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Pubblicazione contributi pubblici: i chiarimenti ministeriali

Puntualmente a ridosso della scadenza, il Ministero del Lavoro offre alcuni importanti chiarimenti sull’adempimento con la Circolare n. 6 del 25 giugno 2021.

Sul tema il Ministero ricorda i presupposti normativi e di prassi a cui fare riferimento, ossia:

1) la Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 così come modificata dall’articolo 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

2) la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.

Il testo – così come riformulato con il citato articolo 35 – ha determinato alcuni dubbi interpretativi rispetto alla tipologia delle erogazioni pubbliche da assoggettare agli obblighi di informazione e trasparenza: difatti, a fronte dell’ampiezza dell’originaria formulazione legislativa, che faceva riferimento a “vantaggi economici di qualunque genere”, il nuovo testo del comma 125 ha operato un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto  sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.

La disposizione ha inoltre escluso dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici aventi carattere generale, ossia quei benefici concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni: in tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del cinque per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto, anche perché soggette ad altri specifici  obblighi di pubblicità.

Per quanto concerne la definizione di Pubbliche Amministrazioni eroganti, il Ministero evidenzia che non sono più le Pubbliche Amministrazioni in generale ma esclusivamente le pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, eliminando dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA. ancorché l'art.2 bis del Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 - citato dall'art. 1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 nella versione attualmente in vigore - comprenda tra i soggetti eroganti con riferimento ai quali scatta l’obbligo pubblicitario le "società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

Ne consegue che secondo il Ministero devono essere comunicati esclusivamente i contributi provenienti da:

-   tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

-   le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,

-   le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,

-   le istituzioni universitarie,

-   gli Istituti autonomi case popolari,

-   le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

-   tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,

-   le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

-   l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e

-   le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

-   il CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.

 

In sintesi si ricorda pertanto che:

1) la scadenza per la pubblicazione sul sito internet dell’associazione (o sul sito internet della Rete associativa a cui l’associazione aderisce o anche attraverso la pubblicazione sulla pagina del social network, come Facebook, dell’associazione) è al 30 giugno: quest’anno se si ritarda non si è soggetti a sanzione purché si provveda entro il 31/12/2021;

2) sono da comunicare esclusivamente i contributi quando l’associazione ha ricevuto (vale il principio di cassa) un importo pari o superiore a euro 10.000 (tale importo deve intendersi riferito non al singolo contributo ricevuto ma alla sommatoria dei contributi pubblici ricevuti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019) e non le somme ricevute per un servizio realizzato;

3) sono da comunicare non tutti i contributi pubblici ma quelli provenienti esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sopra evidenziate;

4) non devono essere pubblicati i dati del 5xmille che costituiscono oggetto di altra comunicazione.

 

Per ulteriori informazioni – e per disporre eventualmente di una traccia di rendicontazione - si rinvia ad Arsea Comunica n. 70 del 23/06/2021 in cui ci siamo soffermati su “La pubblicazione dei contributi pubblici: quale scadenza?”

 

Arsea Comunica n. 72 del 28/06/2021

 

   

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