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Fatturazione elettronica: dal 1° gennaio obbligatoria per tutte le associazioni con P.IVA

Come ormai è noto il sistema di fatturazione elettronica è stato introdotto in Italia da diversi anni: dal 2015 è stato introdotto per le prestazioni verso le Pubbliche Amministrazioni e dal gennaio 2019 in via più generalizzata per tutti i contribuenti. L’introduzione di tale modalità di fatturazione è stata sempre però “mitigata”, soprattutto per il mondo associativo, attraverso l’introduzione di cause di esonero che però nel corso degli anni sono state sempre più ridimensionate.

Con l’avvento del nuovo anno tutte le casistiche di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica verranno a cadere anche per le associazioni titolari di P.IVA: infatti, il D.L. 36/2022 (art. 18, c. 2-3), che da ultimo ha ristretto le cause di esclusione dall’obbligo, ha anche fissato la data di decadenza definitiva di tali previsioni agevolative, ovvero il 31 dicembre 2023.

Le associazioni titolari di P.IVA dovranno quindi, se non l’hanno già fatto, riorganizzare la propria gestione amministrativa per affrontare tale novità, individuando i giusti strumenti per emettere elettronicamente le proprie fatture ai clienti, ma anche per ricevere tutte le fatture dei fornitori.

Le possibili soluzioni sono molteplici: si va dalle funzionalità messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale Fisconline, passando per le innumerevoli “piattaforme” di gestione della fatturazione elettronica che si trovano sul mercato, fino alla possibilità di rivolgersi al proprio consulente di fiducia per valutare assieme a lui eventuali strumenti condivisi che lui stesso potrebbe mettere a disposizione dell’associazione.

La soluzione informatica prescelta, se diversa da quella messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, comporterà che l’associazione dovrà comunicare ai fornitori il “Codice destinatario” proprio del fornitore della “piattaforma informatica” individuata per la gestione della fatturazione elettronica: tale codice potrà essere anche indicato nel portale dell’Agenzia delle entrate per avere la certezza della corretta consegna delle fatture trasmesse dai fornitori.

È bene ricordare che parallelamente all’obbligo di fatturazione elettronica entra in gioco anche l’obbligo di conservazione elettronica dei documenti. Per spiegare l’importanza e la delicatezza del sistema di conservazione lasciamo la parola direttamente all’Agenzia delle entrate che nel proprio sito afferma quanto segue:

«Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.»

Quindi se si desidera attivare la conservazione gratuita attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate l’associazione dovrà attivare il proprio portale Fisconline (all’interno del quale troverà l’accesso al portale “Fatture e corrispettivi”): per tale attivazione si dovrà chiedere all’Agenzia delle entrate stessa le prime credenziali di accesso, indicando contestualmente l’elenco delle persone che potranno accedere con il proprio SPID personale al portale per conto dell’associazione. L’accordo da attivare avrà durata triennale e dovrà quindi essere periodicamente rinnovato.

Dal punto di vista operativo è opportuno ricordare che la trasmissione telematica della fattura elettronica (ovvero l’invio del tracciato al Sistema di Interscambio - SDI) deve avvenire entro 12 giorni dalla realizzazione della prestazione, ossia dalla data di cessione del bene o dell’incasso della prestazione di servizio o dell’emissione della relativa fattura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs 471/1997.

Arsea Comunica n. 152 del 30/12/2023

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