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Perché le associazioni sportive dilettantistiche possono essere Enti del Terzo settore.

Su questo tema è di recente intervenuto il professor Fici, consulente del Ministero del Lavoro nella redazione del Codice del Terzo Settore, con un breve paper alla cui lettura rinviamo.

Cogliamo l’occasione per cercare di fare chiarezza rispondendo a diversi quesiti emersi in materia, quali:

1. Le associazioni sportive non sono dentro il Terzo Settore in quanto non vengono indicate tra le diverse tipologie di Enti. Vero o falso?

2. La nostra associazione sportiva dilettantistica è già iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (o nel registro delle organizzazioni di volontariato o, ancora, nell’anagrafe delle ONLUS). Cosa dobbiamo fare?

3. C’è chi afferma che l’associazione sportiva perderebbe le agevolazioni fiscali legate alla decommercializzazione dei corrispettivi versati dai soci: vero o falso?

4. Se ci iscriviamo nel RUNTS perdiamo i compensi sportivi: vero o falso?

5. Se ci iscriviamo al RUNTS perdiamo la Legge 398: vero o falso?

6. È vero che se non ci iscriviamo al RUNTS non possiamo più ricevere contributi pubblici o stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione?

7. È vero che se ci iscriviamo nel RUNTS dovremo pubblicare il bilancio?

8. In breve, per quale ASD potrebbe essere inutile” valutare l’assunzione della qualifica di ETS?

partendo dall’assunto che qualsiasi associazione sportiva, anche qualora decidesse di non qualificarsi come Ente del Terzo settore, è opportuno che studi la Riforma in quanto questa viene assunta a “rango di fonte principale del diritto degli enti del Terzo settore globalmente considerato[i].

 

1. Le associazioni sportive non sono dentro il Terzo Settore in quanto non vengono indicate tra le diverse tipologie di Enti. Vero o falso?

L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche caratterizza - in quanto attività di interesse generale - gli Enti del Terzo settore (art. 5 DLgs 117/2017).

È vero che le ASD non sono espressamente indicate tra le diverse tipologie di Enti del Terzo Settore – a differenza, per esempio, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato – ma se il Legislatore lo avesse fatto, il Registro CONI sarebbe dovuto transitare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e tutte le ASD/SSD avrebbero dovuto assumere la veste di Ente del Terzo Settore (ETS).

L’iscrizione nel RUNTS rappresenta invece una opzione da valutare e non un obbligo. Da ciò discende la possibilità di restare esclusivamente “associazione sportiva dilettantistica” o di valutare anche l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore: non c’è infatti alcuna norma che impedisca la contemporanea iscrizione nel Registro CONI e nel Registro del Terzo settore (sul punto si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18 del 1/8/2018).

 

2. La nostra associazione sportiva dilettantistica è già iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (o nel registro delle organizzazioni di volontariato o, ancora, nell’anagrafe delle ONLUS). Cosa dobbiamo fare?

L’associazione sportiva che sia già iscritta anche nel Registro delle associazioni di promozione sociale/ organizzazioni di volontariato o nell’anagrafe delle ONLUS deve confrontarsi con la Riforma e provvedere alla modifica dello statuto qualora sussistano i requisiti per mantenere tale qualifica o comunque per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (la figura delle ONLUS viene assorbita all’interno degli Enti del Terzo Settore: ne consegue la necessità di valutare quale tipologia di qualifica assumere tra i diversi ETS ovvero se qualificarsi come semplice associazione).

La modifica dello statuto[ii], qualora si concretizzi esclusivamente:

a)   nell’implementazione dei requisiti che il Codice del Terzo Settore prevede come obbligatori o

b)nell’esercizio della facoltà di derogare ad alcune clausole indicate dal Codice come derogabili

potrà avvenire con assemblea ordinaria se realizzata entro il 3 agosto 2019.

Rispetto alla circostanza che il termine del 3 agosto debba intendersi come perentorio (obbligatorio) o ordinatorio non c’è chiarezza, attesa la presenza nel CTS di due disposizioni in senso opposto.

