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Social bonus: chi può garantirlo?

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6447 del 23/04/2024, chiarisce che sono ammessi al social bonus anche enti a cui sono stati assegnati immobili pubblici inutilizzati e/o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata quando non avevano la qualifica di enti del terzo settore, essendo viceversa necessaria tale qualifica nel momento in cui viene presentata l’istanza di ammissione alla misura del social bonus.

Si ricorda che il social bonus consiste in un credito di imposta a cui possono accedere persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, con riferimento alle erogazioni liberali destinate a

- realizzare interventi edilizi finalizzati ad assicurare il recupero dei beni;

- sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale

dei seguenti beni assegnati agli ETS, in forma singola o in partenariato tra loro:

- immobili pubblici inutilizzati;

- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

A disciplinare l’istituto è l’articolo 81, comma 1, del codice del terzo settore che quantifica il credito d’imposta nella misura del

- 65 % delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del

- 50 % se effettuate da enti o società.

Il Decreto 23 febbraio 2022, n. 89 introduce il Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus mentre con il Decreto Interdirettoriale del 7 luglio 2023 n. 118, il Ministero del Lavoro rende disponibile la modulistica per i progetti di recupero ammissibili al Social Bonus e quella per rendicontare le spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore.

Si ricorda che l’istanza di partecipazione viene presentata alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, utilizzando la seguente modulistica:

 

Arsea Comunica n. 44 del 17/05/2024

 

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