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Il DL Rilancio è legge: lavoro e tutela della salute (parte seconda)

Il 18 luglio, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DL Rilancio (DL 34/2020) è stato convertito in legge ed è contestualmente entrato in vigore.

Prosegue l’esame del provvedimento, dopo Arsea Comunica n. 117 del 21/07/2020, per approfondire le disposizioni che riguardano il lavoro e la tutela della salute contenute nel provvedimento in esame.

In successive circolari esamineremo invece aspetti legati a:

-   gli aspetti fiscali;

-   l’accesso ai fondi;

-   focus sul mondo sportivo;

-   focus sulla cultura

Per un esame complessivo degli interventi si rinvia ad Arsea Comunica n. 85 del 26/05/2020, qui ci soffermiamo sugli aspetti innovati dalla Legge di conversione.

 

NOVITA’ - Congedi parentali (art. 72)

In fase di conversione sono stati incrementati i giorni di congedo parentale a trenta.

Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire per i figli di età non superiore ai dodici  anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di  uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al cinquanta per cento  della  retribuzione,  calcolata  secondo  quanto previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e  della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL.

 

NOVITA’ - DURC (art. 81)

La legge di conversione abroga la disposizione prevista in sede di decreto con cui, attraverso una modifica all’art. 103 co. 2 del DL 18/2020, prevedeva che i documenti unici di regolarità contributiva, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, conservassero validità sino al 15 giugno 2020. Per effetto dell’abrogazione, quindi, anche per il DURC trova applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, co. 2, secondo cui tutti i:

- certificati;

- attestati;

- permessi;

- concessioni;

- autorizzazioni;

e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Arsea Comunica n. 118 del 23/07/2020

 

 

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