L’articolo 54[iii] prevede infatti che fino al termine delle verifiche che saranno effettuate nei confronti delle organizzazioni già iscritte negli albi (è previsto che a seguito della migrazione del contenuto degli attuali registi nel Registro Unico, gli Uffici provvedano entro 180 giorni a richiedere gli eventuali documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti di legge), gli enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica mentre l’articolo 101[iv] prevede che tali enti continuino ad applicare le disposizioni previste dalle Leggi speciali fino alla operatività del RUNTS a condizione che adeguino lo statuto entro il 3 agosto 2019.

Il Ministero del Lavoro sta interloquendo con le altre Amministrazioni competenti (leggasi Agenzia delle Entrate in primis) per predisporre una circolare interpretativa sul tema.

 

3. C’è chi afferma che l’associazione sportiva perderebbe le agevolazioni fiscali legate alla decommercializzazione dei corrispettivi versati dai soci: vero o falso?

Questo è falso se l’associazione assume la qualifica di “associazione di promozione sociale” (APS).

Si evidenzia che l’acquisizione della qualifica di APS è subordinata alla circostanza che l’associazione:

1)svolga attività di interesse generale;

2)svolga eventualmente attività diverse da quelle di interesse generale ma nei limiti di cui all’articolo 6 del CTS e del relativo Decreto attuativo;

3)si avvalga prevalentemente dell’apporto di volontari;

4)in presenza di risorse umane retribuite, rispetti alternativamente uno dei seguenti parametri:

a)   le risorse umane retribuite non devono essere superiori al 5% dei soci;

b)le risorse umane retribuite non siano superiori al 50% dei volontari attivi.

Solo in presenza dei sopra indicati presupposti – che diverse associazioni sportive potrebbero non soddisfare – l’associazione può qualificarsi come APS e quindi beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare al corso di nuoto o alla gara di tennis.

In questo caso è sempre prevista la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività di natura istituzionale promosse dall’associazione applicando non l’articolo 148, commi 3-6, del TUIR[v] ma l’articolo 85[vi] del CTS.

Si ritiene opportuno evidenziare che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati è diversamente disciplinata nelle due norme rispetto alla natura dei beneficiari delle prestazioni.

L’articolo 86 del CTS prevede infatti che l’attività sia fiscalmente agevolata quando diretta nei confronti di:

-   propri associati

-   familiari conviventi dei propri associati

-   associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

e non anche nei confronti di:

-   iscritti[vii] e partecipanti,

-   altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, per cui l’APS non beneficerà più della decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da una associazione affiliata al medesimo Ente, nonostante il servizio sia strumentale allo svolgimento delle finalità istituzionali (es: concessione dell’impianto sportivo ad altra ASD affiliata al medesimo EPS o ad una FSN, a condizione che l’importo sia qualificabile come contributo e non come corrispettivo di un servizio sul mercato);

-   tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a meno che non siano a loro volta soci di altra associazione che svolge la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fa parte di un'unica organizzazione locale o nazionale in quanto l’APS beneficia della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da persone che possono esercitare i diritti democratici di una associazione anche diversa quando affiliata al medesimo Ente nazionale o locale (fatta eccezione per i famigliari conviventi).

Un’associazione sportiva dilettantistica che non presentasse invece i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale andrebbe a qualificarsi come Ente del Terzo settore generico al quale non sono riconosciute particolari agevolazioni sotto il profilo delle imposte dirette, se non la decommercializzazione dei corrispettivi per attività di interesse generale quando non superino i costi effettivi (ex art. 79 DLgs 117/2017): l’assunzione della qualifica di ETS in questo caso determinerebbe la decadenza di buona parte dei benefici fiscali garantiti invece in qualità di ASD.

 

4. Se ci iscriviamo nel RUNTS perdiamo i compensi sportivi: vero o falso?

Il Ministero del Lavoro dovrebbe intervenire con una circolare esplicativa dell’articolo 16 del CTS ma si evidenziano di seguito i motivi per i quali si ritiene che non esista alcuna disposizione che faccia presupporre l’impossibilità per un soggetto - iscritto nel Registro CONI e contemporaneamente nel RUNTS - di erogare compensi sportivi.

