Come è noto, chi va in pensione anticipata, come quota cento, non può percepire redditi da lavoro. L'incumulabilità è relativa ai redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Fanno eccezione i redditi derivanti da collaborazioni di natura autonoma occasionale quando non superino complessivamente la soglia dei 5.000 euro annui: con riferimento a tali redditi l'INPS ha specificato che "Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo - ossia i 5.000 euro - rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia".
Il tema è stato sottoposto in audizione al Ministero del Lavoro a fronte di pretese dell'INPS di sospensione o rimborso integrale della pensione di un anno per collaborazioni marginali, in quanto di poco superiori a 5.000 euro, o di collaborazioni di importo inferiore a 5.000 euro ma incardinate nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative (come nel caso delle collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico), sanzione non definita dalla norma ma contemplata dalla stessa INPS, con la circolare 117/2019, in assenza di un rapporto di proporzionalità e in virtù di rapporti che difficilmente possono qualificarsi come forme di reintegro nel mondo del lavoro. Il Ministero del Lavoro ritiene in ogni caso opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale, sollecitata sul tema, prima di intervenire a livello legislativo.
Si auspica quindi un provvedimento normativo interpretativo che sani il pregresso anche alla luce della sentenza della Corte dei Conti n. 19 del 14 gennaio 2025 che ha stabilito che il divieto di cumulo con la pensione conseguita tramite l'opzione "Quota 100" non opera se il compenso per la collaborazione coordinata e continuativa sia di natura sportiva che amministrativo/gestionale è inferiore a 5.000€ annui complessivi per il soggetto percettore. Per compensi di importo superiore, a parere della Corte, sarà necessario un approfondimento caso per caso per ogni singolo rapporto di collaborazione al fine di verificare se tale rapporto di lavoro costituisca un reinserimento nel mercato del lavoro del soggetto pensionato.
Arsea Comunica n. 66 del 2/06/2025
Francesca Colecchia
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