Con la Circolare n. 20/E ed il Provvedimento del Direttore, entrambe del 10 luglio scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti circa le modalità di accesso e di trasmissione delle domande in riferimento ai crediti d’imposta inerenti alle spese per sanificazioni e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (in seguito DPI) e l’adeguamento degli ambienti di lavoro per affrontare l’emergenza Covid-19.
In questa prima nota ci soffermeremo sui chiarimenti forniti circa l’agevolazione sulle spese per sanificazioni e DPI introdotti dal DL 34/2020 (DL Rilancio) all’articolo 125.
Soggetti beneficiari
Al comma 1 dell’articolo 125 tra i soggetti beneficiari sono indicati esplicitamente anche tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La circolare 20/E chiarisce che per quanto riguarda gli enti non commerciali sopra richiamati “in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale (…), si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19”, ovvero che tali enti possano applicare l’agevolazione anche se in possesso del solo Codice Fiscale.
Quale agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 60% (parametro provvisorio come vedremo dopo) relativamente alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Questa agevolazione viene finanziata fino ad un tetto massimo di 60mila euro di spesa per ciascun beneficiario e nel limite di spesa per lo Stato di 200milioni di euro. La circolare 20/E chiarisce che, in considerazione del fatto che la norma si riferisce ad una agevolazione massima per singolo contribuente di 60mila euro, la spesa massima ammissibile sarà di 100mila euro.
Per le spese ammissibili il costo su cui calcolare l’agevolazione è quello relativo alla spesa agevolabile al netto dell’IVA ove dovuta, ossia sull’imponibile.
È stato poi chiarito che le spese ammissibili sono quelle sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2020: per i soggetti in regime forfettario devono essere prese a riferimento le spese effettivamente sostenute in tale periodo, ovvero sarà necessario applicare il c.d. principio di cassa, mentre per quelli in contabilità ordinaria si potrà applicare il c.d. principio di competenza.
Quali costi sono agevolati e a quali condizioni
Le spese ammissibili su cui conteggiare il credito d’imposta sono elencate al comma 2 dell’articolo 125, ossia:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Con la circolare 9/E del 13/04/2020 l’Agenzia delle entrate aveva già fornito un elenco esemplificativo di tali DPI che consistevano in: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Per quanto riguarda le spese per l’acquisto prodotti di cui ai punti b) e d) i soggetti interessati all’agevolazione dovranno verificare che i DPI acquistati siano marchiati CEE o che siano conformi ai requisiti europei di sicurezza: tali certificazioni/attestazioni, assieme alle fatture di acquisto, dovranno essere conservate in associazione per giustificare, in caso di futuri controlli, la legittimità della fruizione del credito d’imposta.
In riferimento alle attività di “sanificazione”, invece, la circolare 20/E da un lato specifica che deve trattarsi di un’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19 e che “Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti”; dall’altra però afferma che l’attività di sanificazione può essere svolta in economia anche dal soggetto beneficiario ma “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute” e “sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”. Nel rispetto di tali condizioni, che dovranno essere documentate in caso di future verifiche, l’ente potrà includere nelle spese agevolabili anche il costo orario del lavoratore impegnato in tali attività per le ore effettivamente impiegate (da documentare con fogli di lavoro interni all’ente), oltre alle spese per l’acquisto dei prodotti disinfettanti.
Quantificazione del credito d’imposta
A seguito della ricezione di tutte le comunicazioni dei beneficiari l’agenzia, al fine di rispettare il tetto massimo di spesa di 200Milioni di euro imposto dalla norma, con proprio provvedimento che sarà emanato entro l’11 settembre prossimo, definirà l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile, comunicando la percentuale risultante rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti: quindi tanto maggiore sarà il volume delle richieste tanto più bassa sarà la percentuale di utilizzo che sarà assegnata a tutti i beneficiari.
Solo successivamente alla pubblicazione del provvedimento che definirà la percentuale di agevolazione spettante, e la pubblicazione del provvedimento contenente l’apposito codice tributo, gli enti beneficiari potranno compensare il credito d’imposta effettivamente spettante negli F24.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in oggetto può essere utilizzabile:
- in F24 in compensazione di altri versamenti dovuti (quando sarà pubblicato il codice tributo apposito);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- entro il 31/12/2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, tra i quali gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il provvedimento emanato lo scorso 10 luglio dal Direttore dell’Agenzia delle entrate ha provveduto a specificare le modalità di richiesta del credito d’imposta, prevedendo l’obbligo da parte dei beneficiari di inviare una comunicazione, entro e non oltre il 7 settembre prossimo, in cui indicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che si prevede di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020.
Entro il 31 dicembre 2021 il credito d’imposta potrà essere oggetto di cessione, anche parziale, a terzi e potrà riguardare esclusivamente la quota di credito relativa alle spese effettivamente sostenute e nel limite dell’importo fruibile. Anche la cessione del credito è soggetta ad apposita comunicazione che potrà essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Fisconline / Entratel). La cessione potrà essere comunicata a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale di costi su cui si potrà effettivamente calcolare il credito d’imposta. Chi acquista il credito d’imposta dovrà a sua volta procedere con l’accettazione dello stesso tramite le procedure dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Rilevanza fiscale
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito a fini IRES e IRAP, mentre concorrerà alla formazione del plafond dei contributi de minimis.
Arsea comunica 115 del 21/07/2020Lo staff di Arsea
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