Arriva, puntuale, il primo di agosto, l’attesissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate che, con ben 79 pagine, ha l’ardito compito di dirimere i numerosi dubbi interpretativi sul trattamento fiscale delle ASD e SSD. Compito solo parzialmente assolto – ancora molte le questioni irrisolte – ma sicuramente di forte impatto per la gestione dei sodalizi sportivi.
Le materie affrontate sono molteplici per cui procederemo ad esaminarle in più “puntate”: qui ci limitiamo a segnalare alcuni aspetti rinviando a settembre per una lettura “non a caldo” del testo.
Alcune posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate sono da salutare con estremo favore: chiarita la possibilità, per esempio, di beneficiare della defiscalizzazione della cessione del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta e della cessione dei diritti di partecipazione al campionato, in presenza ovviamente dei relativi presupposti.
Più complicata diventerà invece la defiscalizzazione dei servizi connessi alla pratica sportiva, come il noleggio del posto barca o l’alloggio dei cavalli. Qui l’Agenzia introduce un tassello ulteriore: quei servizi possono essere considerati fiscalmente agevolati solo quando siano identificati come idonei alla pratica sportiva dalla Federazione di appartenenza. Enti e Federazione dovranno pertanto regolamentare questi aspetti per tutelare le proprie affiliate.
Viene fatto anche un passaggio sulla somministrazione di alimenti e bevande da considerarsi sempre come attività commerciale, omettendo però il trattamento di favore previsto per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Particolarmente problematica la parte relativa alla gestione della Legge 398/1991.
Al di là di ribadire posizioni già consolidate rispetto al tema dei ricavi da imputare al plafond (dai quali però fortunatamente sono esclusi i servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 143 del TUIR, ipotesi già ventilata dall’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna), l’aspetto più delicato è legato alle modalità di applicazione del regime su cui vengono fornite nel testo indicazioni contrastanti.
Da un lato la Circolare afferma infatti che le ASD/SSD in regime 398
“devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali”
dall’altro afferma che il regime 398
“si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”,
circoscrivendo così l’applicazione del regime di tassazione semplificato e forfettario esclusivamente ad introiti come quelli
“derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie”
ed escludendo così non solo prestazioni accessorie come bagno turco, idromassaggio, ristorazione ma anche i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI oltre a
“quelle svolte con l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato. In sostanza, non potranno essere considerate attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo”.
Con questa interpretazione (ventilata in passato dall’Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte), la Legge 398 non assolve più alla funzione di regime semplificato (sarà necessario avere una gestione per l’attività istituzionale, una gestione per l’attività commerciale connessa a quella istituzionale in regime 398 e, infine, una gestione IVA da IVA per la parte commerciale da considerarsi non connessa a quella istituzionale) per esporre così i soggetti che la applicano a sempre maggiori rischi di contenzioso.
Sempre in tema di Legge 398, l’Agenzia ricorda che per effetto delle novità introdotte dal Codice del Terzo settore (che saranno applicative solo nell’esercizio successivo a quello di implementazione del Registro unico del Terzo settore, acquisito il parere della Commissione europea che non è stato ancora richiesto…) le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva non potranno più farvi ricorso in quanto non sono associazioni sportive dilettantistiche. Del pari, tema però non affrontato, i predetti Enti non potranno più godere delle agevolazioni fiscali legate ai servizi sportivi offerti a tesserati e affiliate (art. 148, terzo comma, del TUIR). Affronteremo il tema delle alternative nella futura circolare di commento …
Rispetto alla Riforma del Terzo settore, l’Agenzia evidenzia la pacifica possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di assumere la veste di Enti del Terzo settore perdendo però – per espressa previsione normativa – i “benefici” della Legge 398 e la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per i servizi sportivi (ex art. 148, terzo comma, del TUIR). Peccato però che il tema non sia stato approfondito per cui non viene esaminato l’altro regime di vantaggio previsto per le associazioni di promozione sociale, sia in termini di defiscalizzazione, sia in termini di regime fiscale sulle attività commerciali. Analizzeremo il tutto anche alla luce del Decreto correttivo al Codice del Terzo settore approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e quindi in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sugli statuti delle società sportive dilettantistiche assoluto cambio di rotta: nel 2003 l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che per poter accedere all’agevolazione della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai tesserati per partecipare alle attività sportive era necessario implementare non solo i vincoli statutari di cui all’articolo 90 della Legge 289/2002, ma anche quelli previsti dall’art. 148 del TUIR per gli enti non commerciali di tipo associativo, con la creazione così di srl che dovevano affermare il principio di una testa un voto, a prescindere dal capitale sociale versato, oltre al principio di intrasmissibilità della quota sociale (interpretazione accolta anche da diverse Commissioni tributarie).
Con la Circolare 18 si torna ad una interpretazione più aderente all’articolo 90 della Legge 289/2002: le società sportive dilettantistiche sono e restano società per cui applicano il codice civile, le disposizioni indicate dal citato articolo 90 e l'articolo 148 del TUIR ma con espressa esclusione delle clausole relative alla democraticità del sodalizio (lettere c ed e).
A settembre troverete pertanto chiarimenti ed approfondimenti alla luce della Circolare in commento su:
1) entrate istituzionali ed entrate commerciali delle associazioni sportive dilettantistiche;
2) associazioni e società sportive nella riforma del terzo settore;
3) associazioni e società sportive dilettantistiche di fronte al Registro CONI 2.0.;
4) focus sulla Legge 398;
5) le società sportive dilettantistiche tra requisiti statutari e disciplina fiscale;
6) la disciplina dell’imposta di bollo: le novità del Codice del Terzo settore ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate;
7) i controlli alle associazioni sportive dilettantistiche;
8) lo scioglimento dell’associazione: procedura e profili fiscali.
ARSEA COMUNICA n. 65/2018
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