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Aprile: tempo di bilancio per alcune associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sono chiamate ad approvare nel termine indicato in statuto il bilancio di esercizio e a rendicontare le attività di raccolta fondi.

Con riferimento alle ONLUS, una specifica disposizione[i] impone l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mentre negli altri casi, in assenza di una espressa indicazione statutaria, è possibile applicare in via analogica quanto previsto per le società, ossia approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere anche il più ampio termine di 180 giorni, specificando i motivi che possono giustificare la dilazione del termine.

Ad oggi le uniche realtà che dispongono di uno schema di bilancio sono gli enti del terzo settore anche se esistono disposizioni, nazionali e regionali, che hanno contemplato l’onere di riclassificare il bilancio nel rispetto delle necessità di trasparenza espresse dalla Pubblica Amministrazione, soprattutto in ragione dell’erogazione di contributi.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che non siano anche enti del terzo settore non è previsto pertanto uno schema di bilancio ma …

 

Le attenzioni da porre oggi nella redazione del bilancio di esercizio

L’articolo 90 della Legge 289/2002 prevede che le ASD indichino nel proprio statuto f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”. La formulazione viene riproposta nel DLgs 36/2021 dove lo statuto deve prevedere “f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”.

L’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi richiede agli enti non commerciali di indicare nel proprio statuto d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; tra i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Sempre l’articolo 148 del TUIR prevede come requisito statutario e quindi gestionale, che gli enti non commerciali di tipo associativo debbano affermare la “sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti” e “criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti”. Rappresentano corollari di questo principio la circostanza che:

1) la convocazione degli associati alle assemblee avvenga nel rispetto delle indicazioni statutarie ma in ogni caso con modalità idonee;

2) gli associati siano messi in grado di esaminare il bilancio per poter effettuare una reale valutazione del documento prima della sua votazione;

3) il bilancio sia approvato dagli associati e non semplicemente dagli stessi componenti il consiglio direttivo. Il Codice civile prevede all’articolo 21, con riferimento alle associazioni dotate di personalità giuridica, che “Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto”;

4) il verbale assembleare di approvazione del bilancio sia reso disponibile agli associati.

L’articolo 20 del DPR 600/1973 stabilisce che agli enti non commerciali, relativamente alle sole attività commerciali svolte in forma abituale, si applica la disciplina propria delle imprese commerciali, ovvero le disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del citato decreto. Viene quindi affermato il principio che poiché sotto il profilo fiscale il rispetto degli obblighi contabili si riferisce esclusivamente alle attività commerciali eventualmente svolte, non avendo alcuna rilevanza lo svolgimento dell’attività non commerciale (ovvero istituzionale), l’ente deve obbligatoriamente dotarsi di una contabilità separata nella quale rilevare i costi ed i ricavi afferenti alla sola attività commerciale svolta e gli eventuali costi promiscui. Sotto un profilo tecnico-ragionieristico la tenuta della contabilità separata non richiede particolari formalità e può essere assicurata attraverso due soluzioni alternative:

– mediante la tenuta di due sistemi contabili distinti, che rilevano separatamente l’attività commerciale da quella istituzionale;

– mediante la tenuta di un unico sistema contabile che, servendosi di un piano dei conti dettagliato nelle singole voci, consente la rilevazione distinta delle movimentazioni relative a ciascuna attività svolta.

Alcune associazioni fanno emergere la distinzione tra attività istituzionale e decommercializzata e attività commerciale anche nel proprio schema di bilancio.

Sempre l’art. 20 del DPR 600/1973 prevede che “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'artt. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2- bis , lettera a) , testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Per quanto concerne la forma, il bilancio potrà essere predisposto sia secondo il criterio di competenza che secondo il criterio di cassa. Nel primo caso il bilancio si compone di stato patrimoniale (attività e passività), conto economico (costi e ricavi) e nota integrativa. Nel secondo caso il bilancio rappresenta semplicemente le entrate e le uscite che si sono verificate nel corso dell’esercizio accompagnate dalla situazione finanziaria - ossia la situazione di cassa e banca all’inizio e alla fine dell’esercizio - anche per poter verificare la quadratura del bilancio.

Non ci sono ad oggi indicazioni rispetto all’opportunità di ricorrere al primo o al secondo modello ma si potrebbe applicare in via analogica quanto previsto per gli enti del terzo settore con riferimento ai quali l’obbligo del bilancio per competenza scatta superati i 220 mila euro di ricavi di qualsiasi natura.