In particolare:

1) è vero che il CTS prevede che i volontari non possono percepire rimborsi forfettari ma i percettori compensi sportivi non sono volontari.

Il CTS introduce per la prima volta la definizione di volontario in qualsiasi contesto associativo. Mentre in passato era relegata nella Legge sulle organizzazioni di volontariato ed era qualificato come volontario della cooperazione internazionale anche l’operatore regolarmente retribuito con emissione di busta paga, oggi l’articolo 17 del CTS prevede che:

“1.  Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2.  Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.  L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”;

2) non c’è alcuna disposizione che impedisce ad una ASD iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore di erogare i c.d. compensi sportivi.

Quando hanno voluto espressamente escludere l’applicazione di una norma di favore alle ASD che assumono la qualifica di ETS lo hanno fatto. Il CTS infatti non si è limitato ad abrogare le Leggi che avevano assicurato l’applicazione del regime di forfetizzazione delle imposte di cui alla Legge 398 anche a soggetti diversi dalle ASD/SSD[viii], ma ha anche espressamente escluso la possibilità per gli ETS di applicare la Legge 398[ix];

3) è vero che l’articolo 16 del CTS prevede che “I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81ma si rende necessario analizzare tale norma.

Se questa dovesse implicare l’impossibilità di ricorrere all’istituto del compenso sportivo in quanto non assicura lo stesso trattamento normativo del contratto collettivo, dovremmo escludere – soluzione che potremmo definire anticostituzionale - la possibilità per tutti gli ETS di ricorrere a forme di lavoro diverse da quello subordinato. Le prestazioni professionali, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa così come le collaborazioni di natura autonoma occasionale non presentato infatti il medesimo trattamento normativo contemplato dai CCNL per i dipendenti (si pensi all’istituto delle ferie, del TFR, della contribuzione previdenziale).

La norma inoltre non rinvia genericamente ai contratti collettivi, ma ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, al fine di evitare distorsioni di concorrenza ricorrendo ai c.d. contratti pirata[x], ossia contratti che prevedono condizioni normative e retributive significativamente inferiori. Tale disposizione appare analoga a quella già prevista per le cooperative[xi].

Sul tema il Professor Fici, nell’articolo segnalato, scrive in particolare “Deve peraltro ritenersi che per una ASD non vi siano ulteriori conseguenze negative derivanti dall’assunzione dell’ulteriore status di APS. In particolare, rimarrebbe invariata ed applicabile alle ASD-APS la disciplina fiscale di cui all’art. 69, comma 2, TUIR (esenzione dal reddito imponibile dei compensi sportivi fino a 10.000 € per periodo)”.

 

5. Se ci iscriviamo al RUNTS perdiamo la Legge 398: vero o falso?

Vero sicuramente per le ASD (non è prevista analoga esclusione per le SSD che dovessero assumere la veste di imprese sociali) ma se l’associazione si qualifica come associazione di promozione sociale ed i ricavi di natura commerciale non superano i 130.000 euro, la stessa può optare per un regime forfettario[xii] che prevede la stessa liquidazione delle imposte dirette del regime ex lege 398, oltre a non dover assoggettare ad IVA i relativi introiti commerciali (quindi nessuna liquidazione IVA nonché sgravio da numerosi adempimenti connessi).

 

6. È vero che se non ci iscriviamo al RUNTS non possiamo più ricevere contributi pubblici o stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione?

La risposta è NI.

L’articolo 4 della Legge delega di Riforma del Terzo settore prevede che le associazioni che “si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici” devono iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore.

Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni potrebbero subordinare l’erogazione di contributi alla circostanza che l’organizzazione sia iscritta nel RUNTS.

Solo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato possono inoltre stipulare le convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 56[xiii] del CTS.

 

7. È vero che se ci iscriviamo nel RUNTS dovremo pubblicare il bilancio?

