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Assemblee e CdA online: dal 1° ottobre 2026 solo in presenza, salvo eccezioni importanti.


Dal 1° ottobre 2026 si è chiusa definitivamente la stagione delle deroghe introdotte durante l'emergenza Covid-19. Da questa data, infatti, società ed enti non possono più svolgere assemblee e riunioni degli organi collegiali esclusivamente da remoto in assenza di una specifica previsione statutaria o normativa.

Si tratta di un cambiamento importante che coinvolge in particolare le società commerciali, chiamate a verificare tempestivamente i propri statuti se intendono continuare a utilizzare strumenti di videoconferenza per assemblee, consigli di amministrazione e altri organi sociali. Diverso, invece, il quadro normativo per gli Enti del Terzo Settore e per le associazioni e fondazioni non iscritte al RUNTS.


La fine delle deroghe introdotte durante la pandemia

Nel periodo dell'emergenza sanitaria il legislatore aveva introdotto misure eccezionali per garantire la continuità dell'attività degli enti e delle società, superando le rigidità previste dagli statuti e dalle disposizioni ordinarie.

In particolare, l'articolo 106, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020 aveva consentito lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica clausola statutaria. La norma permetteva inoltre che presidente, segretario o notaio non fossero necessariamente presenti nello stesso luogo fisico.

Tale disciplina straordinaria è stata prorogata più volte nel corso degli anni fino all'intervento dell'articolo 4, comma 11, del Decreto-Legge n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe), che ne aveva esteso l'efficacia fino al 30 settembre 2026.

Fino a tale data, pertanto, assemblee e riunioni degli organi collegiali potevano svolgersi attraverso videoconferenza, audioconferenza o altri strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di voto.

L'agevolazione riguardava non soltanto l'assemblea dei soci o degli associati, ma anche consigli di amministrazione, comitati esecutivi, comitati consiliari, collegi sindacali, consigli di sorveglianza e altri organi collegiali.


Cosa cambia per le società dal 1° ottobre 2026

Con la scadenza della disciplina emergenziale, le società tornano ad applicare le regole ordinarie.

Ciò significa che le riunioni in modalità telematica potranno continuare a essere utilizzate soltanto se espressamente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. In assenza di una specifica clausola, assemblee e organi amministrativi dovranno svolgersi secondo le modalità tradizionalmente previste dalla disciplina civilistica e statutaria.

Per molte società sarà quindi opportuno verificare la presenza di adeguate disposizioni statutarie e, ove necessario, valutare un aggiornamento dello statuto per continuare a beneficiare della flessibilità organizzativa garantita dalle tecnologie digitali.


Gli Enti del Terzo Settore: una disciplina più favorevole

Diversa è la situazione degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

La Legge n. 104/2024 ha modificato l'articolo 24 del Codice del Terzo Settore prevedendo una vera e propria inversione di prospettiva rispetto al sistema ordinario applicabile alle società.

La norma stabilisce infatti che, salvo divieto espresso contenuto nell'atto costitutivo o nello statuto, gli associati possano partecipare all'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione ed esprimere il voto in forma elettronica.

Per gli ETS, dunque, la partecipazione a distanza rappresenta oggi la regola, purché siano rispettate alcune condizioni fondamentali:

  • sia possibile verificare l'identità del partecipante;
  • siano garantiti i principi di buona fede e parità di trattamento tra gli associati;
  • sia assicurato l'effettivo esercizio dei diritti partecipativi e di voto.

Ne consegue che un'associazione di promozione sociale, una organizzazione di volontariato o un altro Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS può continuare a convocare assemblee online anche in assenza di una specifica previsione statutaria, a meno che lo statuto non lo vieti espressamente.


Associazioni, fondazioni e comitati non iscritti al RUNTS

Più sfumato è il quadro per le associazioni, le fondazioni e i comitati che non risultano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In assenza di una disciplina legislativa specifica, un importante riferimento interpretativo è rappresentato dalla Massima n. 12/2022 del Consiglio Notarile di Milano.

Secondo tale orientamento, le riunioni degli organi collegiali possono essere convocate e svolte mediante mezzi di telecomunicazione anche senza l'individuazione di un luogo fisico di convocazione, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia consentito al presidente di accertare l'identità dei partecipanti.

Pur non trattandosi di una norma di legge, la massima notarile rappresenta un autorevole punto di riferimento operativo per il mondo associativo che opera al di fuori del RUNTS.


Una verifica statutaria da non rinviare

La data del 1° ottobre 2026 segna quindi un importante spartiacque.

Le società che intendono continuare a svolgere assemblee, consigli di amministrazione e altri organi collegiali da remoto devono accertare che lo statuto contenga clausole adeguate. In mancanza, sarà necessario procedere a una modifica statutaria.

Gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS beneficiano invece di una disciplina più moderna e flessibile, che consente la partecipazione telematica salvo espresso divieto statutario.

Per associazioni, fondazioni e comitati non iscritti al RUNTS resta invece fondamentale verificare attentamente le previsioni statutarie e le indicazioni fornite dalla prassi notarile, al fine di evitare contestazioni sulla validità delle deliberazioni assunte.

In un contesto in cui la digitalizzazione dei processi decisionali è ormai una prassi consolidata, la corretta disciplina delle riunioni a distanza non rappresenta più soltanto una questione organizzativa, ma un elemento essenziale della governance degli enti e delle società.

Arsea comunica n. 85 del 5/10/2026

Francesca Colecchia

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