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Il DL Rilancio è legge: aspetti fiscali (parte terza).

Il 18 luglio, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DL Rilancio (DL 34/2020) è stato convertito in legge ed è contestualmente entrato in vigore.

Prosegue l’esame del provvedimento, dopo Arsea Comunica n. 117 del 21/07/2020 e n. 118/2017, per approfondire le disposizioni che riguardano gli aspetti fiscali del DL Rilancio.

In successive circolari esamineremo invece aspetti legati a:

-   l’accesso ai fondi;

-   focus sul mondo sportivo;

-   focus sulla cultura.

 

Soppressione del versamento saldo 2019 e acconto 2020 IRAP (art. 24[i]).

Tale misura riguarda anche gli ETS. Per approfondimenti si rinvia a Arsea Comunica n. 91 del 6/06/2020.

 

MODIFICATO - Il credito di imposta sulle locazioni (art. 28)

L’istituto garantisce un credito di imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività corrisposto nei mesi di di marzo, aprile e maggio.

Tale beneficio spetta anche agli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale.

Per approfondimenti sull’istituto si rinvia ad Arsea Comunica n. 97 del 11/06/2020.

In fase di conversione del Decreto in Legge è stato espressamente disciplinata la cessione del credito di imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, qualora, ovviamente, il locatore sia d’accordo.

In alternativa è sempre possibile utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento  della  spesa o in compensazione, sempre dopo aver pagato il canone.

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle  medesime  spese sostenute.

 

NOVITA’ - Ecobonus ora anche per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS ed organizzazioni sportive (art. 119)[ii]

Nella conversione in Legge del Decreto Rilancio è stata estesa la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali per coloro che voglio eseguire ristrutturazioni di immobili finalizzate a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile (cosiddetto “ecobonus”, disciplinato dall’art. 119 del Decreto) nonché per interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico agli enti del Terzo settore (quindi ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispetti registri ed anagrafe) ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La detrazione è del 110% e si applica ai costi sostenuti dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Gli interventi ammissibili sono tassativamente indicati. Per associazioni e società sportive dilettantistiche sono ulteriormente circostanziati essendo ammessi i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120).

Agevolazione estesa alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore. Si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Per approfondimenti si rinvia a:

- Arsea Comunica n. 91 del 6/06/2020;

- Arsea Comunica n. 116 del 21/07/2020 di commento della Circolare 20/E e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

 

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)[iii]

È possibile cedere, anche parzialmente, il credito maturato con riferimento a:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui al successivo articolo 125.

 

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)[iv].

Anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti (ivi incluso l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti) e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (tra cui l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione).

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Per approfondimenti si rinvia a:

-   Arsea Comunica n. 91 del 6/06/2020,

-   Arsea comunica n. 115 del 21/07/2020 relativa alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 20/E ed il Provvedimento del Direttore.

 

Proroga dei versamenti (art. 127).

La disposizione ha modificato la disciplina dell’istituto contenuta nell’art. 61 del DL 18/2020 prevedendo che i versamenti delle imposte sospesi possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Anche gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’art. 61 citato sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;

La sospensione per gli Organismi sportivi e per le ASD/SSD si applica fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

Arsea Comunica n. 119 del 23/07/2020



[i] Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non e' dovuto il versamento del  saldo  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il  versamento  dell'acconto  dovuto per il medesimo  periodo  di  imposta.  Non  e'  altresi'  dovuto  il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019,  nella misura prevista dall'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,  n.  435,  ovvero  dall'articolo  58  del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo  per  lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente  ai  soggetti,  diversi  da quelli che determinano il valore della produzione netta  secondo  gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai soggetti di cui  all'articolo  162-bis  del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di  cui  all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle  imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di  cui  al  periodo  precedente  tra  Regioni  e  Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro,  le  Regioni  e  le  Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

265.

