STAMPA PDF

Attività socio - educative: opera l’esenzione IVA anche per le Fattorie sociali?

L’Agenzia delle Entrate si era già espressa in merito alla possibilità di applicare il regime di esenzione IVA in capo alle fattorie didattiche (sul tema si rinvia alla nostra circolare 27/08/2007 di commento della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/03/2007).

Viene ora esaminato - con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77 del 16 ottobre 2018 - il caso di una azienda agricola che stipula con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio - educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità, laddove per giornata di presenza si intende l’accoglienza presso il centro per almeno 6 ore.

Ci si interroga quindi in merito alla possibilità di applicare in questo caso l’esenzione IVA in virtù dell’articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, che contempla l'esenzione IVA per "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie".

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è affermativa: le attività svolte dall’Azienda "sociale" istante sono riconducibili a quelle contemplate dalla norma che trova radice nell'art. 132 della direttiva CEE ai sensi del quale l'esenzione è connessa al carattere sociale dell'attività svolta.

L'Azienda agricola presenta l'elemento necessario di attenzione alla "socialità", inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate e la norma contempla la possibilità di estendere il concetto dei luoghi di realizzazione della prestazione anche alle strutture "simili", ossia a strutture finalizzate all'accoglienza aventi ugualmente carattere sociale.

Arsea Comunica n. 81 del 7/11/2018  

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy