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ISPETTORATO LAVORO: chiarimenti sulla tracciabilità delle retribuzioni ed il regime sanzionatorio

Come noto, la Legge di Bilancio (art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017) prevede che:

“a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)”.

La violazione di tale precetto è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ma come si applica?

L’importo è riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro/committente con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione o deve essere calcolata sul singolo lavoratore?

L’Ispettorato - nella Nota n.5828 del 7/7/2018 - afferma che “in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito” e quindi il riferimento non è il numero dei lavoratori in relazione ai quali il datore di lavoro/committente non ha garantito il pagamento del compenso in maniera tracciabile ma il numero di mensilità interessate.

Con riferimento ai mezzi di pagamento, l’Ispettorato chiarisce invece che tra gli “strumenti di pagamento elettronico” rientra anche il caso di versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è in ogni caso possibile presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso amministrativo al Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004.

Si rinvia – per quanto concerne la individuazione delle collaborazioni escluse dall’obbligo di pagamento con modalità tracciabili, alla nostra nota n. 52 del 7/06/2018, di commento alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22.05.2018.

ARSEA COMUNICA n. 60/2018

 

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