Nel linguaggio comune i termini sport e disciplina sportiva riconosciuta vengono spesso utilizzati come sinonimi. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la coincidenza non è automatica.
Per sport si intende infatti:
«qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».
Tale definizione è molto ampia e ricomprende una pluralità di attività motorie e fisiche. Tuttavia, il semplice svolgimento di un'attività riconducibile al concetto di sport non è sufficiente per acquisire la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica e ottenere l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Per essere qualificata come organizzazione sportiva dilettantistica è infatti necessario che l'ente promuova una disciplina espressamente riconosciuta dall'ordinamento sportivo e statale e inserita nell'elenco delle discipline ammesse ai fini dell'iscrizione al Registro consultabile su
L'associazione sportiva dilettantistica può svolgere tali discipline anche attraverso specifiche metodologie o attività applicative, purché queste siano riconosciute dall'organismo sportivo cui l'ente è affiliato.
Un elenco chiuso, ma aperto a possibili aggiornamenti
L'elenco delle discipline riconosciute ha carattere tassativo, ma non è immutabile.
L'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2021 prevede infatti che il Dipartimento per lo Sport possa verificare la natura sportiva di attività non comprese tra quelle praticate nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
La stessa disposizione stabilisce inoltre che l'Autorità politica delegata in materia di sport aggiorni annualmente l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo CONI e CIP per i rispettivi ambiti di competenza.
Proprio in attuazione di tale previsione normativa, il Ministro per lo Sport e i Giovani ha adottato uno specifico decreto con il quale è stato individuato un primo elenco di attività cui è riconosciuta la natura sportiva ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 39/2021.
Le nuove attività riconosciute
Tra le attività alle quali è stata riconosciuta la natura sportiva figurano:
L'inserimento di queste attività rappresenta un passaggio significativo, poiché consente agli enti che le praticano di operare all'interno del sistema sportivo dilettantistico, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Un coordinamento ancora incompleto
Occorre tuttavia evidenziare che, allo stato attuale, il Regolamento di funzionamento del RASD non risulta ancora aggiornato per recepire integralmente le nuove attività riconosciute dal decreto ministeriale.
Si è quindi in presenza di una situazione in cui il riconoscimento della natura sportiva di alcune discipline è già stato formalizzato dal legislatore, mentre l'elenco contenuto nel Regolamento del Registro attende ancora il necessario adeguamento. Un aggiornamento che appare opportuno per garantire piena coerenza tra le diverse fonti che disciplinano l'ordinamento sportivo dilettantistico.
Arsea comunica n. 80 del 29/9/2026
Francesca Colecchia
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