Il Decreto-legge del 17/03/2020 prevede all’art. 60 che
“1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
Quanti non hanno pertanto effettuato i versamenti dovuti entro lunedì 16 marzo si trovano a dover adempiere entro venerdì 20 a meno che non rientrino nei casi di sospensione dei termini evidenziati in Arsea Comunica n. 45 del 18/03/2020.
È il caso, a titolo esemplificativo, delle associazioni con esercizio sportivo (1° settembre/31 agosto) chiamate a versare le imposte a febbraio che abbiano fatto ricorso al pagamento posticipato o alla rateizzazione.
Con riferimento ai contributi previdenziali si segnala che l’INPS, con la circolare n. 37 del 12/03/2020, ha chiarito che
"La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento".
Ne consegue che nel caso in cui sia stata effettuata la ritenuta previdenziale sul dipendente, tale quota debba essere versata entro il 20 marzo con riferimento al mese di febbraio.
Si ricorda inoltre che le associazioni sono chiamate a versare l’imposta sugli intrattenimenti annuale su alcuni giochi entro il 16 marzo di ogni anno.
Per quanto concerne l’importo da versare, a far data dall'anno 2010 trovano applicazione gli importi indicati dal decreto direttoriale 2 febbraio 2009, diversificati in relazione alla tipologia di apparecchio utilizzato:
Categoria di apparecchio |
imponibile |
ISI da versare |
Categoria AM1 (Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo): |
€ 3.800,00 |
€ 304,00 |
Categoria AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone) |
€ 540,00 |
€ 43,20 |
Categoria AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo) |
€ 510,00 |
€ 40,80 |
Categoria AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari) |
€ 1.090,00 |
€ 87,20 |
Categoria AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari) |
€ 520,00 |
€ 41,60 |
Categoria AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e similari) |
€1.630,00 |
€ 130,40 |
L’associazione sarà inoltre tenuta a versare l’IVA qualora acconsenta, a non soci, l’utilizzo di detti apparecchi. Se l’attività è infatti rivolta a soci, è riconducibile alle finalità istituzionali del sodalizio e viene svolta da una associazione che presenta i requisiti di assenza di scopo di lucro, democraticità e trasparenza gestionale, come dettagliatamente indicati dall’art. 4 del DPR IVA, viene prevista dal citato art. 4 il regime di non assoggettamento ad imposta.
Nel caso in cui invece l’attività sia rivolta a non soci oppure non si configurino i requisiti di cui sopra l’associazione potrà optare tra due regimi alternativi:
- versare anticipatamente l’IVA calcolata nella misura del 20% dell’imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso, e da forfetizzare nella misura del 50% ai sensi dell’art. 74 DPR 633/1972;
- versare il 50% dell’IVA effettivamente introitata (ai sensi dell’art. 74 DPR 633/1972) con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.
Termine e modalità di pagamento.
L’ISI deve essere versata in un’unica soluzione il 16 marzo o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua.
Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.
L’IVA, quando dovuta, sarà versata con il codice tributo 6729, anno di riferimento 2020, se saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti con il codice di riferimento IVA del trimestre di pertinenza. I versamenti devono essere effettuati sempre in via telematica.
Gli adempimenti connessi.
Si ricorda, infine, che entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'imposta il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti (utilizzando l’apposito modello – Allegato A) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale del sodalizio.
L'Amministrazione, verificato l'avvenuto pagamento e la congruità dell'imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello, rilascia per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento sulla quale risulterà:
a) la denominazione del gestore;
b) il codice fiscale del gestore;
c) la sede legale della società o ditta dichiarata;
d) la categoria di appartenenza dell'apparecchio;
e) l'ammontare dell'imponibile e del tributo assolto.
Detta quietanza deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi competenti. Nelle more del rilascio della quietanza è esibita agli organi accertatori copia del modello di dichiarazione inviato all'Amministrazione.
Quando opera l’esenzione
Come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Circolare del 07/09/2000 n. 165,
"Le attività indicate al punto 2 della tariffa (bigliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti. Quando, però, le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo (come già chiarito con circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo Pagina 4 6.4.1) sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo.
Al fine dell'oggettiva riconoscibilità della connotazione sportiva di tali attività, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
a) attività organizzata da:
- Coni;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che perseguano finalità sportive, purché affiliati o riconosciuti dal Coni o da Federazioni sportive nazionali;
b) attività caratterizzata dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;
c) l'uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l’attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza.
Pertanto, l'utilizzazione di impianti o attrezzature da parte dei soggetti sopra elencati, nel contesto di una manifestazione riconosciuta come agonistico-sportiva, è esclusa dall'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti; è, invece, assoggettato all'imposta, l'uso degli impianti o delle attrezzature concesso per le manifestazioni che non presentino la connotazione agonistico-sportiva ovvero a soggetti diversi da quelli sopra elencati".
Ne consegue che, al ricorrere dei presupposti sopra indicati, l'ASD affiliata ad una Disciplina sportiva associata/Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e regolarmente iscritta nel Registro CONI può beneficiare dell'agevolazione dell'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti sul biliardo anche se non affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale.
Con le Delibere CONI che hanno circoscritto le attività qualificabili come sportive dilettantistiche si ritiene - ma sul punto non ho riscontrato documenti di prassi - che l'agevolazione si applichi al Biliardo Sportivo (nelle forme di boccette, carambola, Pool/Snooker, stecca) e al bowling in quanto espressamente riconosciute come discipline sportive.
Qualora l’associazione in questione però garantisca la fruizione del biliardo anche a soci che non partecipano alle attività competitive/agonistiche, si rende necessario liquidare il tributo annualmente, entro il 16 marzo, con Modello F24 accise, indicando in codice tributo 5123.
Quando si possono applicare regimi agevolati
Sono previste agevolazioni per gli apparecchi installati stabilmente in sale ricreative di amministrazioni militari, Corpi di polizia e Vigili del fuoco (ove si applicano gli imponibili nella misura ridotta ad un terzo) e in locali dove sono svolte attività stagionali e che risultino chiusi per almeno sei mesi (nel qual caso si applicano gli imponibili nella misura ridotta alla metà).
Arsea Comunica n. 50 del 19/03/2020
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