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Lavorare con minori: il certificato penale

Sulla materia non sono intervenute novità ma l’adempimento ora interessa anche i “nuovi” lavoratori sportivi prima esonerati quando percettori esclusivamente dei c.d. compensi sportivi.


Cosa prevede la legge?

Il DPR 14 novembre 2002, n. 313, così come integrato dall’art. 2 del Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 39, disciplina il “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” ai sensi del quale:

“1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

Il certificato penale deve pertanto essere richiesto dal datore di lavoro (Circolare del Ministero di giustizia del 3/4/2014), da intendersi tale con riferimento a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, quando intenda impiegare al lavoro una persona che ha contatti diretti e regolari con minori.

Con la locuzione “contatti diretti e regolari con minori” si intende qualsiasi incarico che implica la possibilità di instaurare relazioni immediate, personali con i minori, contatti che devono essere regolari e pertanto non meramente occasionali.

Non si tratta del certificato penale generale ma del certificato che attesta se esistono condanne per reati contro minori o irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori. Essendo previsto come obbligo in capo al datore di lavoro, non è richiesto il consenso del lavoratore per richiederlo al casellario giudiziario.

Non è sanzionabile l’omessa richiesta del certificato nei confronti dei minori con riferimento a volontari e, in passato, i percettori compensi sportivi, attesa la formulazione del comma 2 che sanziona esclusivamente il datore di lavoro ma, in considerazione della necessità di tutelare i minori anche in contesti di volontariato e considerato che il primo comma parla di impiego anche in attività volontarie organizzate, si ritiene che il legale rappresentante del sodalizio sia in ogni legittimato a richiederlo.

Le assunzioni in ogni caso non sono bloccate nelle more dell’acquisizione del certificato penale: è infatti possibile procedere acquisendo una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.


Come chiedere il certificato? Quanto costa?

Il certificato penale viene richiesto al casellario giudiziario del Tribunale utilizzando il modello 3BIS.

La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Si consiglia di verificare anche attraverso il sito del Tribunale di competenza che potrebbe prevedere la trasmissione della richiesta con PEC, salvo poi il ritiro presso l’ufficio.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio ma è valido per tutta la durata del rapporto. Nel caso di nuovo contratto si rende necessario richiedere nuovamente il certificato.

Il rilascio è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria: € 3,92 a certificato che diventano € 7,84 in caso di urgenza oltre all’imposta di bollo con riferimento alla quale è prevista però l’esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore.

 

Arsea Comunica n. 120 del 24/07/2023

 

 

 

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