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Credito di imposta su investimenti pubblicitari

Partono le richieste di accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari realizzati nel 2022: l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

 

Chi può accedere al beneficio ed in quali termini?

Possono accedervi le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Per l’anno 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (articolo 57 bis, comma 1 quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (articolo 57 bis, comma 1quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come introdotto dall’articolo 25 bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

• viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento
dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;

• non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

 

Come e quando presentare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda, alla luce delle relative istruzioni, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In particolare:

- dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

- dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.


Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. A valle della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

 

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .

 

Per maggiori informazioni: https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/

 

Arsea Comunica n. 9 del 10/1/2023

 

 

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