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ASD-APS: quali adempimenti bisogna assolvere?

Prosegue il percorso di riflessione rispetto alla possibilità (non obbligo) per una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI di assumere anche la veste di associazione di promozione sociale (APS).

Ci siamo già soffermati su diversi aspetti quali:

1.   perché le associazioni sportive dilettantistiche possono essere enti del terzo settore;

2.   perché le asd possono essere interessate ad assumere anche la veste di aps?

3.   lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale.

Oggi proviamo ad esaminare sinteticamente gli adempimenti richiesti ad un Ente del Terzo Settore, nello specifico ad un’associazione di promozione sociale.

Appare però opportuno ricordare che la Relazione illustrativa allo schema di Decreto contenente il Codice del Terzo Settore qualifica il Codice come norma di riferimento per tutti gli enti associativi per cui, in via prudenziale, sarebbe utile implementare le prescrizioni ivi contenute anche per le associazioni senza scopo di lucro non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si ricorda che la qualifica di associazione di promozione sociale si acquisisce esclusivamente a seguito dell’iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale e, in futuro, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sezione APS. L’eventuale indicazione in statuto della qualifica di “associazione di promozione sociale”, non accompagnata dall’espresso riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione, non determina, pertanto, l’assunzione della qualifica ma l’obbligo di modificare lo statuto per eliminare tale riferimento qualora non si provveda alla iscrizione nel relativo registro. L’articolo 35 del Codice del Terzo Settore prevede infatti che “5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale”.

Risulta pertanto necessario verificare anche gli statuti delle associazioni che non hanno interesse ad assumere la qualifica di associazione di promozione sociale.

 

Cosa deve fare in particolare un’associazione di promozione sociale?

1) Tenuta dei libri sociali.

L’articolo 15 del Codice del Terzo Settore (CTS) introduce per la prima volta l’obbligo giuridico di dotarsi di libri sociali (libro degli associati o aderenti; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali).

Bisogna evidenziare in merito tre aspetti, ossia che:

  • anche in passato era in ogni caso opportuno tenere tali libri come onere per accedere alle agevolazioni fiscali, l’obbligo era previsto solo per il registro volontari delle organizzazioni di volontariato;
  • l’Agenzia delle Entrate in diversi accertamenti ha lamentato la tenuta dei verbali in fogli liberi come modalità non idonea a garantire l’attendibilità degli stessi;
  • anche le associazioni non iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è opportuno che tengano tali libri, oltre che per i motivi sopra esposti, perché il CTS viene considerato come norma di riferimento per tutte le realtà associative.

Sulle modalità di tenuta del libro soci ci siamo soffermati nella Arsea Comunica n. 66 del 12/09/2019.

 

2) Comunicazione delle variazioni dei componenti il Consiglio Direttivo ai registri.

Oggi questa comunicazione deve essere diretta alla Regione, con l’implementazione del RUNTS la comunicazione sarà effettuata all’Ufficio regionale del RUNTS.

Si ricorda che è essenziale comunicare la variazione anche agli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’ASD sia affiliata al fine di aggiornare i dati del Registro CONI.

 

3) Approvazione del bilancio.

L’approvazione del bilancio per le associazioni prive di personalità giuridica rappresenta un onere per accedere alle agevolazioni fiscali (ex art. 148 del TUIR). Per le associazioni di promozione sociale diventa anche un obbligo civilistico ai sensi dell’art. 13 del CTS.

Dal 2018 è obbligatorio optare per il bilancio di competenza qualora il volume di entrate complessive (quindi sia quelle di natura istituzionale che quelle, eventuali, di natura commerciale) superi i 220.000 euro. Per importi inferiori è possibile, non obbligatorio, limitarsi ad un rendiconto per cassa. Saranno poi approvate delle Linee guida vincolanti per la redazione del bilancio, oggi in attesa di esame definitivo da parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e quindi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per concludere, le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad approvare il bilancio per accedere alle agevolazioni fiscali: si consiglia di adottare il regime di cassa o quello di competenza rispettando, quanto meno, il parametro indicato dal Codice del Terzo Settore.

 

4) Pubblicazione del bilancio di esercizio.

Quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà obbligatorio pubblicare il bilancio.

Le associazioni sportive dilettantistiche ad oggi possono, ma non devono, pubblicare il bilancio sul portare del Registro CONI.

 

5) Il bilancio sociale.

L’associazione di promozione sociale è obbligata ad approvare il bilancio sociale solo in presenza di proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

Per le associazioni con esercizio 1/9-31/8 il primo bilancio sociale obbligatorio sarà quello relativo al 2019/2020. Per le associazioni con esercizio solare, si tratterà del bilancio relativo all’esercizio 2020.

Il bilancio dovrà essere approvato nel rispetto delle Linee guida adottate con il Decreto del 4 luglio 2019, a cui abbiamo dedicato una specifica circolare.

Le associazioni sportive dilettantistiche non sono obbligate ad approvare il bilancio sociale.

 

6) Pubblicazione dei compensi erogati.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 100.000 devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

A prevederlo è l’articolo 14 del CTS a decorrere dal 2019. Il Ministero del Lavoro nella nota n. 34/0012604 del 29/12/2017 ha evidenziato che la disposizione “dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame”.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento dell’adempimento, il Decreto recante le Linee guida per l’approvazione del Bilancio sociale (DM 4/7/2019) ha chiarito che “Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore (prima evidenziate) costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce”.

Tale adempimento è richiesto esclusivamente agli Enti del Terzo Settore. Per maggiori informazioni Arsea Comunica n. 68 del 19/09/2019.

 

7) Pubblicazione dei contributi pubblici.

L’adempimento, decorrente dal 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 124/2017, riguarda esclusivamente i contributi e non gli emolumenti che le Pubbliche Amministrazione erogano come corrispettivo per un servizio prestato e riguarda tutte le associazioni. Per approfondimenti sul tema Arsea Comunica n. 36 del 21/5/2019.

 

8) Pubblicazione di determinate informazioni quando all’interno degli organismi associativi sono presenti persone che hanno o hanno avuto incarichi politici.

L’adempimento, disciplinato dall’art. 5 del DL 149/2013, prevede che “le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti” pubblichino determinate informazioni sulla struttura organizzativa, venendo equiparate ai partiti politici, in termini di adempimenti legati alla trasparenza.

Per approfondimenti sul tema Arsea Comunica n. 36 del 21/5/2019.

L’adempimento non è richiesto agli ETS iscritti nel Registro unico nazionale (fino all'operatività del RUNTS l’esonero vale per APS/ODV/ONLUS) nonché alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ma rimane in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche che non siano anche ETS.

 

9) Dotarsi di un organo di controllo.

L’obbligo, introdotto dall’articolo 30 del CTS, è previsto esclusivamente per gli Enti del Terzo Settore nel caso in cui si superano, per due anni consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 110.000 euro di attivo di stato patrimoniale,
  • 220.000 di “entrate comunque denominate”,
  • la media di cinque dipendenti occupati nel corso dell’esercizio.

 

Arsea Comunica n. 71 del 24/09/2019

 

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