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Sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito sportivo dilettantistico: più dubbi che certezze.

In via preliminare è opportuno evidenziare che non esiste un testo unico in materia di sicurezza nell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche per cui si rende necessario analizzare diversi aspetti quali:

1) l’ente sportivo organizza le attività con la diligenza del buon padre di famiglia, consapevole che dalle scelte organizzative possono derivare responsabilità di natura civile (contrattuale ed extracontrattuale), amministrativa e penale? Se si tratta di un ente del terzo settore, può dimostrare di aver organizzato le attività con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, atteso che il Codice del terzo settore richiama l’articolo 2392 del Codice civile? Sul tema si rinvia alla guida “La responsabilità nelle associazioni ”;  

2) ci avvaliamo di educatori sportivi qualificati? Sul tema si rinvia ad Arsea Comunica n. 73 del 14/4/2023;

3) la scelta dell’impianto sportivo rispetta i vincoli legati a:

a) la corretta destinazione urbanistica? Sul tema si rinvia ad Arsea Comunica n. 80 del 12/10/2019;

b) la circostanza che l’impianto sportivo presenti:

- le caratteristiche di cui al Decreto del Ministro degli interni 18 marzo 1996;

- le norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi che saranno previste con il Regolamento unico da adottarsi, ai sensi dell’art. 8 del DLgs 38/2021, entro il 31 maggio 2023;

- i vincoli contemplati dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali anche ai fini dell’omologazione dell’impianto sportivo;

- la certificazione necessaria (es: certificato impianto elettrico, certificato staticità);

4) è stata correttamente applicata la normativa antincendio? Sul tema si rinvia ad Arsea comunica n. 30 del 09/04/2015;

5) ci siamo preoccupati della tutela della salute dei praticanti l’attività sportiva dilettantistica sia con riferimento all’acquisizione della certificazione medica (sul punto Arsea Comunica n. 113 del 10/11/2021) che con riferimento all’adozione di defibrillatori (sul punto Arsea comunica n. 47 del 30/06/2017)?

6) è stata correttamente applicata la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro?

Ci soffermiamo qui esclusivamente sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Legislativo 36/2021 ha affermato i seguenti principi:

1) per tutto quanto non regolato dal Decreto legislativo 36/2021, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), a condizione che le disposizioni siano “compatibili con le modalità della prestazione sportiva”. Per quanto questa affermazione sia condivisibile – la valutazione del rischio nello svolgimento dell’attività sportiva risente anche della c.d. scriminante sportiva – sarebbe opportuno un chiarimento sulla portata derogatoria di tale principio;

2) i lavoratori sportivi, oltre ad essere tutelati attraverso l’acquisizione del certificato medico per lo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti alla sorveglianza sanitaria del medico competente[i], secondo modalità che saranno definite da un decreto da approvare entro il 1/7/2024. Attendiamo pertanto il provvedimento per conoscere quali valutazioni – e rivalutazioni - cliniche e diagnostiche saranno richieste e se sarà istituita la scheda sanitaria per chi effettua prestazioni sportive di carattere non occasionale. In particolare, l'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente. La valutazione sull’idoneità alla mansione diventa obbligatoria dal 1/7/2023 o essendo connessa alla sorveglianza sanitaria, l’obbligo si intende operativo successivamente all’adozione del decreto citato?

3) con riferimento specifico ai minori, sempre il DLgs 36/2021 prevede che:

a) sarà adottato entro giugno 2024 un decreto recante disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;

b) ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal DLgs 39/2021 con riferimento alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (sul tema si rinvia ad Arsea comunica n. 168 del 16/12/2022) per cui gli organismi sportivi devono definire entro il 31/8/2023 delle linee guida che le organizzazioni affiliate dovranno implementare in modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché in codici di condotta da adottare entro un anno dalla comunicazione di tali linee guida.

 

Cosa prevede il DLgs 81/2008?

Il Decreto legislativo 81/2008 che interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sempre trovato applicazione in tutti i contesti, ivi incluse le associazioni ed ivi incluse le associazioni che si avvalgono esclusivamente di volontari.

Gli adempimenti indicati nel Decreto sono però diversamente modulati a seconda della:

a) tipologia delle collaborazioni instaurate;

b) tipologia di attività e quindi di rischio connesso.

