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Applicazione del principio della “competenza allargata” ai cococo sportivi

La riforma del lavoro sportivo (D.lgs 36/2021) ha modificato, a partire dal 1° luglio 2023, l’inquadramento del lavoratore sportivo riconducendolo, nella maggioranza dei casi, alla fattispecie contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, ed introducendo le nuove soglie di esonero fino a 5.000 euro per quanto riguarda le ritenute previdenziali e fino a 15.000 euro per quanto riguarda le ritenute fiscali.

Il calcolo del superamento o meno delle soglie di esonero contributivo e fiscale vengono applicate secondo il principio generale della cassa, ossia in riferimento al momento dell’avvenuto pagamento del corrispettivo della prestazione del lavoratore sportivo. A questo principio generale fanno però eccezione i pagamenti effettuati entro il 12 gennaio dell’anno successivo per prestazioni realizzate nell’esercizio fiscale precedente per i quali si applica il principio della “cassa allargata”, norma fiscale contenuta nell’art 51 del Tuir.

In concreto: se i pagamenti delle competenze relative alle collaborazioni coordinate e continuative rese nel mese di dicembre 2023 vengono pagate entro il 12 gennaio 2024, allora tali compensi rientreranno nel reddito 2023 del collaboratore sportivo e i relativi compensi dovranno essere conteggiati al fine del calcolo del superamento o meno dei plafond di esenzione relativi all’anno 2023.

Nel caso in cui i pagamenti delle prestazioni effettuate nel 2023 siano pagate entro il 12 gennaio 2024 tali compensi da un lato confluiranno nelle certificazioni uniche 2024 del collaboratore sportivo e, dall’altro lato dovranno essere considerate all’interno dei plafond di esonero 2023 nell’autocertificazione che il collaboratore sportivo deve rilasciare prima di ogni pagamento.

Si rammenta che tale principio di “cassa allargata” si applica esclusivamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che a quelli di lavoro subordinato, mentre non si applicano agli altri contratti di natura autonoma professionale o al lavoro autonomo occasionale.

Arsea Comunica n. 6 del 05/01/2024

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