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Sicurezza nei luoghi di lavoro e sanzioni

Il comma 4 bis dell’art.306 del Dlgs n. 81/2008, dispone che le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni pecuniarie previste dal decreto debbano essere rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo arrivando al 15,90%.

Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto spostando il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la nota n. 724 del 30 ottobre scorso in accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi. La rivalutazione trova pertanto applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.

La circolare chiarisce inoltre che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (sul tema circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018).

All’interno della nota dell'Ispettorato del lavoro del 9/11/2023 è possibile inoltre esaminare il prospetto con tutte le sanzioni (sia penali sia amministrative) oggetto di rivalutazione.

Si ricorda che la materia sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, ivi incluse le organizzazioni di volontariato.

Gli adempimenti sono diversamente definiti in rapporto all'inquadramento giuslavoristico dei collaboratori motivo per il quale il riconoscimento del lavoro sportivo, con la relativa attrazione nell'ambito anche del lavoro subordinato e delle collaborazioni coordinate e continuative (soggette alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro quando la collaborazione viene prestate nella sede del committente, come previsto dall'art.3 comma 7 del d.lgs. n. 81/2008) ha reso le ASD/SSD oggi protagoniste del tema sicurezza mentre in passato i c.d. percettori compensi sportivi venivano equiparati ai lavoratori titolari di partita iva (per il combinato disposto dell'art.3 comma 12bis e dell'art. 21) in relazione ai quali gli adempimenti da espletare sono molto più limitati.

Arsea Comunica n. 135 del 14/11/2023  

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