[ii] Art. 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus,  fotovoltaico  e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da  ripartire  tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 

a)  interventi  di  isolamento  termico  delle superfici opache verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano l'involucro dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno. La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i criteri  ambientali  minimi  di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore, ivi  compresi gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonche',  esclusivamente per i comuni montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma  2,lettera  tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione  di  cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo  delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati  per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per  gli edifici  composti  da  piu'  di  otto  unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese  relative  allo  smaltimento  e  alla bonifica dell'impianto sostituito; 

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre 2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e' calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei limiti  di  spesa  previsti,per  ciascun  intervento  di efficienza energetica,  dalla  legislazione  vigente,a  condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno  dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o  gli  interventi di cui al citato  comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi, urbanistici e ambientali,  la  detrazione  si  applica  a  tutti  gli interventi  di  cui  al  presente  comma,  anche  se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  devono  rispettare  i  requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14 del  decreto-legge  4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unita'  immobiliari situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le quali siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  cio'  non  sia  possibile, il conseguimento  della classe  energetica  piu' alta,  da  dimostrare mediante l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E.),  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti  per  gli interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano  anche alle  spese,  documentate  e  rimaste  a  carico  del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 

4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota  delle detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli  interventi di cui al primo periodo,  in  caso  di  cessione  del  corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale  stipulazione di una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  spetta  nella misura del 90 per cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 

4-bis.La detrazione spettante ai sensi del  comma  4  del  presente articolo e' riconosciuta anche per la  realizzazione  di  sistemi  di monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai commi da 1-bis a  1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1, lettere a), b), c)  e  d),del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta,  per le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di  interventi  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro  1.600  per  ogni  kW  di potenza nominale.

6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo del sistema di accumulo. 

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  e' subordinata  alla  cessione  in  favore  del Gestore dei servizi energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e non e' cumulabile con altri  incentivi  pubblici  o  altre  forme  di agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014, n.  91,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti Istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati in godimento ai propri soci. 

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 

e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  limitatamente  ai lavori destinati ai soli immobili  o  parti  di  immobili  adibiti  a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b),  possono  beneficiare delle detrazioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  per  gli  interventi realizzati sul  numero  massimo  di  due  unita'  immobiliari,  fermo restando  il  riconoscimento  delle  detrazioni  per  gli  interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322,  e  dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  che  rilasciano  il visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. 

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente articolo e dell'opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all'articolo121:

a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita' delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative; 

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni  e  delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13,  lettere  a)  e  b),del presente articolo e' rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva  realizzazione.Ai  fini  dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more  dell'adozione  del predetto decreto, la congruita' delle spese  e'  determinata  facendo riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini delle  locali  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e asseverazioni  infedeli  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di conformita' di cui al comma 11. 

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,  A/8  e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con  le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente  articolo,  all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del  comma  1  sono soppressi;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta  al  50  per cento per le spese, sostenute dal  1°  gennaio  2018,  relative  agli interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione  invernale  con  impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione  invernale  con  impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione». 

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  cui all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8, non costituisce svolgimento di  attivita'  commerciale  abituale.  La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  gestiti da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del  2019  si  applica  fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  spesa  non superiore a euro 96.000. 

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al  medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. 

16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021,  in  3.309,1  milioni  di  euro  per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per  l'anno  2023,  in  2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,in  27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi dell'articolo 265.

[iii] 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il  concedente,  a fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  all'articolo  1,comma  53,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo del  credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da effettuarsi in via telematica.

[iv] 1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e contrastare  la  diffusione  del  Covid-19,  ai  soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del codice identificativo di  cui  all'articolo13-quater,  comma  4,  del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la sanificazione degli ambienti e degli  strumenti  utilizzati,  nonche' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale  e  di  altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo  di  60.000  euro  per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni  di  euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati nell'ambito di tali attivita';

b) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di cui alla  lettera  b),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 

5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle risorse rivenienti dall'abrogazione  della  disposizione  di  cui  al comma 5.

 

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