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Contributi pubblici e trasparenza nel milleproroghe

Il 28.02.2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 49) la Legge 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”), che ha stabilito novità normative in diversi ambiti. Ci soffermiamo qui sulla decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche.

L’Art. 1 co 28-ter prevede che “All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"”.

Viene quindi prorogata al 1° luglio 2022 l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 20171 per l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 20212.

In generale, le sanzioni riguardano l’inosservanza degli obblighi di trasparenza a carico di associazioni e imprese, che consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Tale disciplina è stata riformulata dall'art. 35, comma 1, D.L. 34/20193.

L’obbligo informativo investe:

-   le associazioni di protezione ambientale,

-   le associazioni dei consumatori e degli utenti,

-   le associazioni,

-   le Onlus e fondazioni,

-   nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri

-   e imprese

Si ricorda che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

L’art. 3-septies prevede invece che “1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.”

Ricapitolando, per il 2021 le sanzioni scattano il primo luglio 2022, per il 2022 se non si provvede si è soggetti a sanzioni dal 1° gennaio 2023.

Sul tema ci siamo soffermati in diverse note informative, l’ultima è Arsea Comunica n. 72 del 28/06/2021.

 

Arsea Comunica n. 38 del 4/03/2022

 

 

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