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FAQ 1 ETS – Vorremmo costituire una associazione culturale. E se fosse una APS?

Le associazioni di promozione sociale sono in primo luogo enti del terzo settore.

Si rende quindi necessario in primo luogo verificare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- nasce per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale?

- svolge attività di interesse generale tipizzate dall’articolo 5 del Codice del terzo settore in via esclusiva o principale?

- qualora svolga attività diverse da quelle di interesse generale, può dimostrare che siano non solo strumentali ma anche secondarie rispetto alle attività di interesse generale realizzate? È infatti necessario che i relativi ricavi non siano, alternativamente, superiori:

oal 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

oal 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore;

- opera in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi? Può quindi essere mutualistica/solidaristica o avere entrambe le nature;

- può dimostrare che i compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle sole attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b (interventi e prestazioni sanitarie;), g (formazione universitaria e post-universitaria) o h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale)?

-garantisce ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui al menzionato articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81?

- può dimostrare che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda?

La scelta di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale è inoltre subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:

- può dimostrare che non si qualifica come circolo che dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale?

- ha come minimo sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale aderenti?

- assicura che tra i propri soci non ci sono soggetti con scopo di lucro e se presenta, tra i propri associati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la loro presenza è subordinata alla condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti? Se tra i soci ci sono Pubbliche Amministrazioni, può dimostrare che non detengono un ruolo di coordinamento, direzione o controllo?

- può dimostrare di avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati applicando il criterio capitario (conta quindi il numero di volontari e non il numero di ore prestate dai volontari e dai lavoratori)? Se si avvale collaboratori retribuiti, può dimostrare che il relativo coinvolgimento è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali?

- se si avvale di dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi, con tutela assicurativa INAIL (il Ministero chiarisce, con la nota 18244 del 30/11/2021, che è necessario prendere in esame esclusivamente queste tipologie di collaboratori retribuiti) può dimostrare che non sono alternativamente superiori a:

§  50% del numero dei volontari o

§  5% del numero degli associati?

Verificata la sussistenza di questi requisiti, si passa alla redazione di atto costitutivo e statuto al cui interno devono essere implementati

- i requisiti previsti dal Codice del terzo settore, anche alla luce dei significativi interventi di prassi del Ministero del Lavoro;

- i requisiti previsti dall’articolo 4 del Decreto IVA come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di iva e per accedere a quelle previste dall’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi in attesa che siano operative le agevolazioni indicate nel titolo X del Codice del terzo settore, nonché

- le disposizioni contenute nel codice civile laddove compatibili.

Per approfondimenti sul tema degli enti del terzo settore si consiglia la lettura delle circolari pubblicate sul sito www.arseasrl.it che potete trovare nell’aggregatore RIFORMA DEL TERZO SETTORE.

 

Arsea Comunica n. 27 del 25/1/2023

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