Si segnala che il 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile relativo alle caratteristiche della formazione prevista ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a:
1) datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
2) responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
4) coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
5) lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177;
6) operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il provvedimento sostituisce l’accordo precedente ed entra nel merito della formazione dei datori di lavoro: un aspetto molto delicato attesa la non necessaria consapevolezza degli oneri connessi a questa normativa ed ai profili di responsabilità che implica sia sul datore di lavoro che sull’organizzazione stessa nel caso di relativa violazione.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la formazione dei collaboratori è prevista anche per le organizzazioni sportive con riferimento ai propri collaboratori e datori di lavoro. La materia della sicurezza nei luoghi di lavoro interessava il mondo sportivo anche quando vigevano i c.d. vecchi compensi sportivi ma la loro assimilazione ai lavoratori titolari di partita iva di fatto “alleggeriva” gli adempimenti in capo all’organizzazione.
Con la riforma del lavoro sportivo, l’unica “semplificazione” è prevista con riferimento ai collaboratori sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro poiché l’art. 33 del decreto legislativo 36/2021 prevede che “1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ne consegue che i cococo sportivo che non superano i 5.000 euro, esattamente come i titolari di partita iva ed i volontari, hanno facoltà con oneri a proprio carico di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Arsea Comunica n. 60 del 27/05/2025
Francesca Colecchia
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