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I dirigenti che non percepiscono indennità di carica sono volontari?

Su questo tema ci siamo soffermati in diverse occasioni atteso che nella definizione di volontario – sia quella offerta in relazione ai volontari degli enti del terzo settore[i] che in quella relativa ai volontari delle associazioni e società sportive dilettantistiche[ii] – non vengono offerte indicazioni in materia.

Ma per essere volontari è sufficiente svolgere l’attività gratuitamente?

Per quanto concerne il fronte delle organizzazioni sportive è intervenuto oggi il CONI che con una lettera indirizzata agli organismi sportivi ha chiarito – alla luce del confronto avuto con il Ministero dello sport (nota 25/01/2024) – che i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato, non rientrano nella categoria dei volontari e pertanto non si ravvisa in questo caso una condizione di incompatibilità. Qualora il consigliere oltre all’espletamento del mandato elettivo svolga però attività di volontariato non potrà ovviamente realizzare prestazioni retribuite con la stessa organizzazione.

Per quanto concerne invece il fronte degli enti del terzo settore il Dicastero si è espresso nella Nota n. 6214 del 9/7/2020 in maniera non propriamente chiara.

Da un lato infatti afferma che “Muovendo dalla formulazione dell’articolo 17, comma 1, ai sensi del quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, si deve ritenere che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità”, per cui l’eventuale qualificazione dell’attività gratuita del componente l’organo amministrativo come attività di volontariato presuppone una valutazione (può, non deve) legata a diversi parametri e non solo alla gratuità della prestazione. Dall’altro afferma che “la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a)”, circostanze – quella del conflitto di interessi e della distribuzione indiretta di utili - che si pongono con riferimento a tutti gli associati.

Per concludere sostiene che “non risulta particolarmente problematica la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell’ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale; dovrà aversi invece cura che all’avvio dell’attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori”.

Come comportarsi?

Appare in ogni caso opportuno attivare una serie di strumenti per tutelarsi rispetto al rischio di contestazioni nel caso in cui si conferiscano incarichi retribuiti a componenti l’organo amministrativo. Il primo strumento è rappresentato dalla circostanza che a deliberare in merito sia l’assemblea degli associati e non il consiglio direttivo: ciò rafforzerebbe il principio di sovranità assembleare e sgombrerebbe il campo dal rischio di contestazione del conflitto di interessi. Ovviamente la persona interessata dal provvedimento dovrà astenersi e di ciò sarà data evidenza nel relativo verbale.

Altro aspetto è la cura nella quantificazione del compenso che sappiamo non dovrà essere superiore del 40% rispetto a quanto percepirebbe – in ragione dell’inquadramento – applicando un contratto collettivo stipulato dalle c.d. organizzazioni maggiormente rappresentative per lo svolgimento di analoghe funzioni. Questo vale per tutte le persone retribuite ma a maggior ragione per i componenti l’organo amministrativo. Se poi si dovesse sforare rispetto al menzionato quaranta per cento, sarà necessario dimostrare le comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività sportiva dilettantistica che giustificano tale sforamento.

Arsea Comunica n. 16 del 1/02/2024

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[i] Art. 17 del DLgs 117/2017

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

[ii] Art. 29 del DLgs 36/2021

1. Le società e le associazioni sportive [dilettantistiche], le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

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