Anche le organizzazioni senza scopo di lucro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive devono pagare il canone speciale RAI.
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse.
Quanto pagare nel 2025 per la TV?
I circoli, le associazioni, le sedi di partiti politici, gli istituti religiosi e gli istituti scolastici (non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421), sono tenuti a versare un canone annuale di euro 203,70, quantificato come canone semestrale in euro 103,93.
Per la detenzione di apparecchi nei cinema, cinema – teatri e in locali assimilabili è previsto il versamento di una maggiorazione legata ai posti a sedere: per la quantificazione è necessario rivolgersi alla sede RAI territorialmente competente.
Quanto pagare per la radio?
In questo caso il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie e ammonta ad euro 29,94 se annuale.
Come si effettua il pagamento?
I versamenti di rinnovo dell'abbonamento speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:
- sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio, presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l'addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
L'abbonamento speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.
La concessione governativa.
I possessori di apparecchiature radiotelevisive sono soggetti a tassa di concessione governativa per ogni anno solare e per ogni canone alle radioaudizioni a loro intestato.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative indicando il codice tariffa 7616 (libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per detenzione apparecchi per la ricezione di radioaudizioni e diffusioni televisive) nei seguenti importi definiti dall’art.17 della Tabella del DPR 26 ottobre 1972 n° 641:
1) per l’apparecchio televisivo: € 4,13;
2) per l’apparecchio radio: € 0,70
È prevista l’esenzione dalla tassa di concessione governativa per
- gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e le Onlus iscritte nella relativa anagrafe, in virtù dell’art. 82 del DLgs 117/2017;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art. 13 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 641).
È necessario pagare anche se non disponiamo di una TV ma di un computer?
La RAI ricorda che il canone non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore. In caso di dubbi è possibile contattare gli sportelli al pubblico, il numero verde 800.93.83.62.
Deducibilità del Canone speciale e dichiarazione dei redditi
L'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917. Ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Cosa succede se non si versa il canone?
I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro (ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Chi è esonerato dal canone?
Viene previsto l’esonero dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni per i centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane (ex art.92 Legge 289/2002), purché il rappresentante legale dell’associazione presenti richiesta di esenzione allo Sportello Abbonamento alla Televisione (S.A.T.) di Torino, Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (ossia atto costitutivo e statuto).
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Si riporta fac-simile della richiesta di esenzione dal canone per centri sociali.
Sportello Abbonamento alla Televisione (S.A.T.) di Torino
Casella postale 22
10121 Torino
Oggetto: richiesta esenzione canone abbonamento TV
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________________ (prov. ______), il __/__/__, residente in _____________________, via ___________________________ n°____ C.F. ___________________________ in qualità di presidente del centro sociale per anziani denominato _________________
Dichiara sotto la propria responsabilità personale che
1) il Centro sociale svolge attività finalizzata alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane;
2) il Centro sociale è formalmente costituito come:
ONLUS;
Associazione di promozione sociale iscritta con n° …………. nel RUNTS;
Fondazione o ente di patronato;
Associazione iscritta con n° …. nel RUNTS;
Altro soggetto le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328;
Chiede quindi
il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni ai sensi dell’art.92 della Legge 289/2002 per l’anno 2012
Si allega
1) atto costitutivo e statuto;
2) documento attestante l’iscrizione in albi/registri, laddove ne sussiste il presupposto;
3) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
_________________________, il __/__/__
Il legale rappresentante
Firma
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Arsea Comunica n. 5 del 15/01/2025
Francesca Colecchia
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