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Legge di bilancio 2022: gli interventi fiscali

Il 30 dicembre scorso è stata approvata la legge di bilancio per il 2022 (Legge 234/2021): in questa nota analizzeremo sinteticamente le novità di carattere fiscale introdotte e di interesse per gli enti associativi. La norma è composta di un solo articolo suddiviso in 1.013 commi.

Inalterata l’aliquota applicabile per compensi sportivi sopra soglia (comma2)

Il comma 2 della norma prevede la riforma degli scaglioni Irpef applicabili ai redditi di lavoro delle persone fisiche. Come ben si sa, sui c.d. compensi sportivi al superamento della soglia di esenzione fissata a 10mila euro annui si deve applicare, tra l’altro, l’aliquota Irpef base: questa aliquota non è stata modificata dalla riforma rimanendo fissa al 23%.

Proroga Superbonus 110% (comma 28)

Diversi interventi sono stati introdotti dalla norma in commento sull’agevolazione legata alle spese per lavori di efficientamento energetico e antisismico. Quello di principale interesse in questa sede è il prolungamento dell’agevolazione fino al 2025 anche per associazioni di volontariato, di promozione sociale e Onlus, ma con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione secondo i seguenti passaggi:

% detrazione

Data di sostenimento delle spese

110%

Spese sostenute entro il 31/12/2023

70%

Spese sostenute nel 2024

65%

Spese sostenute nel 2025

Inoltre viene prorogato al 31/12/2025 il termine per scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale.

Innalzamento limite crediti d’imposta e dei contributi compensabili nell’anno (comma 72)

A partire dal 1 gennaio 2022 il limite massimo annuale dei crediti d’imposta di cui si può usufruire e delle compensazioni tributarie viene elevato a 2 milioni di euro. Il limite di 2 milioni di euro era stato introdotto per l’anno 2021 in via transitoria, mentre con il provvedimento in commento tale limite diventa strutturale a partire dal 2022.

Defiscalizzazione utili commerciali delle Federazioni Sportive Nazionali (commi 185 – 187)

In via sperimentale per gli anni dal 2022 al 2024 gli utili derivanti dall’attività commerciale realizzata dalle FSN riconosciute dal CONI non concorreranno a formare reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP. Tale provvedimento agevolativo viene introdotto “al fine di favorire il diritto allo svolgimento delle attività sportive, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica ed in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86.”

Per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale le FSN devono destinare, in ciascun anno, almeno il 20% degli utili commerciali defiscalizzati “allo sviluppo, diretto o per tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.”

Le FSN dovranno poi rendicontare i costi effettivamente sostenuti entro il terzo anno successivo a quello di riferimento: tali rendicontazioni dovranno essere certificate dagli organi di controllo interno e dalle società di revisione da queste incaricate.

Tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga SPORT BONUS (comma 190)

Viene prorogato anche per il 2022 l’agevolazione fiscale cosiddetta “Sport Bonus”, consistente in un credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Rinvio norma su esenzione Iva corrispettivi enti non commerciali (comma 683)

L’entrata in vigore della norma introdotta dal D. L. 146/2021 (Collegato fiscale e lavoro vedi Arsea Comunica n. 135/2021), che prevedeva la riconduzione in regime commerciale - ancorché di esenzione Iva - dei corrispettivi pagati dai soci degli enti non commerciali per l’accesso alle attività organizzate dagli stessi, è stata prorogata al 1 gennaio 2024.

Proroga esonero imposte locali (comma 706)

Prorogate fino al 31/03/2022 le disposizioni di esonero dal pagamento delle tasse per l’occupazione del suolo pubblico previsti dai commi da 2 a 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020.

Proroga ammortamenti (comma 711)

Per i soggetti che hanno beneficiato della proroga degli ammortamenti prevista dall’art. 60, comma 7-bis del D.L. 104/2020 tale misura è estesa anche all’esercizio successivo.

Credito d’imposta per Attività Fisica Adattata (comma 737)

Viene riconosciuto un credito d’imposta ai fini IRPEF per coloro che sostengono costi per l’iscrizione a corsi di Attività Fisica Adattata (AFA). Tale credito d’imposta viene finanziato fino ad una spesa massima per l’erario di euro 1,5 milioni nel 2022. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze saranno definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio.

Proroga termini di pagamento delle cartelle esattoriali (comma 913)

La norma prevede che, per le cartelle notificate dall’Agenzia per la Riscossione tra il 01/01/2022 ed il 31/03/2022, i termini per l’adempimento dell’obbligo risultante a ruolo sono estesi a 180 giorni.

Proroga per il mondo sportivo dei versamenti ritenute fiscali e previdenziali e imposte (commi 923-924)

Le FSN, gli EPS e le ASD/SSD professionistiche e dilettantistiche che hanno sede legale in Italia ed operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, sono sospesi i seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte eseguite in qualità di sostituti d’imposta con riferimento ai redditi da lavoro subordinato e ai redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato: nessuna proroga per le ritenute su compensi sportivi o su redditi da lavoro autonomo;

- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

- imposta sul valore aggiunto.

Possono essere sospesi i versamenti in scadenza tra il 01/01/2022 ed il 30/04/2022: tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30/05/2022 oppure mediante rateizzazione del 50% del dovuto fino ad un massimo di 7 rate mensili di pari importo e l’ultima rata di dicembre pari all’importo residuo. L’ultima rata di dicembre dovrà essere versata entro il giorno 16 dello stesso mese. Non verrà effettuato alcun rimborso di quanto già versato.

Estensione dei soggetti che possono utilizzare i c.d. “compensi sportivi” (comma 1006)

Anche gli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano potranno accedere alle norme previste dall’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

Arsea Comunica n. 9 del 14/01/2021

 

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