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Ci può essere sport senza attività fisica? C’è chi dice no, c’è chi dice si.

Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da un interessante dibattito sulla definizione di sport, tra la Corte di Giustizia europea che disconosce la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA, previsto per i servizi sportivi, nel caso di iscrizione a tornei di bridge ed il CIO che invece apre ai giochi elettronici.

 

Il bridge è sport? E’ sufficiente che una attività preveda una competizione per qualificarsi come sport?

Del tema viene investita la Corte di Giustizia che si pronuncia con la sentenza del 26 ottobre 2017. Si tratta – come evidenziato dalla Corte – di una pronuncia che attiene esclusivamente agli aspetti fiscali dell’attività e che non può incidere sulla definizione di sport in generale.

 

Il caso

La Federazione inglese del Bridge si chiede se si possa applicare il regime di esenzione IVA alle quote di iscrizione ai tornei, in applicazione della normativa comunitaria (art.132, paragrafo 1, lettera m, della direttiva 2006/112), atteso che l’Amministrazione finanziaria inglese ritiene invece che si tratti di operazioni da assoggettare ad IVA in quanto uno «sport», ai sensi della normativa comunitaria, dovrebbe avere una rilevante componente fisica.

La questione finisce di fronte al giudice tributario inglese che rinvia alla Corte di Giustizia in quanto si chiede se gli sport mentali come il bridge, che richiedono competenze intellettuali elevate, come la logica, il pensiero laterale, la strategia o la memoria e la cui pratica regolare favorirebbe la salute sia mentale che fisica, rientrino nella nozione di «sport», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della citata direttiva comunitaria.

Il tema sottoposto alla Corte non è quindi determinare il significato della nozione di «sport» in generale, bensì interpretarla nell’ambito della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’IVA e, in particolare, delle disposizioni di detta direttiva in materia di esenzioni.

Ebbene, chiarisce la Corte, “non essendovi nella direttiva 2006/112 alcuna definizione della nozione di «sport», la determinazione del significato e della portata di tale termine deve essere stabilita, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito (…).

Per quanto riguarda, anzitutto, il significato della nozione di «sport» nel linguaggio corrente, quest’ultima designa solitamente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, un’attività di natura fisica o, in altri termini, un’attività caratterizzata da una componente fisica non irrilevante”.

A ciò si aggiunge che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 di detta Direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, come evidenziato da una giurisprudenza consolidata della Corte, interpretazione restrittiva che non deve essere però tale “da privare le esenzioni stesse dei loro effetti”.

Il fatto che un’attività – come il bridge - favorisca la salute fisica e mentale non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che la stessa rientri nell’ambito della nozione di «sport», ai sensi della medesima disposizione. Né la circostanza che l’attività sia svolta in un contesto competitivo ne muterebbe la natura.

La Corte di Giustizia lascia aperta però la strada ad una diversa norma di agevolazione in materia di IVA: tale attività potrebbe rientrare nella nozione di «servizi culturali» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della citata direttiva, qualora, tenuto conto della sua pratica, della sua storia e delle tradizioni a cui appartiene, occupi, in un determinato Stato membro, una posizione tale nel patrimonio sociale e culturale di tale paese da poter essere considerata come facente parte della sua cultura. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che la corrispondente disposizione della direttiva 77/388 concedeva un margine discrezionale agli Stati membri in sede di determinazione delle prestazioni di servizi culturali da esentare.

 

I giochi elettronici possono essere qualificati come sport?

Su questo tema è intervenuto il CIO nel corso dell’incontro del 28 ottobre scorso in cui si è evidenziato che:

-   i c.d. « eSports » sono in forte crescita sopratutto tra i giovani nei diversi paesi;

-   i c.d. « eSports » di competizione potrebbero essere considerati come una attività sportiva atteso che i giocatori si preparano e li praticano con una intensità equiparabile a quella degli atleti degli altri sport più tradizionali;

-   affinché i c.d. « eSports » ottengano un riconoscimento del CIO come sport, il loro contenuto non deve essere in contrasto con i valori olimpici ed è necessaria una organizzazione che garantisca la conformità alle regole ed ai regolamenti del movimento olimpico (anti-doping,  scommesse, brogli, etc).

I partecipanti al summit olimpico hanno quindi domandato al CIO e all’organizzazione rappresentativa degli Enti sportivi di intraprendere un confronto con le realtà imprenditoriali impegnate sul fronte ed i giocatori per approfondire questo tema.

 

La situazione in Italia.

Fatte queste debite premesse, è opportuno ricordare che la competenza rispetto al riconoscimento delle discipline sportive è demandata al CONI, da cui l’approvazione delle Delibere che hanno elencato le discipline espressamente riconosciute come sportive dilettantistiche.

Rispetto alla problematica fiscale, in Italia è stata scelto di non applicare il regime di esenzione IVA (ex art.10 del DPR 633/72) ma di riconoscere il regime di non assoggettamento ad IVA (ex art.4 del DPR 633/72) quando i servizi sportivi siano erogati da associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

 

Arsea comunica n.67 del 31/10/2017 

 

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