Riepiloghiamo qui alcuni adempimenti con scadenza 30 giugno.
1. Pubblicazione dei
contributi pubblici
Chi deve espletare tale adempimento? Associazioni, fondazioni e imprese
Quali informazioni pubblicare? Sono da comunicare esclusivamente i contributi[i] quando l’associazione ha ricevuto[ii] dalle Pubbliche amministrazioni[iii] un importo pari o superiore a euro 10.000[iv] mentre non sono da comunicare i c.d. contributi/corrispettivi, ossia quanto ricevuto per un servizio realizzato.
Dove e come pubblicarle? Per le imprese le informazioni risulteranno nel bilancio da pubblicare al registro imprese. Per le associazioni/fondazioni, la pubblicità si effettua sul sito internet della Rete associativa a cui l’associazione aderisce o anche attraverso la pubblicazione sulla pagina del social network, come Facebook, dell’associazione.
Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e devono riportare le seguenti voci:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè, la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
A mero titolo esemplificativo i dati potrebbero essere così rappresentati:
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO ........
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) |
|||
DATA DI INCASSO |
SOGGETTO EROGATORE |
CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) |
SOMMA INCASSATA |
TOTALE CONTRIBUTI |
Luogo e data Firma del Presidente
Cosa succede se non si provvede? L’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
Normativa e prassi di riferimento: Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 così come modificata dall’articolo 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.
Per approfondimenti: Arsea Comunica n. 72 del 28/06/2021
Pubblicazione del bilancio degli enti del terzo settore sul registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)
Chi deve espletare tale adempimento entro giugno? Gli enti del terzo settore che non si qualifichino come imprese sociali quando abbiano l’esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che per esercizi diversi il termine non è più fisso al 30 giugno ma 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’adempimento può essere espletato da:
a) il rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce;
b) uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo;
c) un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Quali informazioni pubblicare?
1) Il bilancio di esercizio, redatto nel rispetto degli schemi adottati dal Ministero del Lavoro con il Decreto del 5/3/2020;
2) il rendiconto delle raccolte fondi, seguendo eventualmente le linee guida ministeriali;
3) il bilancio sociale – obbligatorio per gli enti del terzo settore con ricavi superiori ad un milione di euro - redatto conformemente alle linee guida ministeriali.
Come pubblicarle? Sul portale del RUNTS, nella sezione
Cosa succede se non si provvede? L'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni per adempiere, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. Gli amministratori inadempimenti sono passibili della sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice civile ai sensi del quale "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo". Le sanzioni pecuniarie non vengono pertanto applicate automaticamente, nel caso di mancato deposito entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, ma solo nel caso in cui l’ente del terzo settore non ottemperi al sollecito dell'ufficio RUNTS che deve comunque assegnare minimo 30 giorni per provvedere.
Normativa e prassi di riferimento
- Articoli 13 e 14 del Codice del terzo settore,
- Regolamento di funzionamento del RUNTS
Aggiornamento di alcuni dati sul registro unico nazionale del terzo settore
Chi deve espletare tale adempimento? Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.
L’adempimento può essere espletato da:
a) il rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce;
b) uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo.
Quali informazioni pubblicare?
1) Il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per:
- numero di persone fisiche,
- identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;
2) il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
3) il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
4) il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
Come pubblicarle?
Inserendo il dato aggiornato sul portale RUNTS
Cosa succede se non si provvede? Come nel caso di omesso deposito del bilancio, anche in questo caso l’ufficio RUNTS trasmette all’ente la diffida a adempiere assegnando un termine che, se non rispettato, porta alla cancellazione dell’ente dal Registro. Anche in questo caso si applicano poi le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’articolo 2630 del Codice civile.
Normativa e prassi di riferimento
- Regolamento di funzionamento del RUNTS
Arsea Comunica n. 76 del 12/06/2025
[i] fatta eccezione per il cinque per mille
[ii] vale il principio di cassa
[iii] Solo quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
[iv] tale importo deve intendersi riferito non al singolo contributo ricevuto ma alla sommatoria dei contributi pubblici ricevuti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019
Francesca Colecchia
Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.
I nostri uffici sono presenti a:
Bologna - Sede legale ed operativa
Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203
Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna
Reggio Emilia - Sede decentrata
V.le Timavo, 95
42123 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/431593
Fax: 0522/332782
Modena - Sede decentrata
Viale IV Novembre, 40h
41123 Modena (MO)
Tel. 059/7161033
Si riceve su appuntamento.
Resta aggiornato sulle nostre novità
© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209