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Perché le ASD possono essere interessate ad assumere anche la veste di APS?

Per rispondere al quesito bisogna partire dalla consapevolezza che la Riforma del Terzo Settore ha introdotto alcune interessanti agevolazioni per gli Enti del Terzo settore e che, al contempo, l’associazionismo sportivo è una realtà complessa e composita dove accanto ad associazioni sportive che promuovono esclusivamente attività sportiva dilettantistica (il classico caso della scuola di calcio) ci sono realtà che promuovono anche altre finalità di carattere educativo, culturale e sociale.
Proseguiamo così l’analisi della Riforma degli Enti del Terzo settore con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, dopo la pubblicazione dell’articolo “Perché le associazioni sportive dilettantistiche possono essere Enti del Terzo settore ”, ribadendo che le associazioni sportive dilettantistiche possono – non devono – qualificarsi anche come associazioni di promozione sociale e che la valutazione non può che essere effettuata analizzando la singola realtà.

Quando diventa essenziale acquisire anche la qualifica di associazione di promozione sociale?


1. Quando l’associazione non promuove esclusivamente attività sportive.
Molte associazioni sportive dilettantistiche non si limitano a promuovere lo sport ma organizzano anche attività di natura diversa. È il caso dell’associazione che promuove la ginnastica per la salute e al contempo organizza seminari sui corretti stili di vita, laboratori di cucina o seminari di meditazione, come il caso dell’associazione che per favorire il dialogo intergenerazionale e per andare incontro alle esigenze delle famiglie, organizza attività sportive per i soci minorenni e al contempo attività ricreative per i nonni che li accompagnano.
In una situazione analoga si può trovare l’associazione sportiva che organizza centri estivi proponendo, accanto alla pratica sportiva, anche momenti ricreativi, culturali, educativi quali, ad esempio, attività ludiche, laboratori teatrali, assistenza nei compiti per le vacanze. Sono servizi di fondamentale utilità per le famiglie, valore riconosciuto in alcuni casi anche dalle Regioni attraverso il relativo finanziamento diretto o indiretto, per il tramite dei voucher riconosciuti alle famiglie.
Oggi le associazioni che organizzano tali attività per i propri soci accedono alla defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati per partecipare a tutte queste attività nel momento in cui il relativo statuto non preveda esclusivamente la promozione delle attività sportive ma anche la promozione di attività culturali e/o ricreative, domani (1)  tale agevolazione sarà riconosciuta esclusivamente con riferimento alle attività sportive dilettantistiche (2) a meno che l’organizzazione non assuma anche la veste di associazione di promozione sociale (3), laddove, ovviamente, ne presenti i requisiti.

2. Quando l’associazione promuove attività sportiva ma accede anche a finanziamenti che provengono dall’Assessorato alla salute, solo per citare un esempio.
È il caso di associazioni che lavorano su progetti finanziati da Pubbliche Amministrazioni come le ASD che operano nel settore della disabilità, molte delle quali già oggi si qualificano come Enti del Terzo settore avendo contemporaneamente assunto la forma di associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato o Onlus. Tali fondi non sono espressamente dedicati allo sport ma sono legati agli effetti che la pratica sportiva realizza sul benessere psico-fisico delle persone.
La Legge delega della Riforma prevede che le associazioni che intendono accedere in via continuativa a contributi pubblici debbano essere iscritte nel Registro Unico Nazionale: ne consegue che il Dipartimento di salute mentale, il Ministero di Grazia e Giustizia (5), gli Istituti scolastici (5) – solo per citare alcuni esempi - potrebbero domani subordinare l’accesso ai contributi alla circostanza che le associazioni siano iscritte nel RUNTS (6).

3. Quando le associazioni vogliono partecipare a percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con la Pubblica Amministrazione e stipulare convenzioni.
La Riforma del Terzo settore entra anche nel vivo della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore. Vengono in particolare disciplinate la co-programmazione (7) e la co-progettazione (8) come modalità di partenariato per perseguire insieme una finalità condivisa in interventi non più relativi esclusivamente ai servizi sociosanitari (attorno ai quali si sono costruiti i piani sociali di zona) ma con riferimento a tutte le attività di interesse generale, ivi inclusa quindi l’attività sportiva. L’obiettivo è garantire la piena trasparenza dei rapporti (9) e trattare in modo uniforme i soggetti che entrano in relazione con la Pubblica Amministrazione, da individuare attraverso bandi pubblici e sulla base di criteri coerenti con l’obiettivo da perseguire.
È un tema complesso, su cui si innescano diverse problematiche (10), ma che apre delle opportunità in particolare per le realtà che assumono la qualifica di associazione di promozione sociale (o di organizzazione di volontariato) in quanto destinatarie anche della speciale disciplina delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

Ci sono poi alcuni aspetti della Riforma che possono interessare anche quelle realtà che non sono interessate ad instaurare collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni o che si limitano a promuovere attività sportive dilettantistiche.

