1) Quale disciplina iva per i servizi sportivi? (art. 3[i])

La norma introduce una disposizione di interpretazione autentica: fino al 31 dicembre 2024 possono applicare il regime di non assoggettamento ad iva previsto dall’art. 4 del DPR IVA non solo le associazioni ma anche le società sportive dilettantistiche ai servizi sportivi resi nei confronti di associati e tesserati, ciò in virtù dell’articolo 90 della Legge 289/2002 che estende alle società sportive le agevolazioni contemplate per le associazioni sportive dilettantistiche.

Resta da chiarire il regime da applicare a partire dal primo gennaio 2025 in considerazione della mancata armonizzazione tra le due disposizioni che sono intervenute in materia, ossia il dl 146/2021 relativo a tutti gli enti non commerciali, associazioni sportive dilettantistiche incluse, e l’art. 36 bis del D.L. 75/2023 convertito dalla Legge 112/2023, dedicato esclusivamente ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

2) Bonus pubblicità (art. 4[ii])

Il credito d’imposta concesso per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81, Dl 104/2020), viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.  A tal proposito vengono stanziate nuove risorse. Si tratta di investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro rivolti a leghe e società sportive professionistiche e a società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150 mila euro e non superiori a 15 milioni di euro. Limiti che non si applicano se la lega, la società o l’associazione si siano costituite a partire dal 1° gennaio 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo aver avuto il benestare del dipartimento dello Sport, a cui i beneficiari devono inviare un’apposita istanza, i cui termini di trasmissione saranno pubblicati sul sito dello stesso dipartimento.

 

3) Disciplina IVA per gli sport invernali (art. 5[iii])

Aliquota IVA al 5% per i corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto o non siano soggetti, fino al 31712/2024, al regime di no assoggettamento ad IVA di cui all'articolo 4, quarto comma, del DPR IVA.

In sostanza i corsi sportivi indetti da associazioni e società sportive dilettantistiche possono essere soggetti alternativamente al regime di esenzione iva, o (fino al 31/12/2024) al regime di non assoggettamento ad IVA, o possono applicare l’iva con l’aliquota ridotta del cinque per cento.

L’attività didattica resa dai singoli istruttori – iscritti nell’albo dei maestri di sci – può invece beneficiare dell’aliquota ridotta del cinque per cento.

 

4) Cessione di cavalli per destinazione diversa da quella alimentare (art. 5 comma 4[iv])

Al fine di sostenere la filiera equina, nell’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota Iva agevolata del 5% (Tabella A parte II-bis del Decreto Iva) viene aggiunto il numero 1 octies), relativo a “cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita”.

 

Arsea Comunica 68 del 03/09/2024

 



[i] Articolo 3 - Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

[ii] Articolo 4 - Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche". Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

[iii] Articolo 5 - Modifiche alla disciplina in materia di IVA

1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.».

2. Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

[iv] Articolo 5

4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies), è aggiunto il seguente: «1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.».

5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

Francesca Colecchia

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