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IVA e attività didattiche: una nuova stangata?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Al suo interno appare di assoluto interesse per il mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro la modifica al regime IVA apportata dall’art. 32.

La modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2020 ma potrebbe determinare effetti su tutta l’attività già programmata/convenzionata.

L’intervento nasce per adeguare la disciplina IVA alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 relativa alla disciplina fiscale delle lezioni impartite da una scuola guida.

Si ricorda che l’art. 10 del DPR IVA introduce il regime di esenzione in presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi.

Restano invariati i requisiti soggettivi, ossia la circostanza che possano beneficiare dell’esenzione:

a) istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (sul concetto di riconoscimento effettuato da Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008, commentata in Arsea News n. 85 del 26/07/2008, e la Risoluzione n. 77 del 16 ottobre 2018 della stessa Amministrazione, commentata in Arsea Comunica n. 81 del 7/11/2018);

b) Enti del Terzo settore di natura non commerciale (intendendo tali oggi gli enti non commerciali iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e nell’anagrafe delle ONLUS),

così come resta invariata la circostanza che l’esenzione sia estesa alle prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati e riguardi anche le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Cambiano invece nei seguenti termini i requisiti oggettivi:

Versione antecedente

Versione che entra in vigore il 1/1/2020

20)  le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.

20)  le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.

 

Il tema quindi è individuare quali sono le attività ammesse al beneficio dell’esenzione essendo venuta meno la formulazione generica - e forse omnicomprensiva - delle attività didattiche di ogni genere.

 

Quali conseguenze sugli enti non commerciali?

È bene ricordare che le attività didattiche realizzate dalle associazioni enti non commerciali nei confronti dei propri soci e tesserati restano non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR IVA qualora il sodalizio presenti i requisiti formali e sostanziali di cui allo stesso art. 4 e nella misura in cui dette attività siano riconducibili alle finalità istituzionali.

Ne consegue che il corso di nuoto diretto ad un proprio socio da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui sopra resta non soggetto ad IVA così come resta non soggetto ad iva il corso di scrittura creativa organizzato dall’associazione culturale.

 

Cosa succede però se l’attività viene resa a terzi?

La scuola di calcio gestita da una ASD affiliata alla FIGC che ad oggi beneficia del regime di esenzione IVA potrà considerare la propria attività come “educativa dell'infanzia” e in quanto tale esente da IVA?

L’associazione sportiva dilettantistica che stipula una convenzione con l’Istituto scolastico per realizzare un progetto di educazione motoria e che oggi beneficia del regime di esenzione IVA, potrà considerare la propria attività come “educativa dell'infanzia” e in quanto tale esente da IVA?

Si ritiene di sì perché se l’obiettivo fosse stato quello di circoscrivere l’agevolazione alle sole attività educative realizzate direttamente dagli Istituti scolastici non sarebbe stato necessario indicare anche le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, essendo indicata nella norma novellata l’attività d'insegnamento scolastico o universitario. Qualora l’intento fosse stato quello di ricomprendervi esclusivamente la didattica organizzata nel periodo prescolastico, avrebbero potuto semplicemente estendere l’esenzione alle scuole per l’infanzia. Si tratta inoltre di una novella che risponde ad una sentenza della Corte di Giustizia finalizzata a circoscrivere l’ambito delle attività agevolate.

Su tale tema si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una diversa interpretazione metterebbe in crisi il sistema dell’offerta educativa atteso che le attività sono state nella maggior parte dei casi già programmate ed i rapporti convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni prevedono, per prassi, che l’importo si intende IVA inclusa qualora dovuta. Il costo dell’IVA ricadrebbe pertanto sulle organizzazioni e non sui fruitori/committenti del servizio.

Le associazioni organizzano però anche attività didattiche rivolte ad adulti che non sono riconducibili alla “formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale”.

Si pensi al Centro sociale che realizza in virtù di una convenzione con il Comune un corso gratuito per pensionati finalizzato all’alfabetizzazione informatica perché le Istituzioni ci chiamano sempre di più all’utilizzo di tali strumenti. Tale convenzione dovrebbe essere assoggettata ad IVA. Ci hanno pensato?

 

Arsea Comunica 87 del 28/10/2019

 

 

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