Da tutto ciò deriva che:

1) è necessario verificare lo statuto della ASD che dovrebbe indicare come viene approvato il bilancio: si tratta di un documento che viene normalmente predisposto dall’organo amministrativo ma che deve in ogni caso essere approvato dall’Assemblea degli associati;

2) se l’ASD svolge anche attività fiscalmente rilevante è necessario tenere una contabilità separata ed eventualmente esporre separatamente, nel bilancio, le entrate da attività commerciale rispetto a quelle di natura istituzionale e decommercializzata;

3) non è obbligatorio adottare un bilancio redatto secondo il criterio di competenza ma potrebbe essere opportuno in ragione della complessità gestionale e/o dei volumi di ricavi;

4) è necessario redigere un rendiconto per ogni singola raccolta fondi corredato dalla relazione illustrativa. A tal fine si può utilizzare la modulistica adottata dal Ministero del Lavoro con il Decreto del 9/6/2022.

 

Le attenzioni da porre nella redazione del bilancio di esercizio quando entra in vigore il DLgs 36/2021

Sarà necessario porre attenzione non solo agli aspetti prima evidenziati ma anche a quelli derivanti dall’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo che introduce la distinzione tra:

a) attività sportive o meglio l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) attività diverse che possono essere esercitate a condizione che:

1) l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che

2) abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che devono essere ancora definiti ma che potrebbero ricalcare quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro 19 maggio 2021, n. 107 per gli enti del terzo settore.

Il DLgs 36/2021 – grazie al suo correttivo – prevede inoltre che i proventi derivanti da:

a) rapporti di sponsorizzazione,

b) promo pubblicitari,

c) cessione di diritti e

d) indennità legate alla formazione degli atleti

e) gestione di impianti e strutture sportive

sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti tra attività di interesse generale e attività diverse.

Sarà pertanto necessario distinguere – esattamente come avviene già per gli enti del terso settore – attività sportive da attività diverse con la specificità che nel computo delle attività diverse non sono da inserire quelli derivanti dai rapporti sopra menzionati. È opportuno monitorare tale aspetto già nell’esercizio in corso.

 

Quali adempimenti e tempistiche è necessario osservare?

È necessario verificare i tempi indicati in statuto per la corretta convocazione dell’assemblea, oltre alle modalità con cui convocarla.

È quindi necessario curare la tenuta dei seguenti documenti:

1) verbale del consiglio direttivo di convocazione dell’assemblea con allegati i documenti da sottoporre al vaglio assembleare;

2) convocazione dell’assemblea;

3) verbale dell’assemblea degli associati – in prima ed eventualmente in seconda convocazione – con allegati i documenti approvati. Nel verbale si darà riscontro della presenza degli associati ai fini del rispetto del quorum costitutivo richiesto (possono essere indicati i nomi e cognomi degli associati presenti o può essere indicato il numero dei presenti se si allega al verbale il registro firmato dei presenti) e gli allegati saranno firmati da presidente e segretario come il verbale, salva diversa indicazione statutaria/regolamentare. È opportuno “personalizzare” i verbali sintetizzando gli interventi degli associati, aspetto che deve in ogni caso essere assicurato con riferimento agli associati che abbiano votato in senso contrario rispetto ad una delibera perché persone che non possono essere chiamate a rispondere delle obbligazioni che ne possono derivare.

Si ricorda che è possibile – fino al 31/7/2023 - indire l’assemblea con modalità telematica o mista purché sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare e sia possibile verificare l’identità degli intervenuti, questo anche nel caso in cui tale possibilità non sia espressamente prevista dallo statuto dell’ente. A prevederlo è stato il c.d. provvedimento mille proroghe. In ogni caso il consiglio notarile di Milano nella massima n. 12 del 10 maggio 2022 ha affermato che le associazioni diverse dagli enti del terzo settore possono convocare le assemblee telematiche anche quando non espressamente previsto dallo statuto, la facoltà contemplata entro luglio è legata alla possibilità di ricorrervi anche in deroga all’eventuale disposizione statutaria.

 

Il deposito del bilancio

Ad oggi il bilancio non viene annoverato tra i documenti che le associazioni sportive dilettantistiche devono depositare nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ma si ritiene auspicabile che ciò avvenga quanto meno per le associazioni dotate di personalità giuridica ai sensi del DLgs 39/2021. 

Il bilancio depositato potrebbe infatti rappresentare uno strumento essenziale quando ci si rapporta con associazioni che otterranno la responsabilità limitata senza dover vantare un patrimonio sociale minimo, atteso che i terzi non potranno fare affidamento sul patrimonio personale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione.

Arsea comunica n. 75 del 17/04/2023

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