Il 18 luglio, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DL Rilancio (DL 34/2020) è stato convertito in legge ed è contestualmente entrato in vigore.
Prosegue l’esame del provvedimento, dopo n.117/2020, n.118/2020 e n.119/2020, n.124/2020, per approfondire le disposizioni che riguardano il mondo sportivo. Nell’ultima circolare esamineremo le disposizioni relative al settore cultura.
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)
Il provvedimento ha previsto per i mesi di aprile e maggio l’indennità di 600 euro erogata da Sport e Salute a quanti avevano in essere rapporti di collaborazione con soggetti sportivi (CONI, Organismi sportivi, asd e ssd) già attivi alla data del 23 febbraio 2020 ed inquadrati nell’ambito dei redditi diversi, a condizione che gli interessati non percepiscano altro reddito da lavoro né reddito di cittadinanza.
NOVITA’ - Canoni di locazione e concessori di impianti sportivi pubblici: prorogato il termine di versamento (art. 216).
In sede di conversione in Legge del Decreto, il termine è stato prorogato fino al 30.09.2020 il termine per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30.09.2020 (anziché entro il 31.07.2020 come previsto in sede di Decreto) o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 (anziché 4 rate dal mese di luglio come previsto in sede di Decreto).
Voucher per l’attività sportiva (art. 216).
A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i DPCM attuativi dei DL 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (quindi entro il 17 agosto), istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.
Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» (art. 217)
Viene costituito il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» alimentato, dal 18/07/2020 al 31/12/21, con una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, con un tetto massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore a tali somme, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
Entro il 28 luglio, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuati i criteri di gestione di tale Fondo.
NOVITA’ - Sostegno economico alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 218 - bis)[i]
In sede di conversione del Decreto Rilancio è stata inserita, all’art. 218-bis, una misura a favore delle sole associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, ne sono esclusi pertanto i sodalizi costituiti in forma di società sportiva dilettantistica, per sostenerne la ripresa e l’incremento delle loro attività.
Un futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, definirà le modalità di ripartizione dei fondi che complessivamente ammontano a 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Arsea Comunica n. 125 del 28/07/2020
[i] Art. 218 bis - Associazioni sportive dilettantistiche
1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
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