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Come l'impianto sportivo è diventato un asset economico e sociale per tutta la comunità.

Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il dlgs n.38 del 21 febbraio 2021, recante “misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. Questo ha permesso di definire le norme relative alla costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza di tutti gli impianti sportivi, compresi quelli adibiti all’uso scolastico. La norma nasce dall’esigenza di rendere l’impianto sportivo coerente con le evoluzioni sociali e tecnologiche del ventunesimo secolo. Oggi le infrastrutture sportive non sono più percepite dalla comunità come esclusivamente destinate a eventi sportivi ma si configurano come infrastrutture polifunzionali, le quali possono ospitare, anche, iniziative non strettamente legate allo sport, come spettacoli, servizi di ristorazione o attività commerciali. Un impianto sportivo che segue i moderni canoni della tecnica edilizia può assicurare una maggiore redditività dal punto di vista economico, in quanto può essere “utilizzato” durante tutto l’anno e ospitare bar, ristoranti, musei, negozi.

Tuttavia, se le motivazioni che hanno portato il legislatore a emanare questo decreto fossero solo queste, tutti i problemi ora sarebbero risolti. Invece no. Uno dei motori principali dietro a questa Riforma è indubbiamente la stratificazione delle norme, le più anche obsolete, accompagnata dalla mancanza di una normativa omogenea che caratterizzava il settore. Quello degli impianti sportivi è un campo che fa propria la frammentarietà legislativa e giurisprudenziale. Basti tenere conto che la norma cui ci si riferisce per la costruzione di un impianto risale a un decreto ministeriale del 1996, inutile qui sottolineare come e quanto le tecniche edilizie e di costruzione siano cambiate in più di 25 anni. Il giudizio si aggrava constatando che, per porre rimedio a questa situazione, è stato emanato un decreto correttivo a quello del ’96, ma che nei fatti si è tradotto nell’introduzione di una singola norma, l’articolo 23bis, che è, peraltro, un rinvio alle norme tecniche, dunque verrebbe da chiedersi, quali sono le norme tecniche? La costruzione di un impianto sportivo si differenzia, e non poco, dalla costruzione di un immobile ad uso abitativo. Le lacune normative non finiscono qui. Il decreto è stato emanato nel 2021, è entrato in vigore nel 2023, siamo nel 2025 e ancora stiamo attendendo una legge attuativa.

Non volendo, la polemica sterile, esser al centro di questa trattazione, è ora cosa buona e giusta dire che il decreto, fortunatamente, è intervenuto anche su tanti altri punti nevralgici cercando di offrire una normativa, per quanto possibile, omogenea.

Vi è sicuramente una volontà di adeguare, legislativamente, l’impianto alla nuova percezione che il cittadino ha dello stesso. Questo a partire dalla definizione che il legislatore da all’impianto, quale struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento delle manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva di stesso o diverso tipo, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto. Tale impostazione è totalmente in linea con la rinnovata visione dello sport quale attività che si sviluppa all’interno di una dimensione economica e sociale. Per questa ragione le associazioni sportive iniziano a percepirsi e comportarsi come vere e proprie imprese di servizi, prevedendo, in alcuni impianti, aree dedicate all’organizzazione sportiva o alla formazione atletica, quali, ad esempio, sedi di Società o Federazioni, laboratori, residenze, spazi di incontro, uffici e simili.

A ben vedere, però, le innovazioni più importanti apportate dal decreto risiedono nell’articolo 4, il quale disciplina il procedimento amministrativo volto all’ammodernamento e costruzione di impianti sportivi. Si dichiara fin da subito che l’obiettivo è favorire tali procedimenti, mettendo sempre l’accento sulla sicurezza degli impianti e dei loro fruitori; stella polare che il legislatore ha perseguito per tutto il decreto. Vi è, qui, la previsione di nuove modalità di remunerazione del capitale e nuove procedure amministrative semplificate di approvazione dell’intervento. L’elemento più rilevante della legge riguarda il processo di approvazione del progetto, e i suoi termini ridotti, che rappresenta l’innovazione rispetto alle procedure urbanistiche tradizionali.
Al centro del procedimento il legislatore mette il soggetto proponente, cosiddetto promotore, il quale può autonomamente presentare, anche di intesa con una o più asd o ssd, una proposta progettuale all’ente pubblico interessato. Il procedimento è scansionato dall’istituto della Conferenza di Servizi, il quale permette una riduzione dei termini e un maggiore coinvolgimento di tutte le parti in causa così da evitare, per quanto possibile, ostacoli patologici all’interno del procedimento.

La volontà del legislatore di offrire una disciplina che non si limiti al solo impianto sportivo ma che riguardi anche tutto ciò che questo comporta si riflette nella possibilità di costruire immobili funzionali all’impianto. Infatti, all’interno della proposta progettuale, ai fini dell’equilibrio economico-finanziario, si può prevedere la costruzione di immobili situati all’interno del territorio urbanizzato comunale, con destinazioni di uso diverse da quella sportiva, seppur funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto stesso. Torna l’accezione polifunzionale dell’impianto sportivo, arrivando, addirittura, a prevedere la possibilità di un riconoscimento di un corrispettivo, misure di sostegno da parte del Comune o la concessione del diritto di superficie o di usufrutto su tali immobili, o il trasferimento della proprietà degli stessi alla asd o ssd utilizzatrice dell’impianto.

