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Terminano oggi le audizioni sulla riforma del lavoro sportivo: lo stato dell’arte

Si conclude oggi il percorso di audizioni dalle Commissioni riunite Cultura e Lavoro con l’intervento della Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

La Dottoressa Calderone ha fatto un breve excursus del percorso normativo. Con il DLgs 36/2021 è stata introdotta una riforma complessiva degli enti sportivi e del lavoro sportivo attraverso la promozione delle pari opportunità, l’introduzione di una disciplina organica del lavoro sportivo e la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi.

Nel corso dell’audizione si è concentrata in particolare sulle seguenti disposizioni:

-   l’art. 26[i], relativo al lavoro sportivo subordinato con deroghe rispetto al diritto comune legate in particolare alla durata del rapporto e alla inapplicabilità di istituti disciplinati dallo statuto dei diritti dei lavoratori;

-   l’art. 27[ii] sul professionismo sportivo;

-   l’art. 28[iii] che introduce la presunzione della natura autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazioni realizzate in ambito dilettantistico di durata non superiori a 18 ore settimanali, al netto degli allenamenti. Sul tema evidenzia alcune perplessità:

a) il provvedimento prevede la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche fatta eccezione per i compensi non soggetti a contribuzione previdenziale, quindi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui. Ciò significa non tracciare tutti i rapporti di lavoro;

b) non vengono indicate le tempistiche della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto;

c) l’esenzione dall’emissione della busta paga per compensi inferiori ai 15.000 euro genera un gap informativo;

d) la circostanza che la norma non prevede l’obbligo di pagamento con modalità tracciabile.

A parere di chi scrive è essenziale un chiarimento in merito alla circostanza che la qualificazione dei rapporti come collaborazioni coordinate e continuative implica l’applicazione delle regole comuni per tali tipologie di rapporti, salvo le deroghe contemplate dal D.Lgs 36/2021. Solo per citare alcune disposizioni, affermare tale principio implica l’obbligo di redigere per iscritto i contratti (ex DLgs 104/2022 su cui ci siamo soffermati in Arsea comunica n. 125 del 29/08/2022) e l’obbligo di effettuare il pagamento dei compensi con modalità tracciabili (ex art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 su cui ci siamo soffermati in Arsea comunica n. 52 del 7/06/2018 e n. 60/2018);

-   art. 29[iv] sui volontari;

-   art. 30[v] sulla formazione dei giovani atleti;

-   art. 37[vi] sulle collaborazioni amministrativo-gestionali in relazione alle quali ritiene opportuno – in fase di emendamento – sostituire la locuzione “Ricorrendone i presupposti”, al verificarsi dei quali tali prestazioni possono essere qualificate come collaborazioni coordinate e continuative, con puntuali indicazioni sui presupposti qualificatori della COCOCO.

La Ministra informa inoltre che gli Uffici tecnici del Ministero stanno analizzando gli adempimenti in termini di comunicazione preventiva, comunicazione INPS e elaborazione busta paga.

Ieri sono stati invece auditi l’Associazione italiana calciatori (Aic) e Confederazione italiana degli sportivi (Cids); l’Associazione nazionale atlete (Assist); la Federazione italiana nuoto (Fin) Toscana; la Lega di pallavolo di serie A; la Federazione italiana pallavolo (Fipav); l’Istituto nazionale tributaristi (Int); l’Osservatorio italiano Esports; l’ASI (Associazioni sportive e sociali italiane); Il Collegio nazionale maestri di sci; la Federazione italiana hockey (Fih); AssoDanza Italia; Anif Eurowellness. Si evidenziano alcuni aspetti emersi, rinviando all’ascolto dell’audizione complessiva per puntuali informazioni:

1) la necessità di ricordare come il ricorso all’istituto del c.d. compenso sportivo, disciplinato dall’art. 67, primo comma lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi, risulta contestabile alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione da cui l’impossibilità di paragonare la situazione previgente con i contenuti della riforma;

2) c’è chi auspica l’introduzione del registro dei volontari, anche non vidimato;

3) si suggerisce - per facilitare il coinvolgimento di dipendenti pubblici come collaboratori retribuiti di enti sportivi – introdurre l’istituto del silenzio assenso, in tempi congrui, o l’esenzione dall’autorizzazione per importi economicamente limitati;

4) si ritiene opportuno – per assicurare il corretto adeguamento degli statuti alla luce del D.Lgs. 36/2021 – concedere un anno per procedere e garantire la possibilità di realizzare l’assemblea straordinaria con il quorum dell’assemblea ordinaria, oltre all’esenzione dalle imposte, come è stato previsto dal Codice del terzo settore;

5) si auspica un tavolo permanente di confronto con gli organismi sportivi.