1. Quando si intende chiedere la personalità giuridica e limitare così la responsabilità dei dirigenti.

L’acquisizione della personalità giuridica oggi trova un suo esclusivo percorso nell’istanza presentata alla Regione o alla Prefettura, previa verifica della sussistenza dei requisiti formali e della titolarità di un patrimonio congruo a tutelare i terzi (11). All’interno delle associazioni dotate di personalità giuridica (anche dette associazioni riconosciute) delle obbligazioni risponde il patrimonio dell’associazione e non anche il patrimonio dei soci, fatto salvo l’esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Oggi non esiste una norma che preveda il patrimonio sociale minimo richiesto, potendo l’Amministrazione concedente valutare la congruità dello stesso in rapporto all’oggetto sociale. Si assiste inoltre ad una significativa differenziazione da Regione a Regione rispetto al patrimonio minimo richiesto per prassi. Le associazioni che viceversa vorranno chiedere la personalità giuridica iscrivendosi nel RUNTS, potranno farlo (12) senza passare dal vaglio della Regione o della Prefettura – sarà il notaio a curare integralmente la procedura e quindi a verificare la sussistenza dei requisiti – e disponendo di un patrimonio sociale minimo di euro 15.000, importo notevolmente ridotto rispetto a quanto normalmente richiesto dalle Regioni.
Il tema della responsabilità all’interno delle associazioni è molto complesso e ad esso è dedicata una monografia di prossima pubblicazione ma sicuramente la disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore rappresenta una opportunità da non sottovalutare.

2. Quando si intendono incentivare le erogazioni liberali in maniera più interessante per chi dona.
Al di là della possibilità di garantire il c.d. sport bonus (13), quando una associazione sportiva dilettantistica beneficia di una erogazione liberale può garantire al donatore i seguenti benefici fiscali:
a) se si tratta di una persona fisica, la detrazione dall’imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro, ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. i ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR);
b) se si tratta di un ente commerciale o di un ente non commerciale, la detrazione dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 19% della erogazione liberale in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, ai sensi dell’art. 78 del TUIR.
Nel caso in cui invece si tratti di una organizzazione in possesso anche della qualifica associazione di promozione sociale, trova applicazione l’articolo 83 (14) del DLgs 117/2017, ai sensi del quale si possono garantire i seguenti benefici:
a) se si tratta di ente o società, la deducibilità dal reddito complessivo netto della donazione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato;
b) se si tratta di una persona fisica alternativamente:
- la detrazione di un importo pari al 30% della donazione (in denaro o in natura), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, oppure
- la deducibilità dal reddito complessivo netto della donazione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Sono pertanto evidenti i maggiori vantaggi per chi dona ad una associazione di promozione sociale rispetto ad una organizzazione iscritta esclusivamente nel Registro CONI.

3. Quando è necessario variare la destinazione urbanistica dell’immobile che si intende utilizzare per la promozione sportiva.
Un aspetto delicato nella organizzazione delle attività sportive è inoltre rappresentato dalla scelta della sede. Quando si utilizza un impianto sportivo pubblico il problema non si pone ma quando affittiamo un immobile per destinarlo ad attività sportive è necessario verificarne la destinazione urbanistica e se del caso chiederne la variazione, operazione che presenta costi molto elevati. Nel caso in cui il sodalizio assuma anche la qualifica di associazione di promozione sociale tale variazione non è invece richiesta con un indubbio risparmio economico (15).

4. Quando si aspira ad utilizzare in comodato beni (sedi incluse) della Pubblica Amministrazione o beni confiscati.
Sempre parlando di sedi, gli Enti del Terzo settore possono inoltre beneficiare di beni immobili pubblici in comodato anche trentennale quando l’Ente assume l’onere di effettuare interventi di manutenzione (16), così come possono fruire dei beni mobili ed immobili in comodato per manifestazioni e iniziative temporanee (17).
Gli Enti del Terzo settore possono inoltre svolgere quale attività di interesse generale la “riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata” e garantire a chi investe in interventi di recupero di tali beni benefici fiscali attraverso il c.d. social bonus (18).
 