Con riferimento alla tipologia di collaborazioni, in ambito sportivo possiamo avere:

a) volontari;

b) percettori compensi sportivi, ivi inclusi i collaboratori amministrativo-gestionali, figure che in ogni caso dal primo luglio 2023 sono destinate a venire meno;

c) titolari di partita iva;

d) prestatori occasionali che percepiscono i c.d. voucher;

e) lavoratori autonomi occasionali;

f)   tirocinanti;

g) collaboratori coordinati e continuativi;

h) dipendenti.


Perché fino ad oggi non era posta particolare attenzione all’applicazione del DLgs 81/2008 in ambito sportivo dilettantistico?

Perché le organizzazioni che si avvalgono esclusivamente di:

a) volontari,

b) percettori compensi sportivi,

c) prestatori occasionali quando l’attività non è resa in forma di impresa,

d) lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile

applicano esclusivamente l’articolo 21 del DLgs 81/2008[ii] e, con riferimento alla stipula di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione anche l’art. 26.

Questo significa che i collaboratori sopra indicati sono chiamati a:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del DLgs 81/2008;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del DLgs 81/2008;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (ad esempio quando si realizza un servizio sportivo a beneficio di un istituto scolastico).

Gli stessi collaboratori, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

L’ente sportivo invece è chiamato a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività solo quando assume la veste di datore di lavoro, anche se la diligenza del buon padre di famiglia imporrebbe tale informativa a prescindere da questa circostanza affinché le misure di sicurezza adottate siano fatte proprie da tutti i collaboratori.

Con la riforma del lavoro sportivo potremmo ancora avere sodalizi che si avvalgono esclusivamente di:

a) volontari,

b) prestatori occasionali,

c) titolari di partita iva

anche se numericamente potrebbe trattarsi di situazioni molto limitate. In questi casi continua a trovare applicazione esclusivamente l’art. 21 del DLgs 81/2008.

Più verosimilmente gli attuali percettori compensi sportivi potranno essere qualificati come:

1) lavoratori sportivi nella forma della

a) collaborazione coordinata e continuativa;

b) lavoro dipendente;

2) attuali collaboratori amministrativo-gestionali che non saranno qualificati come lavoratori sportivi ma potranno essere qualificati come:

a) collaboratori coordinati e continuativi ammessi alle agevolazioni fiscali e previdenziali;

b) lavoratori dipendenti.

In presenza di tali lavoratori si applicano complessivamente i precetti contenuti nel DLgs 81/2008 con conseguente onere di:

1) predisporre il documento di valutazione dei rischi ed il documento di valutazione dei rischi interferenze, implementarli e aggiornarli periodicamente;

2) nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

3) nominare gli addetti al primo soccorso e all’antincendio;

4) nominare il medico competente;

5) garantire la designazione del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

e questo con riferimento ai singoli impianti sportivi in cui si organizza l’attività.

Si ricorda che l'art. 3, comma 7, del DLgs 81 prevede che "Nei confronti dei (...) collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente". 

Come anticipato, nell’elaborare il documento di valutazione dei rischi è necessario adottare misure che siano “compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.

Altro aspetto da tenere in considerazione è come comportarsi nel caso di concessione di impianto sportivo pubblico.

Sul tema si ricorda il parere fornito dalla Regione Veneto il 22 giugno 2010, ai sensi del quale “in riferimento alle situazioni in cui un'associazione utilizzi per le proprie attività palestre, impianti o altri immobili in regime di concessione d'uso, sussiste un obbligo generale di carattere civile e penale in capo all'associazione medesima di assicurare la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.

Per quel che concerne la sicurezza di coloro i quali operano per conto dell'associazione, si precisa che le palestre o i locali dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione, di conseguenza l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.

In ordine agli obblighi di tutela nei confronti dei collaboratori dell'associazione operanti presso i locali dati in concessione, si ritiene opportuno che il Presidente della medesima associazione concessionaria debba informare il collaboratore/volontario delle prescrizioni d'uso ricevute dal concedente.”

Ci si chiede se questa indicazione possa essere considerata valida anche con riferimento ai collaboratori con i quali le organizzazioni sportive andranno a stipulare rapporti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa o nella forma del lavoro dipendente.

Arsea Comunica n. 79 del 3/05/2023



[i] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del DLgs 81/2008

[ii] 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione

 

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