Il rappresentante di Fratelli di Italia annuncia la presentazione di un correttivo al DLgs 36/2021.

 

Lo stato dell’arte.

Dall’audizione sia della Ministra del lavoro che del Ministro dello sport appare pacifica l’entrata in vigore del provvedimento dal primo luglio 2023. Diversi sono gli emendamenti proposti nel corso delle audizioni per cui i margini di modifiche risultano ampli anche se il Ministro dello sport aveva rassicurato sulla necessità di apportare solo alcuni piccoli accorgimenti: non si tratterebbe quindi di stravolgere il testo ma di apportare alcuni correttivi.

Il DLgs 36/2021 rinvia inoltre alla emanazione di alcuni provvedimenti attuativi da monitorare, quali:

art.

argomento

Amministrazione competente

Termine approvazione

9

definire i presupposti perché le attività diverse dalla organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, possano avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali 

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

 

10

definire le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l’unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva affidata al Dipartimento per lo sport che si avvale della società Sport e salute S.p.A. 

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

24

i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione relativamente a manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

25

i criteri utili ai fini della certificazione dei contratti di lavoro quando non definiti dagli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

9 mesi dall'entrata in vigore del decreto

25

le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi quando non definite con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

12 mesi dall'entrata in vigore del DLgs 36/2021

32

Controlli medici dei lavoratori sportivi con eventuale indicazione delle modalità di compilazione e conservazione della scheda medica e definizione dei requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

12 mesi dall'entrata in vigore del DLgs 36/2021

33

disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi, fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

12 mesi dall'entrata in vigore del DLgs 36/2021

34

Sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo INAIL

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport

 

39

Sono definite le modalità di accesso al «Fondo per il professionismo negli sport femminili», nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

Dpcm o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

40

I principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:

a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;

b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.

 

Qualora il CONI non abbia regolamentato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto

41

Disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

DPCM o Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca

 

43

Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

 

43

Decreto che definisce i requisiti e le modalità dei pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti paralimpici, ivi inclusi i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Decreto del Ministro della giustizia

tre mesi dall'entrata in vigore del decreto

44

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro: definizione delle modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica

Decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

44

Definizione dei requisiti e modalità del concorso per titoli per il reclutamento degli atleti paralimpici tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico. Con lo stesso regolamento sono disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Decreto del Ministro dell'interno

3 mesi dall'entrata in vigore del decreto

45

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: disciplina dei profili organizzativi e operativi delle Sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco

Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

 

45

Definizione dei requisiti e modalità del concorso per titoli per il reclutamento degli atleti paralimpici tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Decreto del Ministro dell'interno

 

47

Sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);

c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

Decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa

 

47

Definizione dei requisiti degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali ai fini della instaurazione di rapporti di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, a cui si accede mediante procedura pubblica per soli titoli a cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

c) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato

e in possesso dei requisiti che saranno definiti con il decreto ministeriale

Decreto del Ministro della difesa

 

 

 

 

Arsea Comunica n. 63 del 4/4/2023 

 

 



[i] Decreto legislativo del 28/02/2021 - N. 36

Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, [13] e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2,4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2103 del Codice civile.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

[ii] Decreto legislativo del 28/02/2021 - N. 36

Art. 27 - Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità , tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promopubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

[iii] Decreto legislativo del 28/02/2021 - N. 36

Art. 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9 bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

[iv] Decreto legislativo del 28/02/2021 - N. 36

Art. 29 - Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive [dilettantistiche], le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

[v] Decreto legislativo del 28/02/2021 - N. 36

Art. 30 - Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società , per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

[vi] Decreto legislativo del 28/02/2021 - N. 36

Art. 37 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, [e successive modifiche.]

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

 

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