Dopo la comunicazione relativa al credito d’imposta su sanificazioni e DPI (Arsea Comunica n. 115/2020) proseguiamo l’analisi della Circolare 20/E e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in merito al credito d’imposta sulle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro previsti dall’articolo 120 del DL 34/2020 (DL Rilancio).
Soggetti beneficiari
Tra i soggetti che possono beneficiare di questa agevolazione, secondo il comma 1 dell’articolo 120, rientrano anche le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. La definizione, seppure differente rispetto a quella prevista dall’articolo 125 del decreto Rilancio, appare comunque ampio e omnicomprensivo di tutte le realtà associative. La circolare 20/E specifica poi che tra gli enti del Terzo settore, in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, devono essere ricomprese anche le reti associative e le Onlus, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte attualmente in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. La circolare chiarisce che l’agevolazione sarà applicabile anche agli enti che abbiano solo il Codice Fiscale, e che a tutti i soggetti associativi l’agevolazione si applicherà a prescindere dallo svolgimento delle attività specificate nell’Allegato 2 del DL Rilancio.
Invece le realtà costituite in forma d’impresa, comprese quelle sportive dilettantistiche, potranno accedere all’agevolazione solo nel caso in cui rientrino in uno dei codici ATECO elencati nel sopra citato Allegato 2 al decreto. Si segnala in questa sede che, nonostante la ratio della norma preveda che l’agevolazione spetti ai soggetti esercenti attività d’impresa in luoghi aperti al pubblico, nell’elenco ATECO delle attività d’impresa agevolabili non rientrano i codici della categoria 9.11 “Gestione Impianti sportivi” tra i cui impianti aperti al pubblico come stadi, piscine e impianti sportivi polivalenti.
Quale agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80mila euro di spesa, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, e agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di tecnologie per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. L’importo massimo del credito d’imposta potrà quindi essere di 48mila euro.
Per le spese ammissibili il costo su cui calcolare l’agevolazione è quello relativo alla spesa agevolabile al netto dell’IVA ove dovuta, ossia sull’imponibile.
È stato poi chiarito che le spese ammissibili sono quelle sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2020: per i soggetti in regime forfettario devono essere prese a riferimento le spese effettivamente sostenute in tale periodo, ovvero sarà necessario applicare il c.d. principio di cassa, mentre per quelli in contabilità ordinaria si potrà applicare il c.d. principio di competenza.
Quali costi sono agevolati e a quali condizioni
Le spese per le quali spetta l’agevolazione possono essere suddivise in due categorie:
- INTERVENTI. In tale categoria rientrano quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie quali gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense e la creazione di spazi medici, di ingressi e di spazi comuni, oltre agli acquisti di arredi di sicurezza (es: barriere di plexiglass per le segreterie, divisori da apporsi nelle zone spogliatoi, etc …).
- INVESTIMENTI. Sono quelli relativi ad attività innovative per l’acquisto o lo sviluppo di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (es: pc e software per smart working, strumenti di videoconferenza utilizzati dalle associazioni per lo spostamento online delle proprie attività, software anche per la sicurezza della connessione, etc …), e per l’acquisto di strumenti per il controllo della temperatura (es: termoscanner).
Mentre per la categoria degli interventi è indispensabile che essi siano prescritti da disposizioni normative o previsti dalle Linee Guida per la riapertura delle attività, invece sarà più difficile l’attestazione che gli investimenti realizzati siano, per la loro natura, immediatamente riconducibili alle attività agevolate: appare quindi opportuno prestare particolare attenzione nel verbalizzare correttamente le decisioni di realizzare tali investimenti al fine di tenerne memoria per il futuro e per avere strumenti di supporto rispetto all’utilizzo di tali spese nel calcolo del credito d’imposta.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in oggetto può essere utilizzabile:
- in F24 in compensazione di altri versamenti dovuti (quando sarà pubblicato il codice tributo apposito);
- entro il 31/12/2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, tra i quali gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
A differenza del credito d’imposta per i DPI di cui alla nostra comunicazione n. 115/2020 non è prevista il recupero all’interno della dichiarazione dei redditi.
Anche il presente credito d’imposta potrà essere utilizzato solo successivamente all’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e dal giorno lavorativo successivo rispetto alla corretta ricezione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, e comunque solo nel prossimo anno solare, ossia tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Inoltre, l’impossibilità di recupero tramite dichiarazione dei redditi impedisce qualsiasi utilizzo dopo il 31 dicembre 2021 del credito maturato, cosicché eventuali crediti residui a tale data saranno persi non potendo essere usati, oltre tale limite temporale, né in compensazione né ceduti a terzi né richiesti a rimborso.
Anche per tale credito d’imposta sarà necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, che potrà essere inviata entro il 30 novembre 2021, potendo comunque contenere solo le indicazioni delle spese relative all’anno solare 2020. Entro il 30 novembre 2021 sarà sempre possibile inviare comunicazioni sostitutive rispetto alla prima inviata per aggiornare il valore del credito d’imposta vantato. In considerazione da un lato della fruibilità del credito solo a partire dal 1° gennaio 2021 e dall’altro del principio di cassa applicabile dalle associazioni in regime forfettario o prive di P. Iva, pare opportuno attendere fine 2020 o inizio del 2021 per presentare la comunicazione, in modo tale da avere dati certi relativamente al credito vantato. La comunicazione può essere presentata solo telematicamente tramite i canali dell’Agenzia delle entrate direttamente dall’ente associativo o da un consulente abilitato.
La cessione del credito a terzi potrà essere effettuata sino al 31 dicembre 2021 e potrà riguardare esclusivamente la quota di credito relativa alle spese effettivamente sostenute e nel limite dell’importo fruibile. Anche la cessione del credito è soggetta ad apposita comunicazione che potrà essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Fisconline / Entratel). La comunicazione della cessione del credito potrà avvenire solo successivamente al 1° ottobre 2020 se la comunicazione relativa al credito d’imposta è stata inviata entro il 30 settembre 2020, ovvero dal primo giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate della comunicazione che fa sorgere il credito d’imposta, se inviata in data successiva al 1° ottobre 2020. Chi acquista il credito d’imposta dovrà a sua volta procedere con l’accettazione dello stesso tramite le procedure dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Rilevanza fiscale
Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, diversamente da quello relativo all’acquisto dei DPI, concorrerà alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.
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