STAMPA PDF

Sport e certificato medico: nessuna novità ma …

A fronte dei numerosi quesiti pervenuti, si ritiene opportuno ricordare il corretto comportamento da tenere in materia di tutela della salute di chi pratica l’attività sportiva. Procediamo rispondendo a nove quesiti: per maggiori informazioni e per accedere anche alla modulistica si rinvia ad Arsea Comunica n. 64 del 9/9/2019.

 

1. Rappresento un centro sociale anziani e organizziamo attività fisica adattata per i nostri soci. Siamo tenuti a chiedere il certificato medico?

L’obbligo giuridico non si configura ma si consiglia all’associazione di invitare i propri soci a contattare il proprio medico di fiducia per gli opportuni controlli. Anche il defibrillatore – automatico o semiautomatico – non è previsto come obbligatorio ma la tempestività degli interventi può evitare infausti eventi per cui è consigliabile dotarsene.

Al di là dei casi in cui è la Legge ad introdurre l'obbligo di acquisizione del certificato medico, ci sono infatti delle situazioni in cui diventa opportuno acquisirlo come strumento per dimostrare la diligenza nell'organizzare le attività sportive, soprattutto quando queste prevedono un tasso di pericolosità intrinseca per la disciplina e/o per l’età dei partecipanti.

Esistono disposizioni di carattere generale che disciplinano la responsabilità civile: si tratta in particolare dell’articolo 2043 del Codice civile, che introduce la clausola generale della responsabilità del fatto doloso o colposo (quindi negligente) che cagiona ad altri un danno ingiusto (come si configura ovviamente il danno alla salute). Si tratta potenzialmente anche dell’art. 2050 del Codice civile che impone a chi organizza una attività pericolosa l’onere di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (tra le quali è ovviamente da annoverare il certificato medico ed il defibrillatore) per non incorrere in responsabilità.

 

2. Come dobbiamo comportarci con i bambini di età inferiore ai sei anni?

Non è più richiesto il certificato medico per attività sportiva ai minori di età compresa tra zero e sei anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra. A queste conclusioni arriva il Ministero della Salute con il Decreto del 28/02/2018. Resta in capo all’associazione il compito di informare i genitori dei piccoli atleti della necessità di andare dal pediatra il quale valuterà il da farsi.

 

3. Siamo una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro CONI. Organizziamo corsi di ginnastica dolce: dobbiamo chiedere il certificato medico ai nostri soci tesserati che vi partecipano?

La risposta è sì. A prevederlo è l’art. 3 del Dm 24/4/2013. Sul tema è intervenuto il Ministero della Salute con la Nota del 16/6/2015, dove ha ribadito che l’obbligo si configura per le persone fisiche tesserate in Italia (ne consegue che le disposizioni normative in esame non si applicano agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia), demandando poi al CONI la classificazione delle attività sportive non agonistiche ai fini della sussistenza – o meno – dell’obbligo della certificazione sanitaria.


Il CONI ha disciplinato quanto sopra con propria Circolare del 10 giugno 2016 distinguendo le seguenti figure:

a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, per i quali sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico: rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b);

b)   i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, per i quali non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma per i quali si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva; rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo) / Biliardo Sportivo / Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) / Bowling / Bridge / Dama / Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST) / Golf / Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del Long custing e del Big Game / Scacchi / Curling e Stock sport. Vi rientrano altre attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica). La ginnastica dolce non viene menzionata tra le attività sportive che non comportano impegno fisico;

c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, per i quali non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria; rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche dichiarate non praticanti dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS. Tale specifica condizione dovrà essere espressa all’atto del tesseramento.

 

4. Quali caratteristiche deve avere il certificato per lo svolgimento delle attività non agonistiche e quali controlli deve fare il medico?

Innanzitutto, il controllo medico è annuale.

A rilasciare il certificato può essere il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o il medico specialista in medicina dello sport.

Il certificato deve essere reso su apposito modello predefinito, di cui all’allegato C al DM 24/4/2013. In questo modello sono indicati i dati del praticante (nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza) e la circostanza che “Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data ............., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica”.