Sì ma la pubblicazione del bilancio rappresenta uno strumento di trasparenza che si rende sempre più necessario per dimostrare la corretta gestione del sodalizio. Tale esigenza è avvertita anche dal mondo sportivo, tant’è che la Delibera del Consiglio Nazionale del CONI relativa al funzionamento del Registro CONI 2.0. introduce, per ora come facoltativa, la pubblicazione del bilancio delle ASD in tale Registro.

 

8. In breve, per quale ASD potrebbe essere inutile” valutare l’assunzione della qualifica di ETS?

Si fa qui riferimento alle associazioni che:

1) percepiscono prevalentemente entrate di natura commerciale in quanto entrando nel RUNTS diventerebbero enti commerciali, non trovando applicazione l’articolo 149, ultimo comma, del TUIR che garantisce alle ASD la possibilità di restare enti non commerciali pur percependo prevalentemente introiti di natura commerciale;

2) svolgono attività diverse da quelle di interesse generale in misura prevalente e comunque senza rispettare i vincoli previsti dal Decreto attuativo dell’articolo 6 del CTS: in questo caso non possono qualificarsi come Enti del Terzo Settore;

3) non presentano i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale;

4) pur presentando i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale, presentano ricavi commerciali superiori ad euro 130.000[xiv].

 

Arsea comunica n. 35 del 13/05/2019



NOTE

[i] Relazione illustrativa al Codice del Terzo Settore adottato con il DLgs 117/2017

[ii] sul tema si rinvia alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2017, su cui ci siamo soffermati nella nostra nota informativa n. 103 del 29/12/2018

[iii] 1.  Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2.  Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3.  L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.  Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

[iv] 2.  Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

[v] 3. Per le associazioni (…) sportive dilettantistiche (…) non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché' le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

[vi] 1.  Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2.  Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3.  In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a)  gestione di spacci aziendali e di mense;

b)  organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c)  gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d)  pubblicità commerciale;

e)  telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4.  Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b)  per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

5.  Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6.  Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

7.  I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

[vii] Circa i destinatari delle attività agevolate, il Ministero delle Finanze con la Circolare del 12/05/1998 n. 124, ha chiarito che “vengono menzionati espressamente nel nuovo testo, accanto agli associati o partecipanti, "gli iscritti" non richiamati dal previgente testo, riferendosi la norma agevolativa anche alle associazioni politiche e sindacali.

[viii] Art. 102 CTS

[ix] Art. 89 CTS

[x] Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà sindacale sancito dall’articolo 14 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70), da intendersi come il diritto di “costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale”. Se l’Ispettorato da un lato non mette in discussione il diritto di costituire sigle sindacali “minori”, dall’altro ha evidenziato (Circolare 3/2018) il rischio che, applicando contratti con livelli retributivi inferiori rispetto a quelli maggiormente rappresentativi, nasca una corsa al ribasso tra aziende dello stesso settore produttivo con effetti importanti soprattutto nell’assegnazione delle commesse: il datore di lavoro con un contratto meno oneroso potrà richiedere al committente un costo inferiore per i suoi servizi a svantaggio dei concorrenti che applicano un accordo “leader”. La norma in commento assolve alla funzione di evitare tali forme di concorrenza sleale.

[xi] Decreto-legge 31/12/2007 n. 248 - Art. 7.  Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

“(…) 4.  Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 29 marzo 2013, n. 59 (Gazz. Uff. 3 aprile 2013, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro, in riferimento all’articolo 39 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 11 - 26 marzo 2015, n. 51 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, sollevata in riferimento all’art. 39 della Costituzione.

[xii] ex art. 86 DLgs 117/2017

[xiii] 1.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2.  Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3.  L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis.  Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.  Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

[xiv] in questo caso bisognerebbe però fare una attenta valutazione fiscale anche con riferimento alla natura dei ricavi commerciali, ossia se siano di natura connessa o meno rispetto a quelli di natura sportiva dilettantistica implementando i vincoli che l’Agenzia delle Entrate ha affermato con la Circolare 18/2018

 

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