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Irap ed enti senza scopo di lucro in Emilia Romagna ... e non solo

Con la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17, la regione Emilia Romagna ha modificato la disciplina IRAP prevedendo che “fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:

a) ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26));

b) alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.”.

Si ricorda che il Codice del terzo settore, all’art. 82, prevede che “Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea”.

La scelta della Regione Emilia Romagna è stata quella di garantire – fino all’esercizio successivo a quello in cui la Commissione europea autorizzerà l’operatività dei nuovi regimi fiscali previsti dal titolo X del Codice del terzo settore e quindi avrà efficacia la disposizione abrogativa dell’art. 10 del DLgs 460/1997 – che le seguenti realtà

- ONLUS

- Organizzazioni di volontariato trasmigrate nel RUNTS o iscritte nel RUNTS

siano ammesse all’aliquota IRAP agevolata del 3,50% in luogo dell’aliquota ordinaria del 3,90%.

Altre Regioni hanno deliberato in modo diverso.

Si tratta di:

1) Valle d’Aosta: la Legge regionale del 22 dicembre 2021, n. 37, estende l’esenzione a tutti gli Ets[i];

2) Provincia autonoma di Bolzano: la Legge provinciale del 04 agosto 2023, n. 18[ii], estende l’esenzione a tutti gli Ets;

3) Lombardia: la Legge regionale del 7 agosto 2023 n. 2 art. 20[iii], esenta solo le Odv iscritte al Runts, mentre in precedenza erano agevolate le Onlus;

4) Friuli-Venezia Giulia: la Legge regionale del 10 agosto 2023, n. 13, art. 11[iv], prevede l’esenzione per tutti gli Ets;

5) Sardegna: la Legge regionale del 23 ottobre 2023, n. 9 art. 155[v], prevede l’esenzione, oltre per le Onlus, anche per gli enti che hanno visto: a) perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'adeguamento del proprio statuto al codice del Terzo settore (Cts) e della conseguente iscrizione nel Runts; b) trasmigrazione automatica al predetto registro, purché l'ente possa qualificarsi come ente non commerciale;

6) Piemonte: la Legge regionale del 30 novembre 2023, n. 33, art. 1[vi], prevedendo aliquote diversificate a seconda della tipologia di ente;

7) Puglia: la Legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 37, art. 112[vii], prevede l’esenzione Irap per le Onlus; Odv, Aps ed enti filantropici non commerciali iscritti al Runts nonché cooperative sociali.

 

Arsea Comunica n. 11 del 12/01/2024



[i] Legge regionale Valle d’Aosta del 22 dicembre 2021, n. 37 Art. 3 (Esenzione IRAP per il Terzo settore)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

1bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP di cui al comma 1 è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

1-ter. Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, alle condizioni ivi previste, agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

[ii]

Legge Provincia autonoma di Bolzano del 4 agosto 2023, n. 18 - Art. 9 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 5.1 dell’articolo 21 - bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5.2. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono esentati dal pagamento dell’IRAP gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2023, in 40.000,00 euro per l’anno 2024 e in 40.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

[iii] Legge regionale Lombardia del 7 agosto 2023 n. 2, Art. 20 (Modifiche agli articoli 36, 44 e 77 della L.R. 10/2003 e norma finale)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 36, le parole 'il termine per il pagamento della tassa di rinnovo di cui alla presente Sezione è stabilito al 31 marzo di ogni anno.' sono sostituite dalle seguenti: 'non si procede con l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il pagamento della tassa di rinnovo sia effettuato entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce;

b) dopo il comma 8 dell'articolo 44 è inserito il seguente:

'8 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l'esenzione di cui al comma 8 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo.';

c) il comma 9 dell'articolo 44 è abrogato;

d) dopo il comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:

'1 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. 117/2017, l'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017.'.

2. In applicazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1, si procede ad eventuali rimborsi, su istanza di parte.

[iv] Legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 10 agosto 2023, n. 13, art. 11 comma 12. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, oppure b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, oppure c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.";

[v] Legge regionale Sardegna del 23 ottobre 2023, n. 9 art. 155 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP

1. Fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), iscritte all'Anagrafe delle onlus alla data del 21 novembre 2021 o in data successiva nel caso di richiesta di iscrizione presentata anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP. L'esenzione opera anche nelle seguenti ipotesi:

a) perdita della qualifica di onlus a seguito dell'adeguamento del proprio statuto al Codice del terzo settore (CTS) e della conseguente iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;

b) trasmigrazione automatica al predetto registro, secondo le modalità descritte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, purché l'Ente possa qualificarsi come ente non commerciale, ossia svolga in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 79 del CTS, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno l'esercizio di attività di impresa, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea

[vi] Legge regionale Piemonte del 30 novembre 2023, n. 33, Art. 1 (Agevolazioni in materia di Irap per gli enti del terzo settore)

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), per gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è prevista nelle seguenti misure:

a) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 pur rimanendo in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;

b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;

c) 1,9 per cento per le cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;

d) 3 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all' articolo 61 del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. La modifica dell'attività rispetto a quella indicata al comma 1, lettera a), la migrazione in altra sezione del Runts diversa da quella prevista al comma 1, lettere b), c) e d), nonché la cancellazione dal Runts comportano l'intera perdita di agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis, ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 117/2017.

4. Le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con norma regionale in periodi di imposta precedenti a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riconosciute, senza soluzione di continuità fino alla data di abrogazione dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come disposto dall' articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 117/2017 , alle organizzazioni iscritte nell'archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la loro iscrizione nel Runts.

5. Restano in vigore sino alla data dell'abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, come disposto dall' articolo 102, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e di cui all' articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

6. Ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo può essere definito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

[vii] Legge regionale Puglia del 29 dicembre 2023, n. 37, Art. 112 - Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore

1. All’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, dello stesso, contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal Runts comporta la perdita dell’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso.”;

b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: “ovvero comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts).”.

2. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n.31 (Disposizioni di carattere tributario), è aggiunto il seguente:

“1-quinquies. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del d. lgs. 117/2017, l’esenzione prevista dal comma 1-bis per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuta, senza soluzione di continuità e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter, alle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del d. lgs. 117/2017, ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.”.

3. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano una minore entrata a valere sullo stanziamento del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” di euro 515 mila per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in termini di competenza, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in parte spesa alla missione 1, programma 4, titolo 1.

 

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