STAMPA PDF

La riforma dell’ordinamento sportivo e le modifiche degli statuti.

Il Decreto Legislativo 36/2021 introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, elementi che devono essere implementati anche dagli enti del terzo settore che intendono svolgere come attività di interesse generale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, atteso che il relativo riconoscimento[i] è stato demandato al Dipartimento dello sport, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto da Sport e Salute spa.

 

Le audizioni ed il possibile correttivo

Le audizioni in materia di riforma del lavoro sportivo si sono concluse la settimana scorsa ed è possibile che siano approvati degli emendamenti al testo del DLgs 36/2021. Tra questi si ricordano alcune proposte relative proprio al tema della modifica dello statuto, ossia:

1) indicazione del termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 entro cui approvare la modifica statutaria: il D.Lgs. 36/2021 non prevede un termine entro cui è necessario adottare tali modifiche, un atteggiamento prudenziale porta a consigliare di deliberarle a ridosso della entrata in vigore del Decreto prevista per il primo di luglio;

2) introduzione della semplificazione della modifica con il quorum dell’assemblea ordinaria come è stato previsto per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS chiamate a modificare lo statuto per implementare i nuovi vincoli richiesti dal Codice del terzo settore;

3) introduzione del regime di esenzione dall’imposta di registro delle modifiche statutarie così come previsto per gli Enti del terzo settore quando “hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative” (art. 82 D. Lgs. 117/2017).

 

Come modificare lo statuto?

La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario contattare il notaio di riferimento per concordare la tempistica. Si ricorda che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma di atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.

Fino al 31 luglio - grazie al c.d. provvedimento mille proroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 art. 3) - società, associazioni e fondazioni potranno realizzare l’assemblea anche con modalità telematica o mista indipendentemente da quanto stabilito nei relativi statuti. Si ricorda che secondo il notariato tale possibilità è in ogni caso concessa, quando non espressamente esclusa dallo statuto, anche in un momento successivo a meno che si tratti di un ente del terzo settore: in questo caso, infatti, dopo il 31 luglio sarà possibile esclusivamente se lo prevede lo statuto.

Per approfondimenti sulle assemblee telematiche si rinvia a Arsea Comunica n.  75 del 24/05/2022 mentre per consigli pratici su come organizzarle si rinvia a Arsea Comunica n. 7 del 13/01/2021.

Successivamente alla modifica sarà necessario registrare l’atto all’Agenzia delle Entrate, previo appuntamento che è possibile prendere on line.

Qualora non venga approvato l’emendamento che contempla l’esenzione dall’imposta di registro, prima di procedere alla registrazione dell’atto sarà necessario effettuare il versamento del tributo, pari ad euro 200,00, mediante Modello F24, codice tributo 1550. Come anticipato, sono esenti dall’imposta di registro gli enti del terzo settore che promuovono l’attività sportiva dilettantistica e sono quindi chiamati ad aggiornare nuovamente lo statuto ai nuovi vincoli normativi.

Il Modello F24, debitamente quietanzato, dovrà essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente all’atto da registrare in duplice copia recante preferibilmente le firme in originale in entrambi gli esemplari di atto. Astrattamente è possibile registrare semplicemente il verbale recante gli articoli modificati ma si consiglia di allegare al verbale lo statuto nella versione aggiornata onde evitare di dover allegare sempre statuto originario e successive modifiche.

Per quanto concerne invece l’imposta di bollo, le associazioni e società sportive dilettantistiche risultano esenti ai sensi dell’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 642/1972. Gli enti del terzo settore sono esenti invece ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 117/2017. Per gli enti che intendono assumere tali qualifiche l’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna nella Nota del 25.06.2019 ha affermato l’esenzione dal tributo sulla scorta del principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle neocostituite organizzazioni di volontariato nella Circolare n. 38 del 01/08/2011.

Lo statuto debitamente registrato deve inoltre essere trasmesso all’organismo o agli organismi sportivi affilianti. Si ricorda che la nuova versione del regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 61 del 30/03/2023 - ora prevede anche il deposito di:

- F1 Statuto vigente

- F2 Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva.

Se si tratta anche di un ente del terzo settore, questi procederà anche al deposito del nuovo statuto in versione PDF/A sulla piattaforma del Registro unico nazionale del terzo settore.


Per approfondire

Per la definizione delle tipologie di enti sportivi si rinvia ad Arsea Comunica n. 149 del 29/1/2022, sui requisiti statutari delle associazioni sportive dilettantistiche ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 151 del 30/11/2022, sul caso delle associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 153 del 2/12/2022, alle società sportive dilettantistiche abbiamo invece dedicato Arsea Comunica n. 161 del 5/12/2022.

Per una eventuale richiesta di consulenza contattateci per un preventivo alla mail info@arseasrl.it.


Arsea Comunica n. 71 del 11/4/2023



[i] articolo 10 del DLgs 36/20212. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte”.

 

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy