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Decreto “CURA ITALIA”: sospensione dei termini per i contributi previdenziali, assicurativi e fiscali

Con la presente informativa forniamo le prime indicazioni contenute nel Decreto-legge 18/2020 in merito alla proroga delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti di interesse per le realtà non profit. Tali disposizioni sono contenute negli articoli 60, 61 e 62 del Decreto-legge in oggetto.

A.  Oneri previdenziali e assistenziali, premi assicurativi e ritenute alla fonte.

 L’articolo 61 rubricato “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” estende ad una pluralità di soggetti quanto già disposto dall’articolo 8 del DL n. 9/2020, ovvero la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi assicurativi e delle ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e assimilato (restano quindi escluse dalla sospensione i contributi e le ritenute sul lavoro autonomo). In ogni caso non si farà luogo a rimborso rispetto a quanto già versato.

 L’articolo 61, comma 2 del decreto individua i soggetti interessati a tali proroghe, che vanno ad aggiungersi ai settori già individuati dall’articolo 8, comma 1 del Decreto-legge 9/2020 (imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator). I nuovi settori interessati sono:

 a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

Per quanto riguarda i contributi e le ritenute sopra individuati il periodo di sospensione avrà termine il 30 aprile 2020, e tali oneri dovranno essere poi versati senza applicazione di interessi e sanzioni entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione in un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

Per le sole Federazioni sportive nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori è previsto il più ampio termine di sospensione dei versamenti del 31 maggio 2020, con obbligo di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.


B.  Imposta sul Valore Aggiunto.

Per quanto riguarda i soggetti di cui all’articolo 61, comma 2 il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede la sospensione dei soli versamenti IVA da effettuarsi nel mese di marzo, che dovranno essere anch’essi versati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione in un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio. In ogni caso non si farà luogo a rimborso rispetto a quanto già versato.

 

C.  Adempimenti tributari.

A norma dell’art. 62, comma 1 per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (Dl 18/2020 articolo 62, comma 6).

Tra questi adempimenti sicuramente la presentazione della dichiarazione annuale IVA per i soggetti che vi sono tenuti (scadenza 30 aprile), la presentazione del modello EAS (cadenza 31 marzo), l’invio delle dichiarazioni dei redditi e Irap scadenti entro il 31 maggio 2020.

Sembra invece rimanere fisso al 31 marzo 2020 il termine per l’invio telematico e la consegna ai collaboratori delle Certificazioni uniche relative ai compensi erogati nel 2019 (CU2020). Il temine di invio telematico, originariamente fissato al 7 marzo 2020 era già stato oggetto di un provvedimento di proroga (D.L. n. 9 del 2 marzo 2020).

 

D.  Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16/03/2020.

L’articolo 60 del decreto, rubricato “Rimessione dei termini per il versamento”, prevede che tutti i versamenti verso le pubbliche amministrazioni non oggetto di proroga e scadenti il 16 marzo 2020 sono prorogati senza sanzione al 20 marzo 2020. Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il versamento dei diritti annuali sui libri sociali per i soggetti che vi sono tenuti, e tutti i versamenti per i soggetti previdenziali, assicurativi e fiscali delle realtà che non rientrano tra i soggetti per cui si applica la proroga dei versamenti.

 

E.  Menzione per la rinuncia sul sito del MEF.

Secondo quanto disposto dall’articolo 68 del DL in oggetto i soggetti che, pur avendo diritto, non si avvalgano di una o più delle possibili proroghe potrà fare richiesta che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 







Riepilogando:

Soggetto beneficiario

Oggetto di proroga

Periodo di sospensione versamenti

Scadenza versamento

Contribuenti di cui all’elenco art. 61, comma 2 con esclusione di quelli di cui al punto a)

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato

Tra 8 marzo e 31 maggio 2020

31 maggio 2020 o 5 rate di pari importo a partire da maggio 2020

FSN, EPS, ASD e società sportive dilettantistiche e professionistiche nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato

Tra 8 marzo e 31 maggio 2020

30 giugno 2020 o 5 rate di pari importo a partire da giugno 2020

Contribuenti di cui all’elenco art. 61, comma 2

IVA

In scadenza nel mese di marzo 2020

31 maggio 2020 o 5 rate di pari importo a partire da maggio 2020

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato

Adempimenti tributari

Tra 8 marzo e 31 maggio 2020

30 giugno 2020

Soggetti cui non si applica alcuna proroga

Versamenti verso le pubbliche amministrazioni

Entro il 16/03/2020

20 marzo 2020

Arsea Comunica n. 45 del 18/03/2020

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