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Enti del terzo settore e scadenze del RUNTS

Si ricorda che questa estate è stato modificato il termine di deposito del bilancio al Registro unico nazionale del terzo settore: la scadenza non è più il 30 giugno ma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Per le organizzazioni – non imprese sociali – che abbiano un esercizio sociale dal primo settembre al 31 agosto, il termine del deposito cade quindi giovedì 27 febbraio 2025.  

 

Cosa succede se l’ente del terzo settore non provvede a caricare il bilancio (per ora ancora in modello PDF/A) sul portale RUNTS entro tale data? 

L'art. 48 del CTS prevede che 

"In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro"  

e l’ufficio RUNTS applica (ex art. 20 Regolamento RUNTS) a carico degli amministratori il regime sanzionatorio ex articolo 2630 del Codice civile ai sensi del quale  

"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo". 

Le sanzioni pecuniarie non vengono pertanto applicate automaticamente, nel caso di mancato deposito entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, ma solo nel caso in cui l’ente del terzo settore non ottemperi al sollecito dell'ufficio RUNTS che deve comunque assegnare minimo 30 giorni per provvedere. Detto questo meglio non attendere solleciti… 

 

Quali sono gli altri adempimenti da non dimenticare? 

Ricordiamo qui le scadenze che gli enti del terzo settore devono rispettare rispetto alle informazioni e documenti da inserire sul portale del registro unico nazionale del terzo settore: 

Documento/informazione  

Termine  

Il bilancio 

entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

I rendiconti delle raccolte fondi 

entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

Il bilancio sociale 

entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

Variazione della denominazione 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Codice fiscale 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Partita iva 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Forma giuridica 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Sede legale 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Indirizzo di posta elettronica certificata; 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Contatto telefonico 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale; 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

La o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

La previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

Le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice 

entro trenta giorni decorrenti dalla modifica 

La perdita della natura non commerciale dell’ente  

entro trenta giorni decorrenti dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata 

Per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono; 

annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente 

Per le ODV e per le APS, la comunicazione della circostanza che il numero degli aderenti è sceso sotto i minimi di legge 

entro trenta giorni decorrenti dall’evento 

 

Si ricordano che l’anno scorso sono state cambiate alcune locuzioni sul portale RUNTS per cui si riportano qui di seguito le definizioni delle cariche e degli organi con alcune note esplicative 

Cariche 

Organi 

Legale rappresentante (da utilizzare anche per il liquidatore) 

Organo assembleare di indirizzo a cui spettano le funzioni indicate dall’art. 25 del Codice del terzo settorei 

Revisore legale 

Organo di amministrazione (anche detto Consiglio Direttivo, Consiglio di amministrazione, Giunta): è l’organo che amministra e che predispone quindi il bilancio da sottoporre poi all’organo assembleare  

Società di revisione 

Organo di controllo a cui spettano le funzioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo settoreii 

Presidente org. di amministrazione 

Organo di revisione 

Vicepresidente org. di amministrazione 

Altro (nel qual caso bisognerà specificare in nota di quale carica si tratti) 

Componente org. di amministrazione 

 

Presidente org. Controllo 

 

Componente effettivo org. Controllo 

 

Componente supplente org. Controllo 

 

Altro specificato in poteri 

 

Presidente org. Assembleare di indirizzo 

 

Vicepresidente org. Assembleare di indirizzo 

 


NOTE

i 1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: 
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
c) approva il bilancio; 
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; 
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. 
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore. 

ii 6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. 
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. 
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

 



 

Arsea Comunica n. 27 del 24/02/2025 

 

Francesca Colecchia

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