È evidente il trattamento di favore che si vuole riservare al soggetto proponente. Trattamento di favore che si ravvisa anche nella possibilità, per il promotore, di accedere a forme di finanziamento offerte dall’Istituto del Credito Sportivo -ICS- o altro intermediario bancario operante nel settore. È risaputo che uno dei principali problemi per la realizzazione di infrastrutture sportive è il reperimento delle risorse economiche con annesse dovute garanzie. È qui che viene in soccorso il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, gestito dallo stesso ICS, con la funzione di prestare garanzie, per un massimo dell’80% del finanziamento, per le proposte progettuali avanzate dal soggetto proponente.

Tanti sono gli aspetti che il decreto è andato a delineare, plasmare. Non essendoci una normativa precedente che desse delle linee guida, il legislatore si è ritrovato a costruire, in autonomia, un palazzo. Ovviamente è necessario partire dalle fondamenta. È altrettanto necessario che le fondamenta siano solide e ben stabili, sennò il palazzo cade. Per evitare fraintendimenti, è necessario che la normativa sia chiara, fruibile e omogenea. In caso contrario, tutte le future normative aggraveranno solo la situazione rendendo il settore impraticabile, permeato di dubbi legislativi, note integrative, necessari chiarimenti da organi competenti e continue leggi contraddittorie. Il rischio è che si vada a creare una certa staticità, dove un atteggiamento propositivo sia sostituito dalla serenità di non agire per non sbagliare.

È qui che è importante lavorare, formare. L’impiantistica sportiva è un ramo indispensabile dello sport. L’impianto è il mezzo per praticare l’attività sportiva, senza il primo non ci sarebbe la seconda. Eloquenti sono dei dati emersi dopo una ricerca di Sport e Salute S. p. A., in quanto coordinatrice del censimento dell’impiantistica sportiva nazionale. In Italia sono presenti circa 70mila impianti sportivi; nelle prime tre posizioni troviamo Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna mentre fanalino di coda sono Molise e Calabria. Interessante leggere questi dati insieme a quelli emersi a seguito di uno studio condotto dall’ISTAT sulla attività sportiva praticata nelle diverse aree del nostro paese. Capolista il settentrione, con circa il 41,6%, seguita dal centro Italia e infine dal meridione. Il sillogismo calza subito all’occhio. Più è ridotta la presenza di impianti sportivi sul territorio, minore sarà la pratica dell’attività sportiva. L’impianto sportivo, dunque, ha assunto una crescente rilevanza nella misura in cui sia stato lo stesso sport ad assumere un ruolo educativo e sociale di grande importanza, oltre a promuovere il benessere psicofisico delle persone: valenza che è stata pubblicamente riconosciuta inserendo, all’interno dell’articolo 33 della Costituzione, una disposizione dedicata allo sport. Sport e impianto è un binomio indissolubile, dipendente l’uno dall’altro.

Secondo una recente analisi dell’Istituto per il Credito Sportivo, il contributo dello sport al Pil nazionale è stimato in circa 24,5 miliardi di euro - pari all'1,37% del Pil totale -, con oltre 420.000 occupati nel settore. Entro il 2050, questa quota potrebbe crescere fino a rappresentare il 3% del Pil complessivo. Il business dello sport sarà sempre più ampio, per supportarlo è necessario potenziare le infrastrutture sportive. Ciò per il benessere fisico, psichico, sociale e, certo, anche economico di tutti. È nell’interesse di tutti accompagnare questo processo. Le infrastrutture attraggono, in una fase iniziale, investitori disposti a investire, la creazione di una infrastruttura funzionale per tutta la comunità poi, e infine, non per importanza, un ritorno economico per tutto l’indotto che circonda l’impianto. Chi non ne trarrebbe un vantaggio?

Articolo di presentazione della tesi di laurea in diritto sportivo: “L'impatto del D.lgs. 38/2021 sulla costruzione e gestione degli impianti sportivi in Italia.”. L’elaborato si propone il fine di trattare, con un certo senso critico, tutte le innovazioni introdotte dalla Riforma. L’impianto sportivo è posto, ovviamente, al centro del villaggio. Essendo impossibile limitarsi alla trattazione del mero impianto sportivo, all’interno dello scritto sono molteplici i temi toccati. Procedimenti amministrativi, forme di gestione, finanziamento delle proposte progettuali.
L’obiettivo è dare una panoramica generale del tema, cercando di suscitare, nel lettore, più domande che risposte per una critica che sia sempre costruttiva e mai distruttiva.

Arsea Comunica n.26 del 20/02/2025.

Alberto Pini

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