Lo scorso 16 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 112/2023 di conversione del D.L. 75/2023. La nuova normativa contiene diversi interventi in materia di sport che analizzeremo sinteticamente nella presente nota, rimandando gli opportuni approfondimenti a successive comunicazioni.
Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze (Art. 33, commi 1 e 2)
La norma prevede la modifica dell’art. 86 del TUIR in materia di plusvalenze per le società sportive professionistiche. Viene innalzato da 1 a 2 anni il termine di possesso del bene la cui cessione ha generato la plusvalenza, che potrà poi concorrere a formare il reddito della società, a scelta, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Inoltre, viene introdotta la previsione per cui le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche tramite la cessione dei diritti sportivi degli atleti concorrono a formare il reddito “nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.”
Infine, la norma prevede che le disposizioni sopra richiamate entrano in vigore dai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma stessa.
Fondo per la sostenibilità della riforma del Lavoro Sportivo (art. 33, commi 3 e 4)
In previsione dell’entrata in vigore della riforma del Lavoro Sportivo (Dlgs 36/2021), l’art. 1, comma 34 della Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare “l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.”.
Tale fondo previsto con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui è ora stato incrementato dei seguenti importi: 2.740.000 di euro per l’anno 2024, 880.000 euro per l’anno 2025, 490.000 euro per l’anno 2026 e 100.000 euro per l’anno 2027.
Esenzione IVA sui servizi didattici e formativi connessi alla pratica sportiva (art. 36 bis)
La norma ha previsto il passaggio da “non assoggettamento IVA” (art. 4 DPR 633/1972) ad “assoggettamento ad IVA” ma in regime di esenzione (art. 10, comma 1 n. 20 DPR 633/1972) dei servizi didattici e formativi in ambito sportivo, anticipando di fatto, per il solo mondo sportivo, l’entra in vigore della norma per tutti gli enti non commerciali prevista per il prossimo 1/7/2024 (DL 146/2021).
Le problematiche interpretative emergenti dall’analisi della norma saranno oggetto di un apposito approfondimento.
Misure a supporto del credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo (art 37)
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (vedi anche Arsea comunica n. 48 del 19/03/2022 e Arsea Comunica n. 9 del 10/1/2023), introdotto dall’art. 9 del D.L. 4/2022, è stato esteso anche al terzo trimestre 2023 con uno stanziamento a copertura pari ad 1 milione di euro.
Per questo ulteriore periodo sono stati introdotti i seguenti limiti:
- l’investimento del periodo 1 luglio - 30 settembre 2023 deve essere non inferiore a 10.000 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi imponibili relativi al periodo d'imposta 2022 almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
- i soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Eliminazione del limite del terzo mandato nella FSN e DSA (art. 39)
La disposizione interviene sulle norme obbligatorie per Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Olimpiche e Paralimpiche, eliminando il divieto del quarto mandato per il presidente e i membri degli organi direttivi di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.
Chi intendesse ricandidarsi per il quarto mandato potrà essere eletto solo se raccoglierà almeno i 2/3 dei voti validamente espressi.
Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo (art. 41)
Viene limitata ai soli atleti che hanno contratti di lavoro di natura professionistica l’applicazione delle norme sul vincolo sportivo introdotte dal D.Lgs 36/2021, rimandando, per gli atleti dilettanti, a quanto stabilito con propri regolamenti dalle FSN e DSA: tali enti potranno prevedere “un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni “.
Gli stessi enti, con propri regolamenti, dovranno anche prevedere “le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021”.
Arsea Comunica n. 124 del 21/08/2023
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