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ETS: aggiornate le procedure di apertura della P. Iva e dell’opzione per i regimi forfettari

Come ormai è noto dagli esercizi iniziati successivamente alla data del 31/12/2025, quindi dal 1/1/2026 per gli enti con esercizio solare, sono entrati in vigore i nuovi regimi fiscali forfettari previsti dagli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).

Per gli enti che alla data di entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali fossero già in possesso della P.Iva la comunicazione dell’opzione del nuovo regime fiscale andrà effettuata unitamente alla prima dichiarazione dei redditi a cui sarà allegato il quadro VO della dichiarazione IVA, nel quale verrà esplicitata l’opzione per il nuovo regime fiscale: quindi questi enti, al momento, non devono effettuare alcuna comunicazione.

Alla data del 31/12/2025 però l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove istruzioni al modello di richiesta di apertura della P.IVA (Mod. AA7/10) in cui ha introdotto una nuova modalità di comunicazione dell’intenzione dell’ente del terzo settore di adottare uno dei nuovi regimi forfettari previsti dal Codice, accompagnato da una nota di aggiornamento.

Nella nota di aggiornamento si specifica che “considerato che il modello AA7/10 non prevede attualmente un campo specifico per l’indicazione di tale opzione, è stato introdotto un criterio tecnico che consenta di acquisire in Anagrafe Tributaria in maniera univoca la volontà dell’ente. A tal fine, è stato stabilito che, per l’esercizio dell’opzione, il soggetto interessato debba compilare il campo “Investimenti effettuati dai costruttori” inserendo il valore convenzionale 9999999999 (dieci volte il numero 9).”

Tale nuova norma si applica quindi esclusivamente a quegli enti del terzo settore che richiederanno l’attribuzione della P.IVA a partire dal 1/1/2026, mentre non sussiste nessuna indicazione che faccia pensare che tale specifica indicazione debba essere fornita nel caso di utilizzo del modello AA7/10 per la comunicazione di una variazione dati sull’anagrafica tributaria da parte di un ente già in possesso di P.IVA al 31/12/2025. Resta comunque fermo l’obbligo, anche per tali enti, di comunicare l’opzione per lo specifico regime forfettario attraverso l’invio del quadro VO nella prima dichiarazione dei redditi.

Arsea Comunica n. 3 del 20/01/2026

Alessandro Mastacchi

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