Pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale la Legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
In Arsea Comunica n. 26 del 29/02/2024 ci siamo occupati della posticipazione della riforma dell’IVA per la generalità delle associazioni enti non commerciali a cui rinviamo anche per gli effetti sui sodalizi sportivi, qui segnaliamo alcune novità specificatamente dirette agli enti sportivi.
In sede di conversione in legge del provvedimento sono state introdotte:
1) proroga del termine per la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo ma solo in alcuni casi;
2) più tempo per definire elementi utili alla certificazione dei contratti;
3) proroga del termine per optare per la gestione ex ENPALS;
4) agevolazioni sui premi ma non per tutti.
1. Sanatoria per le omesse comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo ma solo per alcune figure (modifica all’art. 25, comma 6 quater, del DLgs 36/2021).
È possibile effettuare
le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo entro il 31
marzo 2024, senza incorrere in sanzioni, relativamente esclusivamente alle
collaborazioni coordinate e continuative instaurate con direttori di gara e soggetti
che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della
disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare
svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole,
sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore
dilettantistico e relativamente solo alle collaborazioni relative al periodo luglio-dicembre
2023.
2. Più tempo per definire elementi utili alla certificazione dei contratti (modifica all’art. 25, comma 3, del DLgs 36/2021).
L’articolo 25, comma 3, del DLgs 36/2021 prevede che “Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Il provvedimento prevede che “In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2024: originariamente erano stati concessi solo nove mesi dall'entrata in vigore del DLgs 36/2021.
3. Lavoratori sportivi con partita iva e regime previdenziale: proroga per l’esercizio dell’opzione ex ENPALS.
Il DLgs 36/2021 prevedeva che i lavoratori sportivi con partita iva già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo prima dell’entrata in vigore del decreto potessero optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. La scadenza non è stata sufficientemente pubblicizzata e molti istruttori sportivi si sono ritrovati soggetti alla gestione separata INPS con ben diverse tutele. Il provvedimento ne prende atto e garantisce la possibilità di esercitare l’opzione per restare in regime ex ENPALS entro il 30 giugno 2024.
Si ricorda che i due regimi non si distinguono solo per l’aliquota previdenziale (33% per gli ex ENPALS, 25%, o 24% se in possesso di altra posizione previdenziale o pensionato) e per la circostanza che chi è soggetto a gestione separata INPS non versa contributi sui primi 5.000 euro e l’imponibile eccedente è dimezzato fino al 2027, ma anche perché la gestione ex ENPALS implica che i versamenti siano effettuati dal committente (con ritenuta del 9,19 % in capo al collaboratore) mentre nella gestione separata INPS è il titolare di partita iva a dover effettuare direttamente il versamento dei contributi previdenziali con la possibilità di applicare la rivalsa del 4%.
Si attendono chiarimenti dagli istituti previdenziali sulla gestione di questo periodo.
4. Agevolazioni sui premi ma non per tutti
L’art. 36, comma 6 quater, del DLgs 36/2021 ha previsto che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma pare circoscrivere la disciplina di favore esclusivamente ai premi riconosciuti ai componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali e la norma di favore consiste nell’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, ne consegue che con riferimento ai premi sportivi erogati a soggetti diversi si dovrebbe applicare la ritenuta a titolo di acconto. Sul punto è vitale un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
La novità introdotta dal provvedimento in esame consiste invece nella possibilità – limitata al 2023 – di non applicare ritenute su tali premi “se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”. A tal fine vengono destinate le risorse per il minor gettito derivante dall’applicazione della norma.
Arsea Comunica n. 27 del 29/02/2024
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