Ne consegue che i certificati medici che non riportano tali informazioni non risultano idonei allo scopo.

La tipologia di accertamenti richiesti è definita dal Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014. L’art. 4, comma 2, dell’Allegato 1 al citato Decreto - superando il disposto del Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 - dispone che ai fini del rilascio del certificato sono necessari:
“[...] a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo della misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare [...]”.

Nondimeno, il successivo comma del soprarichiamato art. 3 del Decreto in parola specifica che “Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport oppure, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”.

I pediatri e i medici di medicina generale possono assolvere l’obbligo di conservazione della documentazione anche tramite registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

 

5. Rappresento una ASD e organizziamo una attività competitiva diretta ai tesserati all’organismo sportivo a cui siamo affiliati. Dobbiamo controllare che i singoli partecipanti siano in possesso di regolare certificato medico per attività agonistica?

La risposta è sì. È possibile delegare tale funzione di controllo ai legali rappresentanti delle ASD che iscrivono i propri soci tesserati alla manifestazione ma è essenziale che ciò risulti dal regolamento di iscrizione alla manifestazione e che le iscrizioni siano effettuate dall’associazione e non – singolarmente - dagli atleti.

 

6. Chi rilascia il certificato medico agonistico?

Il Decreto ministeriale 18/02/1982 prevede che in questo caso la potestà certificatoria spetta ai “medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80” ovverosia ai Medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o dell’attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71, operanti presso strutture pubbliche o private accreditate dalle Regioni.

La Circolare ministeriale del 31 gennaio 1983, n. 7 chiarisce che “Per i medici della Federazione medico-sportiva italiana bisogna intendere coloro che lo statuto della federazione stessa definisce «soci ordinari» e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell’attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71” e specifica, altresì, al comma successivo, che “Spetta alle regioni, nell’ambito della propria autonomia programmatoria, considerare prioritariamente l’utilizzo dei centri e ambulatori di medicina dello sport della, o già, della Federazione Medico Sportiva Italiana”.

Gli esami medici richiesti sono differenziati a seconda della disciplina praticata.

L’art. 3 del DM in esame stabilisce altresì la validità del certificato che di norma è annuale, salvo alcuni sport per i quali, sempre ai sensi di tale Decreto, è biennale (es.: golf, tiro con l’arco, ecc.), nonché le procedure di conservazione della documentazione afferente alla visita che rimangono a cura del Medico certificatore e/o dalla struttura pubblica o privata accreditata per un periodo di almeno cinque anni.

 

7. Come faccio a sapere se una attività è agonistica o non agonistica?

Per sapere invece se un'attività si intende agonistica o non agonistica è necessario verificare cosa prevede l’organismo o gli organismi sportivi affilianti (Federazioni sportive, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) in quanto il DM 18/02/1982 ha affidato loro il compito di individuarne i confini.



8. Come viene disciplinata l’attività sportiva agonistica di disabili?

La disciplina è contenuta nel Decreto ministeriale 4/03/1993.

La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attività sportiva è demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Il Decreto elenca gli accertamenti medici prescritti non richiesti per gli atleti sordomuti in relazione ai quali si richiedono gli accertamenti previsti dal DM 18/02/1982 fatta eccezione per quelli finalizzati a valutare l'udito. In occasione degli accertamenti sanitari richiesti, l'atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell'handicap.


 
9. La nostra ASD intende organizzare una manifestazione podistica di 30 km aperta a tutti patrocinata dall’organismo sportivo affiliante: come dobbiamo procedere?

L’attività descritta – al pari delle granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe – sono qualificate come manifestazioni ad alto impatto cardiovascolare che, anche in assenza di classifica, richiedono da parte dei partecipanti l’esibizione di un certificato medico rilasciato, ai sensi del DM 24/4/2013 art. 4, che richiede da parte del medico la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.

A rilasciare il certificato può essere il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o il medico specialista in medicina dello sport e deve essere rilasciato con modello conforme all’allegato D al DM 24/4/2013.



Arsea Comunica n. 113 del 10/11/2021

 

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy