L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 1° agosto su cui ci siamo soffermati nelle nostre note informative n. 65/2018 e n. 73/2018, interviene anche in materia di Registro CONI.
Il Registro CONI viene istituito alla luce dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, con cui è stato riaffermato che il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e quindi garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.
A tale riguardo, in base a quanto previsto dallo stesso decreto-legge n. 136 del 2004, il CONI trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Il Consiglio Nazionale del CONI, con Delibera del 18 luglio 2017, si è dotato di un nuovo Regolamento di funzionamento del Registro CONI in virtù del quale sono richieste alle associazioni e società sportive dilettantistiche – per il tramite dell’Ente affiliante – molteplici informazioni utili, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento, “sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali”.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia come queste informazioni siano importanti nell’esercizio della “funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”.
Altrimenti detto, le informazioni che le associazioni e società sportive forniranno agli Enti affilianti saranno essenziali per dimostrare la genuinità della natura sportiva dilettantistica del sodalizio in caso di verifiche fiscali.
Possono iscriversi nel Registro CONI le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, ossia:
1) statuto conforme all’art. 90 della Legge 289/2002;
2) promozione di discipline sportive espressamente riconosciute dal CONI (come da elenco adottato con la Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 n. 1574, integrato dalle discipline del beach hockey e parkour in virtù della Delibera del 19/2/2017);
3) affiliazione ad un Ente riconosciuto dal CONI (ossia a una a Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva);
4) circostanza che non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello, intendendo tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle che:
· svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di appartenenza;
· organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell’Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all’Organismo medesimo;
· esercitano attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione”.
Con il nuovo Regolamento di funzionamento del Registro CONI, a partire dal 2019 le ASD/SSD dovranno inserire nel Registro le informazioni relative alle attività svolte sotto l’egida degli Organismi affilianti.
Il Regolamento del Registro CONI distingue così le attività in:
a) sportive, intendendo tali “lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento”, quindi FSN/DSA/EPS;
b) formative, intendendo tale “l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo (FSN/DSA/EPS) nonché le attività di divulgazione, aperte anche a non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo”;
c) didattiche, intendendo tali i corsi di avviamento allo sport organizzati anche dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione.
Dubbi interpretativi.
Dalla lettura del Regolamento emerge pertanto la volontà di riservare agli Enti affilianti la potestà di organizzare in esclusiva, ai fini dell’ordinamento sportivo, attività quali:
1) i corsi di formazione per gli operatori sportivi in relazione ai quali riconoscere un titolo riconosciuto dall’ordinamento sportivo – ancorché spendibile esclusivamente con le ASD/SSD affiliate all’Ente che lo ha rilasciato, salve eventuali convenzioni di riconoscimento di titoli rilasciato da altri Enti riconosciuti CONI;
2) le manifestazioni competitive e agonistiche, scelta che in termini di centralizzazione della catena organizzativa e delle responsabilità può avere una sua ratio anche se in termini di operatività comporterà non pochi problemi attesa la prassi diffusa – sia tra Federazioni che tra Enti di promozione sportiva – di avvalersi delle ASD/SSD affiliate nella organizzazione delle manifestazioni che vengono di fatto inserite nei calendari sportivi degli Enti affilianti;
non si comprende però per quale motivo si indichi come associazione di secondo livello – in quanto tale non iscrivibile nel Registro CONI - quella che organizza attività didattica in proprio o per conto dell’Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all’Organismo medesimo, nel momento in cui viene viceversa specificato che le ASD/SSD possono organizzare i corsi di avviamento allo sport se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione.
Ci si interroga, infine, in merito a quelle associazioni che non organizzano attività didattica ma di allenamento: come faranno a rendicontare nel Registro CONI tale attività? Anche se fosse equiparata all’attività didattica, con riferimento a quest’ultima il Registro CONI richiede indicazione di informazioni quali:
- l’identificativo del tecnico responsabile attraverso il relativo codice fiscale;
- il codice fiscale dei partecipanti;
- l’indicazione del luogo e dell’impianto;
- il periodo di svolgimento (dal giorno al giorno);
- la frequenza (giornaliera, 4 a settimana, 3 a settimana, 2 a settimana, 1 a settimana),
che difficilmente potranno essere pianificate nelle attività di allenamento, soprattutto con riferimento agli allenamenti per gli sport individuali. L’utilizzo della pista da parte dell’atleta di motociclismo è essenziale per la preparazione atletica all’attività agonistica e l’associazione deve potere provare che l’utilizzo dell’impianto sportivo è strumentale alla promozione dell’attività sportiva trattandosi – in presenza degli altri requisiti normativamente richiesti – di requisito necessario per beneficiare della defiscalizzazione del corrispettivo versato dal socio per l’utilizzo dell’impianto. Come fare?
Arsea Comunica n. 74 del 14/09/2018
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