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Collegato fiscale 2020: rassegna delle novità fiscali per gli Enti del Terzo Settore

Il 17 dicembre u.s. è stato approvato definitivamente il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020[i] (G.U. 24/12/2019 n. 301): con la presente circolare procediamo ad una analisi di dettaglio delle misure previste in materia fiscale e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali di interesse per gli enti del terzo settore.

In riferimento al Collegato fiscale per il 2020 sono previsti specifici approfondimenti sui seguenti temi:

- IVA su attività didattiche, con focus sulle attività sportive (comunicazione n. 110 del 30/12/2019);

- ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;

- inasprimento delle sanzioni per reati tributari.

Accollo dei debiti d’imposta (art. 1).

L’articolo 8 dello Statuto del contribuente consente l’accollo del debito d’imposta altrui, che corrisponde all’impegno di un contribuente di assumersi l’onere del pagamento dei debiti tributari di un altro contribuente, senza liberare però quest’ultimo che rimarrà comunque coobbligato.

L’articolo 1 introduce il divieto di pagamento del debito accollato tramite compensazione.

In caso di violazione del divieto il pagamento si intenderà come non effettuato e saranno irrogate sanzioni differenziate sia a chi si è assunto il debito altrui (accollante) sia al debitore originario (accollato): tali sanzioni possono essere irrogate, non già entro il quinto anno, ma entro il più ampio termine del 31 dicembre dell’ottavo anno dall’avvenuta presentazione della delega di pagamento in cui emerga la compensazione. Le sanzioni per l’accollante saranno pari al 30% del credito utilizzato se esistente, ovvero dal 100% al 200% del credito utilizzato se questo è inesistente. L’accollato invece sarà soggetto ad una sanzione pari al 30% o del 15% nel caso in cui il pagamento avvenga oltre o entro i 90 giorni. Entrambi i soggetti sono poi coobbligati in solido per il versamento dell’imposta e degli interessi.

Divieto di compensazione in caso di cessazione d’ufficio della P.IVA (Art. 2).

Nel caso in cui ad un contribuente venga notificata la cessazione d’ufficio della P.IVA [ii] da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data di notifica, esso non potrà più operare compensazioni dei propri crediti tramite modello F24, almeno fino a quando la P. IVA non venga riattivata dagli uffici. Tale divieto è assoluto in quanto il provvedimento prevede che operi “a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano stati maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento”.

Inoltre, per i contribuenti oggetto di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che possono effettuare operazioni intracomunitarie (VIES) resta inibita la possibilità di compensazione dei crediti IVA.

In caso di utilizzo dei crediti in compensazioni nonostante l’avvenuta notifica di cessazione della P. IVA o di esclusione dal VIES l’F24 versato sarà scartato ed il pagamento sarà non effettuato: l’avvenuto scarto della delega di pagamento sarà notificata tramite i canali telematici da parte dell’Agenzia delle entrate.

La situazione di notifica di avvenuta cessazione d’ufficio della P. IVA non è, o meglio non sarà in futuro, evento così raro, posto anche il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in cui si stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa in materia di chiusura delle P. IVA inattive (vedi nostra comunicazione n. 109/2019).

Limitazioni alle compensazioni d’imposta (art. 3).

Viene posto un forte limite alle compensazioni d’imposta in materia di crediti IVA (annuali o infrannuali), imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’Irap: la compensazione per imposti superiori ad euro 5mila potrà avvenire solo trascorsi 10 giorni dall’avvenuta presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Non è ancora chiaro se il limite dei 5mila euro di crediti si debbano intendere per ogni singola imposta o cumulativamente.

Viene inoltre esteso l’obbligo di utilizzare le procedure di presentazione telematica F24 Web messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate non solo per i crediti d’imposta, ma ora anche per le compensazioni in qualità di sostituti d’imposta, come per l’utilizzo dei crediti da 730 o per il bonus da 80 euro riconosciuto ai dipendenti (c.d. Bonus Renzi).

Tutte le menzionate disposizioni si applicano a valere dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, ossia all’esercizio 2019 per i contribuenti solari o 2019/2020 per i soggetti con esercizio a cavallo.

Vengono poi ridisegnate le norme sanzionatorie per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti in tutto o in parte non utilizzabili e che comportino la mancata esecuzione della delega di pagamento, che si applicheranno ai versamenti effettuati a partire dal mese di marzo 2020: sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari ad euro 250,00 per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.

Il contribuente, avvisato della mancata esecuzione della delega di pagamento, avrà 30 giorni per fornire chiarimenti o per pagare quanto contestato, altrimenti l’Agenzia provvederà all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Estensione del Ravvedimento operoso (art. 10-bis).

La disposizione rimuove i limiti di applicabilità di parte della normativa del ravvedimento operoso ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise, estendendo così anche ai tributi regionali e locali la normativa completa.

Utilizzo dei files delle fatture elettroniche (art. 14).

Viene prevista la memorizzazione dei files delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni di riferimento ossia fino alla definizione di eventuali giudizi, superando così gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni.

La conservazione è finalizzata all’utilizzo da parte della Guardia di Finanza per le sue funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

Messa a disposizione di comunicazioni ai fini IVA (art. 16).

Il provvedimento prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti in apposita area riservata all’interno del proprio sito internet la seguente documentazione in bozza:

- Registri IVA (art. 23 e 25 DPR 633/1972);

- Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, metterà a disposizione le bozze della dichiarazione annuale IVA a partire da quella relativa all’anno 2021.

Variazione della scadenza di presentazione dell’Esterometro (art. 16)

A partire dall’anno 2020 la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) avrà cadenza trimestrale e non più mensile. Dovrà quindi essere presentato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

Variazione scadenza invio telematico e consegna della certificazione unica (art. 16-bis).

A partire dal 1° gennaio 2021 viene unificata al 16 marzo la scadenza di invio telematico della certificazione unica (CU) e la relativa consegna al collaboratore, in luogo delle scadenze del 7 marzo e del 31 marzo che saranno valide ancora per l’anno 2020.

Inoltre, sempre a partire dal 2021, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti in apposita area riservata del proprio sito internet copia delle certificazioni ricevute.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17).

Viene previsto che in caso di mancato od insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle entrate provvederà a comunicare con modalità telematiche al contribuente:

- l’ammontare dell’imposta;

- l’ammontare delle sanzioni dovute;

- l’ammontare degli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Viene inoltre previsto che la sanzione sia ridotta ad un terzo di quella prevista per legge.

Se il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non provvede a pagare in tutto o in parte quanto dovuto, l’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Infine, viene previsto che i contribuenti che non superino il limite annuo di euro 1.000 di imposte di bollo dovute sulle fatture elettroniche possano versare tali imposte con cadenza semestrale anziché trimestrale. Le scadenze di versamento sono fissate al 16 giugno ed al 16 dicembre di ciascun anno. Si attendono chiarimenti circa la corretta temporalità delle imposte da versare.

Modifiche al regime dell’utilizzo dei contanti (art. 18).

Viene modificata progressivamente la soglia di utilizzo di contanti da parte della generalità dei contribuenti che, dall’attuale soglia di euro 3mila, passerà:

- a euro 2mila dal 1/7/2020 al 31/12/2021;

- a euro mille dal 1/1/2022.

Si rammenta che nulla cambia per le società, enti o associazioni sportive dilettantistiche per le quali non viene modificata la soglia di euro mille introdotta con l’art. 25 della L. 133/1999 in relazione al limite nell’uso dei contanti.

Nuovi tassi del prelievo erariale unico – PREU (art. 26)

Viene confermato l’incremento del prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimenti (AWP e VLT). A partire dal 10 febbraio 2020 il PREU sulle AWP passerà dal 21,6% al 23% e sugli apparecchi VLT dal 7,9% al 9%. Tale disposizione annulla i precedenti aumenti già previsti per legge e stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove aliquote valgano le precedenti aliquote.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27).

A decorrere dal 2020 la manovra prevede l’istituzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del Registro degli operatori del gioco pubblico, a cui devono essere iscritti tutti i soggetti che intervengono nella gestione della catena del gioco pubblico: produttori, proprietari e possessori a qualsiasi titolo degli apparecchi.

In quest’ultima fattispecie possono trovarsi i circoli e/o le realtà associative che accolgono presso i propri locali apparecchi per il gioco denominati AWP e VLT. In tali casi l’associazione dovrà versare annualmente un importo pari ad euro 200,00 per il possesso:

- degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del TULPS;

- degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) , C), C-bis) e c-ter) del TULPS.

Ai fini dell’iscrizione nel registro l’Agenzia verificherà che per ogni soggetto richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza (ove previste), delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalla normativa di settore, della certificazione antimafia, nonché l’avvenuto versamento della quota di iscrizione al registro.

L’omesso versamento della somma può essere regolarizzato, prima dell’accertamento della violazione, versando la somma dovuta maggiorata del 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L’esercizio di qualunque attività di gioco in mancanza dell’iscrizione nel registro è punito con una sanzione pecuniaria pari a euro 10mila e con l’impossibilità di iscriversi al registro per i 5 anni successivi.

Un futuro Decreto del MEF dovrà stabilire le disposizioni relative alla tenuta/iscrizione/cancellazione del Registro degli operatori del gioco pubblico.

Reintrodotta esenzione Iva su attività didattiche (art. 32).

Sulla modifica di tale norma di esenzione IVA si era fatto un gran parlare a seguito dell’approvazione del Decreto-Legge 134/2019, che, con l’intenzione di adeguarsi ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea sull’esclusione IVA delle scuole guida, aveva invece maldestramente messo mano all’articolo 10 comma 1 punto 20 del DPR 633/1972, di fatto escludendo dall’esenzione non solo determinate attività delle scuole guida ma anche le attività didattiche “di ogni genere”, tra cui quelle associative sportive e non (vedi comunicazioni n. 87/2019).

In fase di conversione è stato opportunamente ripristinato l’originario testo della norma, riportando la normativa di esonero alla situazione precedente. Per approfondimenti si rinvia alla comunicazione n. 110 del 30/12/2019.

Ridefiniti acconti d’imposta (art. 58).

Per tutti i contribuenti, compresi gli enti del terzo settore, per i quali in fase di dichiarazione dei redditi trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), gli acconti di imposta dovuti sono versati in due rate nella misura del 50% ciascuna, contro le precedenti disposizioni che prevedevano un primo acconto pari al 40% e un secondo acconto pari al 60% dell’acconto annuale complessivo.

Arsea Comunica n. 112 del 30/12/2019



[i] Legge n. 157 del 19/12/2019 che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 124 del 26/10/2019.

[ii] Ai sensi dell’art. 35-bis del DPR 633/19972

 

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