La presente trattazione non ambisce ad essere esaustiva ma vuole limitarsi ad accompagnare le associazioni ad una riflessione sulle opportunità offerte dalla Riforma.

Arsea comunica n. 40 del 29/05/2019

 



NOTE

1.  Ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisito l’assenso della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali di vantaggio 

2.   Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/2018, le ASD beneficiano della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici esclusivamente legati allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche espressamente riconosciute dal CONI (in quanto funzionali alla partecipazione ad attività sportive o a beneficiare di servizi accessori a tali attività). Sul tema si rinvia alla nostra circolare di commento n. 73 del 12/08/2018.

3. Viene infatti modificato l’articolo 148 del TUIR nei seguenti termini:

Versione attuale

Versione introdotta dal Codice del Terzo Settore, in vigore dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS, acquisito l’assenso della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali

3. Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione  extra-scolastica  della  persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta  attuazione  degli  scopi  istituzionali, effettuate verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici  nei confronti degli iscritti, associati  o  partecipanti, di altre  associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte  di  un'unica  organizzazione  locale o nazionale, dei rispettivi
associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive organizzazioni nazionali, nonché' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. Diverse realtà operano all’interno degli istituti penitenziari per promuovere attività sportiva in un processo strumentale alla funzione rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 della nostra Costituzione 

5. Diversi Istituti scolastici collaborano con associazioni sportive non solo garantendo loro l’utilizzo dei relativi impianti sportivi nel rispetto dell’articolo 90 della Legge 289/2002 ma anche stipulando convenzioni che prevedono lo svolgimento delle attività nelle ore curriculari come parte integrante del P.O.F.

6. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le cui modalità di funzionamento saranno definite con Decreto ministeriale (annunciato per settembre 2019), la cui realizzazione informatica è stata appaltata alla società di Unioncamere (che ha richiesto 18 mesi per la sua realizzazione)

7. “È finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”

8. “È finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”

9. Le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione, devono indire bandi pubblici per definire chi siano gli enti del terzo settore ammessi a contribuire alle politiche pubbliche al fine di assicurare trasparenza e uniformità di trattamento.  In tali bandi viene pertanto richiesto, oltre che di comprovare di essere un Ets, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità che autorizzano a intrattenere i rapporti con le Amministrazioni e di competenze specifiche sui temi oggetto di co-programmazione o co-progettazione. Viene inoltre generalmente richiesto un elaborato iniziale con idee e proposte, così da selezionare soggetti in grado di contribuire adeguatamente al lavoro dei tavoli. Il bando deve inoltre specificare quale sarà il meccanismo di funzionamento di questi ultimi e, se si tratta di co-progettazione cui segue l’effettiva implementazione degli interventi, quali sono le risorse pubbliche messe a disposizione e con quali criteri e modalità verranno attribuite. Gli incontri devono essere verbalizzati a garanzia della trasparenza, sino ad un verbale conclusivo che raccoglie le decisioni assunte. Ad esito dei bandi si seleziona il soggetto o l’insieme dei soggetti di terzo settore che ha titolo a lavorare insieme alla pubblica amministrazione o per condividere la lettura dei bisogni e delle risorse e delle strategie di intervento (co-programmazione) o per progettare e eventualmente, quindi, gestire servizi e interventi coerenti con il quadro prima delineato (co-progettazione).

10. ANAC e Consiglio di Stato hanno manifestato delle perplessità sul rapporto tra le disposizioni citate ed il Codice sugli appalti (al tema abbiamo dedicato in particolare la circolare “Nelle convenzioni tra PA ed Enti del terzo settore è necessario applicare le regole degli appalti? ”) ed oggi l’ANAC ha aperto un nuovo confronto sulle linee guida relative all’affidamento dei servizi

11. Il procedimento è disciplinato dal DPR 10 febbraio 2000, n. 361

12. Il procedimento è disciplinato dall’articolo 22 del DLgs 117/2017 che sarà operativo solo successivamente all’operatività del RUNTS

13. su cui ci siamo da ultimo soffermati con la nostra nota circolare 39 del 25/5/2019 ,

14. Si evidenzia che l’articolo 83 del DLgs 117/2017 si applica a partire dal 1/1/2018 alle associazioni già iscritte nei registri delle APS/ODV o nell’anagrafe delle ONLUS in virtù dell’articolo 104, primo comma, del Dlgs 117/2017.

15. Art. 71 DLgs 117/2017 “1.  Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”

16. Ex art. 71 Dlgs 117/2017

17. Ex art. 70 DLgs 117/2017

18. Ex art. 81 DLgs 117/2017 

   

 

 

 

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